[Capitoli delli mulina della Cunusa e delli Copati della Ducal Corte incomminciando dallo p.o di 7bre 1615.]
trascrizione a cura di Andrea PESAVENTO
(collocazione: ANC. 71, 1625, 60-62)
Si fa offerta per me Gio. Ferrante Mendolara delli mulina della Cunusa e delli
Copati per tt.a mille ottocento cinquanta di gr. l'anno per cinque anni con li
sottoscritti capitoli patti e conditioni che li siano fatti boni da detta Ducal
Corte et sui ministri per cautela di esso Gio. Ferrante.
1- In p.s fa detta offerta con patto che Dio guardante lo fiume di Tacina o
altro accidente levasse detti mulina tutti o alcuni d'essi che non macinassero o
casciassero detta Ducal Corte sia tenuta fabricarli et acconciarli a soi spesi
et darli macinanti ad esso affittatore et mentre non l'acconcirà et non
macenaranno detta Ducal Corte l'habbia di far boni ad esso affittatore tutto il
tempo che vacheranno detti mulina et sia di qualsivoglia tempo o mese che
vacheranno che non possa dire detta Ducal Corte che forno li peggio mese o
giorni.Si concede che succedendo lo caso delle cose sopra dette dui giorni
vadano per l'affittatori et l'altri vadano in danno della Ducal Corte.
2- Item che la stroppa sia agiustata delli quattordici conforme il solito.
3- Item che detta Ducal Corte et per essa il suo Percettore l'habbia di dare ad
esso affittatore d.ti cinquanta l'anno durante detto affitto et sonno per li
petre et ferri bisognano per ciaschiduno anno in detti mulina et ci l'habbia di
pagare ad esso affittatore li detti d.ti cinquanta ogni primo di 7bre di
ciascheduno anno. Si conciede che si paghino d.quaranta l'anno.
4- Item venendo il fiume di Tacina pieno o livassero la presa di detti mulina
che non potessero macinare detta Ducal Corte a sue spese l'habbia di far
conciare et poner l'acqua di tutte cinque mulina per il tempo che vachera dalla
medesima hora che si levò detta presa. Si concede che soccidendo il caso passati
doi giorni l'altri vadano in danno della Ducal Corte conforme è stato per lo
passato.
5- Item che nelli mulina d'abascio e quelli d'alto ci bisognano quattro sayetti
nove et stramoni di sette mulina detta Ducal Corte a sue spese l'habbia di far
fare et condurre in dette mulina e non fandoli detta ducal corte l'habbia di far
boni sopra l'affitto tutto quello tempo vacheranno. Si concede che detta ligname
si porti et metti alli detti mulina quanto saranno necessari et non providendo
il detto loro erario et vacassero detti mulina per colpa della Ducal Corte
elassi dui giorni l'altri vadano in danno della Corte.
6- Item che bisognando farsi aquidotto novo detta Ducal Corte a sue spese
l'habbia di far fare et il tempo vacheranno dette mulina l'habbia di far boni
sopra l'affitto. Si concede et circa la vacanza elassi dui giorni l'altri vadano
in danno della Corte.
7- Item bisognando ceramidi per voltare li dui case delli mulina tiylli,
castani, chiova, trava, tavoli uno cascioni novo allo mulino d'alto per riporci
il grano et fare voltare li casi delli mulina ogni anno acciò che per li pioggi
non si vagnassero li grani e farine che si ritrovano in dette mulina e quelli
aspese di detta ducal corte. Si concede che si voltino detti mulina una volta
durante l'affitto però bisognandoli alcuna cosa delle cose sopra dette la Corte
ci l'habbia di dare a sue spese.
8- Item che detta Ducal Corte a sue spese l'habbia di far spurgare una volta
durante detto affitto l'aquidotto accio possano macinare dette mulina per
trasire l'acqua a capacità di detti cinque mulina et questo l'habbia di fare
quando detto affitta.re requedirà detta Ducal Corte o suoi ministri. Si concede
che la corte sia obl.ta fare annettare una volta durante l'affitto purche sia
del mese di giugno o luglio et la spesa che ci bisognerà la faccia la Corte, et
li vacanzi vadano in danno dell'affittatore.
9- Item che detta Ducal Corte l'habbia d'improntare allo affittatore tt.a cento
cinquanta di grano ogn'anno dorante detto affitto e quello rendercilo a raccolta
p.a di ciascun anno.Si conciede che ci possa advalere della misata di maggio
conforme lo solito et poi si habbi da rendere alla raccolta p.a.
X- Item che lo grano di detto affitto esso affittatore l'habbia di consignare il
grano dentro li mulina misurato al mezzo t.lo alla napulitana et il conservatore
vadi o mandi a vidersi la misura dentro detti mulina, et non andandosi o
mandandosi sew il grano li venisse manco non sia tenuto detto affittatori
pagarci li mancanzi mentre detto grano l'ha di consignar dentro li mulina et non
in Cutro.
XI- Item che requirendo detto affittatore al conservatore che pro tempore sarà,
che ci vadi a pigliari il grano che si ritroverà in detti mulina et non
andandoci o mandandoci a pigliarlo il mulinare non sapendo dove lo mettere a
detti mulinare li sia licito misurarlo et in presentia di dui p. ad un puntoni
di mulino et vada a risico et danno desso conservatore et perdendosi o
vagnandosi vada in danno d'esso conservatore et similmente se fosse robato da
latri. Si conciede andando carra o bestie per lo grano et tornassero vacanti
detto affittatore si habbia da pagare lo carro carlini cinque et li bestie a
carlini dui et il conservatore habbia l'attione contra il mastrogiurato che pro
tempore sarà, che esso il che ha da fare condurre detti grani delli mulina
conforme l'antico solito quando non lo facessi conducere.
12- Item che detta Ducal Corte sia tenuta dar quelli pezzo di terreno sopra li
mulina d'abascio che l'hanno soluto dare l'anni passati che va alla gabella
dell'Umbro e questo senza pagare cosa alcuna, wet detto terreno esso affitta.re
possa siminare o fare orto e quello li pioace similmente sia concesso tanto alli
bovi quanto alli bestie di basto delli macinatori andare a pascxolare alla volta
della Corte, che lo fiume ci dono confine la gabella di l'Umbro. Si conciede
stante che lo terreno di sopra va con li mulina e la volta d'abascio è della
Ducal Corte e non va con l'umbro per causa la donò lu fiume per lo riparo fatto
alli mulina d'abascio.
13- Item che detto affittatore e mulinari possano tenere dui para di bovi per
casa di mulino cioè dui para allo mulino d'alto senza pagare fida ne disfida
allo Baglivo della Rocca Ber,da et similmente tenendoci dui bestie di ingrasso
et porci e facendo pagare lo Baglivo di forza detta Ducal Corte sia tenuta
rimburzarci tutto quello che detto Baglivo l'haverà fatto pagare. Si concede che
il Baglivo della Rocca non li possa riconoscire per detti animali ma facendo
danno l'habbia detto affittatore di pagare et circa li porci abascio non ne
possano havere più di dieci et ad alto cinque.
14- Item che tutti li macinatori anderanno a macinare in detti mulina siano
franchi di fida e disfida del Baglivo della Riocca Ber.a di qualsivoglia
bestiame d'ogni pelo ma facendo danno non sia tenuti ad altro che al danno
faranno alli siminati. Si conciede purche non siano herbe salve.
15- Item che tanto esso affittatore sua famiglia et mulinari non l'habbiano di
riconoscere il capitano di Cutro ne della Rocca Ber.da ne in causa civile ne
criminale ne mista ma succedendo l'habbia di riconoscere Gio. Batt.a Oliverio
ducale percettore et similmentwe li preggi. Si conciede l'habbia di riconoscere
il rationale dello stato o altra èpersona che ordinerà l'ecc.a del Duca o l'Ill.
Don Antonio et s'osserva quanto dal per. Oliverio è stato provisto. Cutro die 2
7bre 1625. Costantinus Riviru
16- Item che detto affittatore sia franco dell'allogiamento ordinario et .... et
l'università di Cutro facendolo allogiare di forza detta Ducal Corte l'habbia di
rinbursare ad esso affittatore quel tanto haverà pagato per detto allogiamento
et si saranno li mulinari o affittatori o pleggi della Rocca Ber.a siano
medesimamente franchi di detto allog. Si concede.
17- Item che nelli aquidotto di detti mulina non ci possa nesciuno pigliare
acque per abivirare orto o miglio ne menarci bestiame di nesciuno pelo perche
detta bestiame guasta l'aquidotto et sarà danno d'essi affittatori e della Ducal
Corte. Si conciede circa lo pigliare dell'acqua ,circa lo minare dello bestiame
s'osserva il solito.
18- Item che Dio guardante venessi Cutro a sfrattare per qualsivoglia causa o
mortalità succedesse sia tenuta detta ducal Corte farci bono quel tempo
succederà pro rata sopra l'affitto. Si conciede.
19- Item che il conservatore che pro tempore sarà li sia data autorità di far
venire lo grano delli mulina et impenar carra et bestie come se fosse la persona
del mastro giurato accio che sia obedito dalli sudetti. Si conciede.
20- Item che bisognando ad esso affittatore far protesta al conservatore o allo
erario e non trovando notaro o mastro d'atte di fare detta protesta li sia
licito ad esso affitttaore di farci detta protesta in presentia di dui testimoni
degno di fede e quella essere valida come se fosse fatta con judici et notari et
testimoni. Si non troverà che farli la protesta se la faccia di mano sua e la
presenti alla Corte e quella vaglia come se fosse fatta per mano di notaro
publico, che sia intimata alla persona del duc che tenera in Cutro.
Die 19 mensis Julii 1615 in terra Cutri.

