[Alcune lettere pastorali degli arcivescovi di Santa Severina Alfonso Pisani e Fausto Caffarelli e dei loro Vicari Generali]
Pubblichiamo alcune lettere pastorali inedite
degli arcivescovi di Santa Severina Alfonso Pisani e Fausto
Caffarelli e dei loro vicari generali. Le lettere sono dirette ai
vicari foranei ed ai parroci dei vari paesi della diocesi e dovevano
essere affisse alle porte delle chiese e lette durante la
celebrazione delle messe, per renderle note al clero ed ai
parrocchiani. Esse trattano questioni riguardanti la situazione
religiosa e sociale della diocesi di Santa Severina tra la fine del
Cinquecento e la prima metà del Seicento. E' questo un periodo
caratterizzato dalla repressione da parte della gerarchia cattolica
di ogni forma religiosa eterodossa e pagana e dal tentativo di
rinvigorire, riorganizzando e riqualificando moralmente, un clero
locale avulso e ribelle ad ogni autorità, sia ecclesiastica che
statale, ed in gran parte squalificato civilmente e culturalmente. I
tentativi arcivescovili di portare la chiesa locale ad un livello
decoroso sia nel culto che nel sociale, facendo acquisire ai suoi
membri uno status ed un ruolo attivo ed egemone, attraverso la
moralizzazione, il ripristino e la cura dei luoghi sacri, la
separazione tra ambito civile ed ecclesiastico ecc. si scontreranno
con le "ingiurie dei tempi", cioè i terremoti, le pestilenze e la
siccità. Il ripetersi dei cattivi raccolti determina il fallimento
dei coloni che lasciano i campi, che in breve diventano deserti e
selvatici e dove il pascolo prende il posto della semina e dove
scorrazzano gli "uomini malvagi". Le pestilenze dimezzano la
popolazione ed il bestiame. La mancanza di braccia e di buoi
acutizza la crisi delle campagne, dove si allargano i terreni non
arati che favoriscono il ripetersi della carestia. Il terremoto,
specie quello del 1638, distrugge gli edifici e fa fuggire gli
abitanti dalle città. Molti luoghi di culto, specie quelli fuori
mura, sono abbandonati e scompaiono; altri che hanno subito danni,
rimangono in abbandono per molto tempo. La recessione economica ha
impoverito tutti ed ha diminuito le rendite anche al clero. Le
Lettere si inseriscono e testimoniano questo tentativo e questo
passaggio.
Molti e vari sono i temi trattati; da quelli strettamente attinenti
all'ambito ecclesiastico ed al culto, a quelli di natura più
squisitamente economico- sociale. Ne elenchiamo alcuni così come
appaiono in ordine cronologico. Le direttive per un maggior
controllo contabile e la trasparenza dell'amministrazione economica
delle chiese, delle confraternite e degli ospedali. I richiami
affinché i colpevoli non vengano protetti, ma siano processati
celermente ed abbiano il giusto castigo. Le scomuniche minacciate ai
testimoni che depongono il falso e contro gli eretici ed i blasfemi.
L'invito ai responsabili delle chiese a tutelare il decoro ed il
rispetto dei luoghi sacri. L'esigenza di ripristinare una maggiore
disciplina nel clero e di colpire coloro che, utilizzando l'immunità
fiscale, datagli dall'abito, frodano l'università ed i cittadini,
facendosi intestare i beni dei congiunti e degli amici. Le invettive
verso i debitori delle chiese, verso chi non rispetta il riposo
festivo, gli usurai, i bestemmiatori ecc. Gli editti emanati contro
i rapporti prematrimoniali, i concubini, i mariti che abbandonano le
mogli e le mogli che abbandonano i mariti. Il richiamo ai parroci
perché mettano fine senza indugio all'abuso dei lutti e dei pianti
nei funerali e non permettano l'uso di graffiarsi la faccia.
I due arcivescovi
L'arcivescovo Alfonso Pisano era nativo della terra di Morrone della
diocesi di Caserta. Figlio secondogenito di Berardino Pisano e di
Prospera Santoro, che si erano uniti in matrimonio nel 1551.
Quest'ultima era sorella carnale del cardinale di Santa Severina
Giulio Antonio Santoro. Fu dottore "in utroque iure", cioè in legge
e in canoni. Il titolo di dottorato lo conseguì a Napoli nel
collegio pubblico di Dottori. Perpetuo commendatario del monastero
di San Giovanni in Fiore successe nella cattedra arcivescovile di
Santa Severina a Francesco Antonio Santoro il 18 luglio 1587. Egli
ebbe l'arcivescovado di Santa Severina per supplica che ne fece al
Papa Sisto V lo stesso cardinale Giulio Antonio Santoro, il quale
così narra la vicenda: ." e soggiongendoli(al Papa) ch'in tal caso
sia Beatitudine mi volesse far la gratia della chiesa di Santa
Severina per Alfonso Pisano mio nipote, con una reservatione di
pensione di ducati 800 per l'arcivescovo resignante… mi disse di si,
e se ne contentò molto volentieri, e gli baciai i piedi per
ringratiarla… Venuto l'anno 1586, ebbi la speditione gratis tanto di
mio fratello per la chiesa di Matera, quanto di Alfonso Pisano per
quella di Santa Severina (Siberene pp. 9-10). Alfonso Pisano morì il
31 ottobre 1623. Durante la sua lunga permanenza sulla cattedra di
Santa Severina la cattedrale fu quasi completamente rifatta, con
nuove fabbriche e più ampia. Con scrupolosità ed ingente spesa e
"con pensiero e diligenza grande" egli vi attese fino agli ultimi
anni della sua vita, quando fu costruita la cupola maggiore. Fu
sepolto nella cattedrale nella cappella di Santa Maria degli Angeli,
da lui stesso, assieme al fratello Giulio Cesare, costruita e dotata
fin dal 1611.
Il chierico e patrizio romano Fausto Caffarelli fu designato alla
cattedra arcivescovile di Santa Severina nel gennaio 1624 e fu
consacrato il 12 marzo 1624 dal cardinale Scipione Borghese nella
basilica di Santa Maria Maggiore. Resse la chiesa di Santa Severina
fino alla morte avvenuta il 17 novembre 1651. Nel 1634 fu nominato
prelato assistente alla Cappella Pontificia e due anni dopo fu
nunzio apostolico nel ducato di Savoia, carica che ricoprì per sette
anni. Appena insediato proseguì i lavori della cattedrale. Il nuovo
ed ampio edificio, decorato e portato a termine dal suo
predecessore, fu elevato ad un aspetto ancor più maestoso e reso al
massimo del suo splendore. In poco tempo egli rese perfette in
fabbrica elegante quattro importanti cappelle dedicate a Santa Maria
degli Angeli, al SS.mo Corpo di Cristo, a Sant’Anastasia Vergine e
Martire ed a San Leone Pontefice. Continuò il completamento della
fabbrica del tempio ed in pochi anni, sopportando grandi spese,
portò a termine la copertura. Stava per intraprendere e completare
altri lavori, ma ne fu impedito da una improvvisa lite sorta sui
diritti della chiesa. Tuttavia prima di partire come nunzio per la
Savoia aveva portato a termine il soffitto a cassettoni ed il nuovo
coro. Entrambi erano stati levigati e scolpiti in maniera molto
elegante da un valente artefice germanico. Anche la sacrestia era
stata completata e fornita di ogni genere di suppellettile sacra
d’argento e la porta principale della chiesa ,rifatta in noce. Alla
fine del suo arcivescovato aveva resa più decente la cappella dove
si conservava il braccio della patrona, fornendolo di drappi e di
una lampada sempre ardente. Il coro ed il soffitto a cassettoni
erano stati completati. Aveva rifatto il pavimento, restaurato i
sepolcri, costruita la sede pontificale ed eretto in marmo il
pulpito per le prediche.
Lettere Pastorali
Alli R.di mei Car.mi li vicarii foranei della nostra diocesi, Rocca
Bernarda, Pulicastro, Misuraca, Cutro, San Gioanni Minagho, Santo
Mauro, Scandale, Rocca di Neto et Cutronei che tenutane copia se
mandi dalluna allaltra allultimo se mandi in S(an)ta S(everi)na.
R(everen)di mei Car(issi)mi
al ricever della p(rese)nte eligereti li rationali conforme al
solito che vedano li cunti delladministratione delle chiesie
confraternita hospitali, et altri lochi pii et fareti ordine alli
mastri procuratori cascieri, et administratori di esse che debbiano
fra tre di consegnare inpotere vostro et delli rationali per noi
deputati li loro quinterni e conti attendendo che si vedano con
diligenza et si faccino li significatorie fideli et senza fraudeo,
malignita, et tanto quelle che si faranno quanto quelle che si son
fatte delli anni pass(a)ti conforme li ordini havuti da me veli
fareti dare, et li mandereti cqui da me quanto prima accio si possa
exeg(ui)re quanto sara di dovere in benef(iti)o delle chiesie et
lochi pii, non mancate con ogni prestezza et state sani. Da Santa
S(everi)na il di 5 di 8bre 1593. Il vostro amorevole Alfonso
arcivescovo di Santa S(everi)na.
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R(everen)di n(os)tri Car(issi)mi
advivinandosi il tempo del Sacro Advento del quale Idio ha voluto
monstrare la sua clemenza infinita, et sviscerato amore al genere
humano ricerca l'offitio n(os)tro pastorale recordarvi che con
paterna carita habbiate di exortare l'anime alla vostra cura
commesse che vogliano lasciare hormai la strittezza et affectione
che li anno alle cose del mondo et debbiano svegliarsi et elevarsi a
considerarre li doni et gratie che dio con la venuta del suo
unigenito figliolo ci ha fatte et per potersi fare questo piamente
et con assai frutto, li doveti advertire quanto grande è stata la
carita de dio verso noi in darci questo tempo di riconciliatione di
Pace et de salute che per conseguirlo bisogna che cotesti vostri
parrocchiani exuant veterem hominem, et induant nova spogliarnosi
della vanità della carnalità et de tanti altri peccatacci,
vestirnosi de una veste salutare penitenza, per mezzo della quale
possano essere renovati, et mutati in uno principio di vita tale che
ogni uno di essi possa dire con il profeta nunc cepi hec mutatio
dexfere excelsi, et voi non manchereti con sollecitudine, et
vigilanza pascere coteste vostre Pecurelle di salutare pasculi con
boni exempi, recordi et advertimenti spirituali, acciò possiate
esser degni di dire d.ni quinque talenta tradidisti miehi, ecce alia
quinque super lucratus sum et il S. vi dia spirito et forza che con
la vostra viva parola possiati redurre cotesti vostri figlioli
spirituali a celebrare la natività del n.tro redemptore, contrit.
Confess. Et comunica. Pieni de monditie et purità, con fermo
proposito de mai più tornare ad offendere sua divina Maestà che per
sua misericordia lo conceda a voi, et ad essi et ad noi gratia di
exercitare degnam.te in honor suo loffitio nostro. Di S(an)ta
S(everi)na a di XX di 9bre 1593. Vostro amorevole Alfonso
arcivescovo di Santa S(everi)na.
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Prosper Surianus Archidiaconus Crotoniensis U.J.D. protonotarius
ap.cus Ill.mi Ec. R.mi domini Alfonsi Pisani Archiep.i Sancte S.ne
et florensiis monasterii perpetui commendatarii in spiritualibus et
temporalibus vic.s generalis.
Essendo comparsi da noi il R.do P(ro)curatore della R(everen)da
M(en)sa archiepiscopale con instantia ci ha fatto intendere come
nelle terre et lochi della diocesi de Santa S.na nelli anni adietro
per insino al p(rese)nte per li R(everen)di Vicarii foranei et altri
delegati per detta corte arcivescovale se trovano prese molti
informationi et fabricato processi tanto civili come criminali
spettanti alla Corte p(redi)tta senza haverne havuto pensiero
mandarcili cossi come son il che è nato della complacentia et
affectione pertanto alli inquisi(ti) per il che s'impedisce lo curso
della giustitia non dandosi il debito castigo a chi merita esser
punito in danno ancho et preiuditio de parti et de detta corte
arcivescovale, perciò volendomo noi provedere a tal richiesta
parendoci giusta ordinamo et c(omanda)mo da mo a tutti vicarii
foranei et altri delegati suggetti a n(ost)ra jurisditione
arcivescovale che fra termine de giorni tre immediate seguenti dopoi
la notificatione del p(rese)nte debbiano et ciascheduno di essi
debbia mandar da noi cautamente tutti li processi informationi, et
altre scritture si trovano in loro potere tanto civili come
criminali et misti di qualsivoglia sorte accio quelli havuti et
visti si procederà conforme sarà di giustitia, et per conservarsi
nello archivio ordinario conforme alla Constitutione di Pio Quinto
de bona memoria, et non si faccia per nisciuno il contrario sotto
pena de onze cinquanta da applicarsi alla detta Corte arcivescovale
et di ex(omuni)ca ipso fatto incurrenda, et occorrendo per lo
advenire darsi alcuna querela o pigliandosi infine ordinamo a tutti
ut supra p(rese)nti et futuri et qualsivoglia di essi che subbito
sotto li stesse pene debbia inviarli a questa Corte, ordinando che
la p(rese)nte sia intimata personalmente a tutti a chi spetta in
qualsivoglia modo commandando a tutti com(missa)rii de n(ost)ra
Corte della diocesi che la debbiano far notificare et con la debbita
referenda ritornarla da noi. Data in Santa Severina nello palazzo
arcivescovale il di XXVIII di 8bre 1594. Prospero generale vicario.
Locus sigilli.
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M. R.di Car.mi fr.lli
Desiderandono noi che con ogni diligenza si mettano in esecutione le
costitutioni fatte in questa ult(im)a sinodo diocesana, la copia
della quale credemo che ogn'uno de noi habbia come e obligato
apresso di se et particulam(en)te per estirpar afatto per quanto si
puo del canto n(ost)ro il detestabile peccato della falsità che in
queste parti piu d'ogn'altra parte ci regna, ci e paruto mandar in
copia translatata in volgar del capitulo sopra tal materia qui
allegata accio ogni terza Dom(eni)ca del mese et nelle festività
q(uan)do vi sara maggior concorso del populo inter missar. sollemnia
la facciati pubblicare, afine et li contravenienti non possano
alegar causa d'ignoranza et vengano astinersi da simile errore. La
p(rese)nti retenendosine copia per ogn'uno li mandino del'uno
all'altro et con la debita relata tornino a noi per conservarsi
nell'atti accio si possa procedere contra li negligenti non mancate
et il S.r Dio vi conceda la sua S.ta gra(tia). Di S.ta S.na a 7
d'agusto 1606. Prospero Leone V(icario) g(enera)le.
E cresciuto tanto in q(uest)e parti il grave delitto della falsità
che fra li tristi et scelerati non puo stare securo l'innocente che
molte volte la purità dell'innocentia va per t(er)ra et la
sceleragine de delitti passa imponita, come habiamo visto per
esperienza percio desiderandomo noi, che per quanto sia possibile
del canto nostro questo grave peccato l'estirparsi della n(ost)ra
diocesi accio che q(ue)lli, i quali per il divin timore et amore non
si ritirano dal male, si ritenghino dal peccato per una medicina di
più grave corretione escomunicamo li testimonii che in giuditio
depongono il falso, et quelli anchora che a quello l'inducono.
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R.do mio Amatis.mo.
Già sapete, che s'è tanto adoprato il demonio in questi parti, che
ci ha introdotto quasi per comune usanza da farsi chiamare santo,
che questo peccato dopuo commesso si dice volgarmente ha fatto santo
il nemico, peccato empio et essecrando et anco blasfemia hereticale
che per obbligho nostro si deve usar da noi ogni diligenza et
industria per discacciarlo dalla memoria di nostri subditi. Per ciò
con questa ve ordiniamo ch'ogni prima Domenica del mese nella messa
parocchiale dopo il sermone debbiate amonire gli vostri parocchiani,
che sotto la pena constituta dalli sacri canoni et constitutioni
Apostoliche contra quelli pessimi christiani, che dicono e
proferiscono blasfemie hereticali non habbiano e ciascheduno di essi
non habbia da fare santo il nemico cioè di chiamare il nemico santo,
avertendoli anco, che ciaschiduno che incorrerà in tal biastemia
sarà castigato con ogni rigore e senza respetto alcuno non si havrà
riguardo ne a stato, ne a conditione di persona ne a sesso, ne a
grandi, ne a piccoli, ne a maschio ne a femmina perché in tale
biastemia si deveno alterare le leggi, et in ciascheduna prima
domenica del mese, che lasciareti di fare questa monitione
incorrerete alla pena di docati duoi. Forzatevi con tutto l'ingegno
e spirto vostro estirpare questo abominevole peccato dalli vostri
figlioli spirituali e starete vigilantis(si)mi contra di quelli che
lo cometteranno publicam(en)te o vero in presenza di tre testimoni a
pigliare informatione e v'attenderete che se non c'usarete quella
diligenza, vigilanza e studio che si conviene eseti obligati si
procedara contra di voi di maniera che sarete essempio dell'altri e
farete bene di dire a ciascheduno padre e madre di famiglia che
avertiscano et ricordino alli loro figlioli che non incorrano in
cosi detestando peccato e li istesso fareti a tutti gli altri vostri
figlioli spirituali d'ogni sesso et età e questo officio lo fareti
spesso et ogni volta che vi parerà essere necessario,
l'absolut(io)ne de questo caso la riservamo a noi, e ci darete
spesso aviso dello frutto e non frutto che si fara, et il sig.re vi
dia la sua gratia accio possiate sempre fare il suo santo servitio
di S.ta Sev.na a 24 di gen.ro 1612. V.ro Amorevolis.mo Alfonso
Arciv.o di S. S.na.
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Rev.do Nostro Car.mo.
Per essere questo tempo di quaresma tempo accettabile e tempo di
salute dovete con carità, e spirito essortare li vostri figlioli
spirituali all'emendatione della vita alla penitenza a lasciare
fuggire et odiare il peccato come inimico dell'anima e frequentare
santamente le chiese, le prediche, li divini ufficii e li
santis(si)mi sacram(en)ti et a ricorrere a Dio per perdono
dell'offese fatte a sua Divina maesta, et al prossimo, confermo
proposito di non tornar più al peccato. Dovete anco sapere che
l'offesi che si fanno a Dio nella casa sua, che è la chiesa movino
grandim(en)ti a sdegno la sua divina misericordia, perciò e debito
d'ogni fidele christiano quando entra e sta in chiesa entrare, e
starci con ogni humiltà e devotione, come comandano li sacri canoni,
e sacro consiglio tridentino. Perciò ammonereti gli vostri
parocchiani e gli ricordereti, che la chiesa è casa di Dio, alla
quale non si conviene altro che santità, per ciò devotamente e
santamente si devono conversare etastinernosi delli infra.tte cose.
Chi nesciuno e sia che si voglia passeggi in alcun tempo nelle
chiese. Che nesciuno si appoggi nell'altare, o vaso dell'acqua
santa, o al fonte del Battesimo. Che nesciuno seda irreverentemente
con le spalle voltate al s.mo sacramento o in convenientemente
mettersi in facce alle donne. Che nesciuno faccia strepido o rumore
o cosa per la quale si disturbino li divinii ufficii che nesciuno
faccia raggionamenti o tratti di cose oscene, vane profani, o di
negotii seculari. Che nesciuno che sta ad ascoltar la messa ciarli
con altri, ma scolti la messa con humilta riverenza e devotione si
come si ricerca ad un tanto sacrificio et stia inginocchiato con
ambe le genocchia fuorché quando si legge l'evangelio. Che nesciuno
riponga nelle chiese o tenga riposto grani, ligumi et altre cose
indecenti et profane.
Questi pochi avertimenti con quella diligenza e vigilanza che deve
essere in voi farete che siano esseguite con ogni prontezza e timore
di Dio dalli vostri figlioli spirituali e sua divina Maestà infonda
a voi et ad essi abondanza della gratia. Santa Sev.na li X di marzo
1612. Il v.ro Amorevolis.mo Alfonso Arcivescovo di S.ta Sev.na.
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Fausto Caffarello Romano per la D. M. Arcivescovo di S.ta Sev.na
Perche intendemo, non senza grave n(ost)ro dispiacere che molti
chierici di q(ue)sta n(ost)ra Diocesi scordatosi del loro debito e
del decoro clericale non servano in Divinis, ne vadano in habito e
tonsura clericale in disservitio di N. S. Iddio e Scandalo de'
Populi, portandosi come meri laici in tutti li loro affari
solam(en)te ritenendo il nudo nome di clerici per godere
l'esent(io)ne del foro secolare, et immunità di gabelle, e
pagam(en)ti fiscali, in grave danno delle prop(ri)e Università, e
pregiud(iti)o dell'una, e dell'altra giuriditt(io)ne.
Volendono donq(ue) dar rimedio a tanto dissordine, e toglier via
cossi perverso abuso, ordinamo col tenor del p(rese)nte G(enera)le
N(ostr)o Editto a tutti chierici della soprad(ett)a n(ostr)a Diocesi
che per l'avenire debbiano conforme sono stati ascritti assistere al
serv(iti)o Divino, et andar continuam(en)te in habito, e tonsura
clericale sotto le pene contenute ne Sac(ro) Can(one), Sac(ro)
Cons(ilio) di Trento, e n(ostr)e Costitut(io)ni Synodali ipso fatto
incurrendo, et altre a n(ostr)o arbitrio riserbate. Acciò donq(ue)
habbiamo not(iti)a de trasgressori per dar loro il condegno castigo.
Ordiniamo all R.R. Vicarii de luoghi che sottopena di lib(bre) XXV
di cera per ciascheduno persolvenda piis usibus debbiano fra
term(in)e di giorni tre ogni volta ch'occorrerà darci not(iti)a di
q(ue)lli. E perche ness(un)o possa allegare scusa d'ignoranza,
volemo che li transunti di quello s'affiggano nelle Porte delle
Chiese Matrici di qualsiv(ogli)a luogho dove stiano affissi per
spatio di giorni tre, e dopo con la debita relata si conservino
nelli atti del n(ostr)o Archivio et habbiano quell'efficacia come se
fossero statio intimati a ciascheduno personalmente. Dato nel
n(ostr)o Palazzo Arcivescovale di S. Severina a 15 di maggio 1627,
Faustus Archipiscopus S.cte Sev.ne. Locus sigilli.
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Fausto Caffarello Romano per la Divina M.sta Arcivesc.o di S. Sev.na
Essendoci pervenuto a not(iti)a per querele dell'università di
q(ue)sta n(ost)ra Diocesi che siano state fatte, e tuttavia si
facciano ogni giorno diversi contratti di donat(io)ni vendit(io)ni e
cessioni simulate da Persone Laiche di tutti loro beni, o parte di
quelli a Chierici, e Preti loro parenti o amici in grave
pregiud(iti)o e danno d'esse università, o carico delle conscientie
di quanti li q(ua)li con simili fraudi vengono non solo a
sottrahere, et usurparsi li Reggii contro ogni legge, ma anco ad
interessare maggiorm(en)te il prossimo quello che essi fraudano son
costretti pagarlo gl'altri ch'anco sopportano i propri pesi, Però
volendono Noi per il N(ost)ro debito Pastorale dar efficace rimedio
e procedere a simili fraudolenti eccessi, acciò le passate fraudi
remangano a fatto estirpate, e non sene commettano dell'altre per
l'avenire, ordinamo con questo n(ost)ro G(enera)le Editto che
ciascheduna Persona Eccl(esiasti)ca della sodetta nostra Diocesi, di
qualsivoglia stato, grado e condit(io)ne si sia a cui sia stata
fatta qualsiv(ogli)a sorte di donat(io)ne, o vendit(io)ne di beni, o
cessas(sio)ne da P(at)re, M(at)re fratti, sorelle, o da
qualsiv(ogli)a altri suoi parenti, o altri sotto qualsiv(ogli)a
Pretesto debba realm(en)te e con effetto esibire e consignare al
R(everendo) Vic(ari)o for(ane)o del p(ro)prio luogho copia
authentica di simili contratti per inviarla q(ua)nto p(rim)a a Noi
per haverne da Noi l'approbat(ion)e e confirmat(ion)e fra term(in)e
di giorni nove, tre de q(ua)li loro assegnamo per il p(rim)o, tre
per il s(e)c(on)do, e tre per il 3° e perempt(ori)o term(in)e,
altrim(en)ti elasso d(ett)o termine e non fatta d(ett)a
p(resen)tatione, e consignati e, tutti li d(ett)i contratti
s'intendano nulli, et invalidi, et ordinamo che per l'avvenire tutti
li contratti che si faranno a favore di Persone eccle(siasti)che
debbano produrre qui nella N(ostr)a Corte Arcivesc(ovi)le dentro il
term(in)e di cinq(ue) giorni dopo che si sarà stipulato il contratto
per haverne la conferma, et approbat(ion)e da Noi, senza la q(ua)le
approbat(ion)e e conferma, d'adesso si dichiarano tutti li contratti
che si faranno nulli, et invalidi, e di q(ue)lli non s'haverà
considerat(ion)e alc(un)a, et acciò q(ue)sto n(ostr)o ord(in)e
pervenga a not(iti)a di ciascheduno, e niuno possa p(re)tendere
causa d'ignoranza, volemo ch'il transunto di q(ue)llo s'affigga
nelle porte delle Chiese Matrici di qualsiv(ogli)a luogho della
n(ost)ra Diocesi dove stia affisso p(er) spatio di 3 giorni, e dopo
con la debita relata si conservi nelli atti del n(ost)ro Archivio et
habbia q(ue)lla efficacia come si fosse stato intimato a ciascheduno
personalm(en)te. Dato nel n(ost)ro Palazzo Arcivesc(ovi)le di S.
Sev.na a 16 maggio 1627. Faustus Archie.pus S. Sev.ne. Locus
Sigilli.
****************************
Faustus Caffarellus Romanus Dei et Ap.licae Sedis gr.a
Archie.pus
Per tenore de p(rese)nte Editto d'affiggersi alli porte dell'Arcivescovale
Chiesa et delle matrici de' luoghi di questa Diocesi s'ordina a tutti Curati
e Rettori dell'a(ni)me che avvicinandosi il Natale di N. Signore debbano
inter missar. soll.ia. alle loro plebi esplicare il misterio della
Sant(iss)ma Incarnatione addattandosi alla capacità dell'auditori, conforme
alla Dottrina del Cathechismo Romano, et con ogni studio cerchino inserire
nelle menti de' fideli soggetti alla loro cura l'Amore immenso ci ha
mostrato sua Divina Maestà, con mandare dalla sua destra in questa bassa
t(err)a l'Unigenito suo figliuolo Christo Signor N.ro per redurre l'homo al
Regno del Cielo, donde il peccato era stato sbandito et privo et
abbassandosi in pigliar forma di servo, vestendosi et pigliando carne
humana, per patir poi morte, et passione et col suo pretiosissimo sangue
redimere l'istesso homo, et liberarlo dalle mani di satanasso.
L'istessi curati inducano li fedeli dell'uno et l'altro sesso a loro
soggetti, a prepararsi per quel giorno e sacratissima sollenità del Santo
Natale con la confessione sacramentale per poter poi ricever degnam(en)te
l'istesso Dio humano sotto quelle spetie sacramentali. Et perché più, non si
deve simulare la negligenza di coloro, che sin qui hanno differito adempire
il Precetto di S(ant)a Chiesa di confessarsi, et communicarsi nel p(rese)nte
anno, li medesimi curati di nuovo, inter missar. soll.ia moniscano, sin come
noi monimo col p(rese)nte publico editto sotto pena di scom(uni)ca, latae
sententiae, che per il giorno della sacratissima Circuncisione di N. S.
almeno, habbino sodisfatto a tal precetto, assignandoli detto tempo per
ultimo peremptorio termine, et canonica monitione.
Et debbiano l'istessi curati sotto pena di sospentione, et altre più gravi,
a n(ost)ro arbitrio, per tutto il giorno dell'Epifania prosima ventura,
haverci data la nota dell'istessi, non haveranno adempito tal Precetto,
acciò da noi si possano denunciare nomenatim scomunicati, et separati dal
gremio di S.ta Chiesa, come effettualm(en)te saranno scom(unica)ti senza
altra monitione.
Si moniscano parimente dalli medesimi curati, come per il p(rese)nte publico
editto noi monimo tutti dell'uno e l'altro sesso, che si ritrovano in
manifesto, et notorio concubinato, che fra termine di sei giorni, dui de'
quali assegnamo per il pr(im)o, altri due per il 2°, l'altri per ultimo,
peremptorio termino et canonica monit(io)ne debbiano con effetto haver
lasciata la prattica, et essersi effettualm(en)te separati, sotto pena di
scom(uni)ca latae sententiae, quale adesso per all'hora contra di tali
promulghiamo in questi scritti.
Et tanto alli medesimi curati, quanto alli confessori da noi approvati, vi
diciamo a memoria quello devono, per loro officio fare nelle confessioni
sacramentali con li simulati penitenti, come sono occulti concubinarii che,
sotto diversi pretesti, vogliono ritener l'istesse concubine, et continuare
l'istessa mala conversatione. Debitori di chiese, et lochi pii, et quelli
ricusano di pagar le decime, et usurpano li beni, et raggioni delle chiese,
et dell'istessi lochi pii, quali non doveranno da loro essere assoluti, se
p(rim)a non haveranno sodisfatto a quanto devono. Passati li sei giorni,
assegnati di sopra, alli manifesti e notorii concubinarii, ciaschedun
curato, dovrà mandarci la lista fedele per denunciarli nominatim, come
intendiamo fare, senza altra requisitoria.
Attenderanno li curati alla scuola della Dottrina Christiana nelle feste,
Domeniche et altri giorni più solenni et a sermoneggiare, et esplicare la
Parola di Dio, come già son tenuti, sotto pena di docati tre d'incorrersi
ipso facto per ciascheduna volta che mancaranno, non essendo legitimam(en)te
impediti, quali applichiamo al seminario.
Alli commisarii et M(aest)ri di feste, comandiamo in virtu di l'obedienza,
et di docati diece, d'incorrersi ipso facto oltre la privatione
dell'officio, debbiano invigilare nell'osservanza delle S.te feste, et fare
in modo che quelle siano inviolabilmente osservate et prohibiamo alli curati
et vicarii foranei, che in qualsivoglia modo, et sotto qualsivoglia
pretesto, sotto pena di sospensione d'incorrere ipso facto, et altre
riserbate a n(ost)ro arbitrio, etiam pecuniarie, non possano dar licenza
d'oprarsi in tali giorni dedicati all'Altissimo, se non in caso di mera
necessità et in tal caso, gratis, sotto la medesima censura e li medesimi
curati et rettori delle chiese, et altri, a chi spetta, conforme altre volte
è stato resoluto nelli concilii di questa Prov(inci)a et altre
costitut(io)ni sinodali invigilino di rimuovere l'abuso delli lutti, et
pianti immoderati, si fanno nelli morti, et funerali, et vietino
espressam(en)te, sincome noi vietamo sottopena di scom(uni)ca, che l'homini
et le donne, non si graffino le faccie, et che l'istesse donne lascino
l'abuso di battersi i petti, et di fare reputi et di proseguir lo cadavero,
alla chiesa, o entrar a fare simili lamenti, et pianti nelle chiese, quali i
sacristani, et altri, a chi spetta, prohibiscano l'entrare in esse chiese,
sottopena di privat(ion)e dell'offficio et li medesimi curati, ci diano
quanto p(rim)a nota di quelle donne che sotto pretesto della morte delli
suoi, restano le Domeniche, et feste di precetto d'intervenire, et essere
p(rese)nti al sacrificio della S.ta Messa, et d'andare a sentire la parola
di Dio.
Et finalm(en)te l'istessi curati et vicarii foranei, sapendo che nelli
luochi et Parocchie di questa diocesi vi siano manifesti et notorii usurarii
publici biastematori, massime biastemie hereticali, persone che de fatto si
siano separati dalle loro moglie, et quelle dalli mariti, che habbino più
mogli, o mogli che habbino più mariti, o persone che habbino poco buono
sentim(en)to della fede cattholica, et siano in qualsivoglia modo sospetti
del peccato dell'heresia,debbano non solo subbito denuntiarlo a Noi, o al
Vicario G(enera)le infrascritto, ma di più monire le loro plebi, che havendo
notitia di tali persone sono tenuti a denuntiarle.
Data in Santa Severina nel Palazzo Arciv.le a 13 di Decembre 1630.
Bened. Clementino Vic. G.le. Locus Sigilli.
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Fausto per gratia di Dio e della Santa sede Apostolica Arciv(escov)o di
S. Sev(eri)na e Nunzio Ap(osto)lico in Savoia.
Ancorche per l'Arcivescoval Corte s'è altra volta providamente ordinato
che gli sposi avanti d'essere secondo il rito di S.ta Chiesa congiunti in
matrimonio si dovessero astenere d'havere commercio e prattica con le spose,
tanto perché ordinariam(en)te non suole tal commercio essere senza peccato
mortale per lo pericolo della consumat(io)ne, o della pollut(io)ne quanto
per le discordie, che spesso nascono fra essi e loro parenti per le quali
non s'effettuano gli matrimonii rimaneno diffamate le spose con la
conseguenza delle nemicitie offese. Quanto ancora per l'impedim(en)ti che
sogliono scoprirsi doppo gli sponsali e non solo impediscono, ma derimano il
matrimonio onde se bene non vi nascesse alcuna discordia non ponno ancorche
volendo solennizzare le nozze. Et inoltre con l'istessa providenza la
medesima Arciv.le Corte habbia vietato agli D.di Curati senza espressa sua
faculta l'assistenza agli matrimonii di coloro che con la prattica et il
commercio han contravenuto a d(ett)e ordinat(io)ni nulladimeno s'è
sperimentato che da qualche parocho e viceparocho si trascura l'osservanza
dell'ordinat(io)ni predette et assai spesso gli sposi perseverano gli mesi
et gli anni nel peccato della pratticat(io)ne con le spose con la
consumat(io)ne de' matrimoni, come severam(en)te fussero mariti e mogli.
Acciò non vengano attribuite a nostra negligenza le loro colpe confirmando
et innovando l'ordinat(io)ni mentionate di sopra aggiungiamo che gli curati,
e vicecurati sotto censura di sospentione di lata sentenza e fulminanda
adesso nelli presenti con la riserva dell'assolut(io)ne alla pred(ett)a
Corte si debbiano astenere d'assistere agli matrimonii de' loro Parochiani
c'havranno insieme pratticato, e conversato doppo gli sponsali se non le
produranno scritta commessione d'essa medesima Corte moderativa e assoluta
della pena della pratica, e della conversatione. E sotto la medesima censura
fulminata, e riservata come di sopra, che almeno una volta ogni mese debbano
alla frequenza de' Parochiani in giorno de festa sermoneggiando dall'altare
avvertire gli commessi alla sua cura del peccato in che per le cause, o per
le raggioni accennate sianno gli sposi praticando o conversando
vicendevolm(en)te p(rim)a di sollennizzarsi il matrimonio in conformità del
Rito della Santa Chiesa Romana. E sotto l'istessa censura fulminata e
riservata come s'è detto debba havere denunciato alla medesima Corte
Arciv(escova)le quelli sposi, e spose, della Parochia loro che pratticando e
conversando insieme poiche li debbiano paternamente ammonire a desistere
dalla pratica, et a solennizare il matrimonio non dedesisteranno ma
continueranno in essa pratica possa opportunamenti provedere a fargli uscire
dal peccato.
Ciascuno R.do Curato con la sua attestat(io)ne a piedi d'esserle state
esibite ritorni con data li pre(se)nti. Data in Mesoraca 20 Settemb. 1639.
Giuseppe Vic(ari)o di S. S.na.

