[Richieste dell’università di Crotone al Vicerè]
di Andrea PESAVENTO
(pubblicato su La Provincia KR nr. 31-32/2003)
Le “Provvisioni” riguardano i provvedimenti
richiesti dall’ università di Crotone al Vicerè. La supplica
dell’università, che qui si presenta, è accompagnata dalla copia del
verbale del parlamento cittadino ed è completata dal decreto
vicereale, che approva ed autorizza quanto richiesto. L’università
doveva richiedere l’assenso e beneplacito regio su alcuni
particolari atti: per la vendita e l’affitto di dazi e gabelle, per
prendere a interesse denaro, per cambiare il tipo di tassazione, per
acquisti massicci di grano per fronteggiare carestie, per imporre
nuove imposte, per convalidare le elezioni e gli eletti specie nel
caso di rielezione non consentita, per variare la modalità e la
durata della fiera, per fissare i prezzi, per la convalida, modifica
e ripristino di consuetudini e statuti cittadini, per colpire i
soprusi di funzionari regi ecc.
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Ill.mo et Ecc.mo Sig.re
la citta di cotrone supp(lican)do le fa int(ende)re come essendosi
questo mese de Agosto prox(im)o passato unita in regim(en)to
g(en)erale si fe conclusione che non se vivesse piu per apprezzo ma
in datii sopra la qual conclusione fu per V. E. precedente consulta
della R(egi)a Cam(er)a esp.to il R(egi)o Assenso per cinque anni, et
volendo conf(orme) a quello far vendere detti datii essendo stati
banditi più e più volte in diversi tempi etia. candela accensa non
vi e comparsa persona alcuna che voglia quelli comprare ne ponere a
nesciuno preczo. Il che procede per lo gran mancam(en)to che in essa
citta quest’anno tanto di grani quanto di carne vini ogli et altre
legume sopra li quali forno posti detti datii et gabelle di modo che
non possendoli vendere ne meno exigerli essa per il mancam(en)to
predetto, non tiene comodita come possa sodisfare alla R(egi)a Corte
per li pag(amen)ti fiscali per li quali il R(egi)o thesoriero et suo
loc(otenen)te giorno sono ha tenuto et tiene il Governo de essa
carcerato et la porta serrata et minaccia voler far correria sopra
il bestiame et extraherlo per venderlo et per complire alle altre
spese uni(versa)li per non havere altre intrate ne tenendo altro
espediente unitosi il regim(en)to de essa ha fatto conclusione che
per questo anno si superseda de vivere in datii per il mancamento
pred(it)to ma in preczo conf(orm)e al solito con restar solo il
datio del intratura de vittvaglie che se vendira o exigera a racolta
futura, et tanto meno si ponera sopra l’untiario come per il passato
hanno soluto vivere et che li datii p(redi)tti si mettano in
exeq(utio)ne da la mita de agosto innanze nel qual tempo se spera
che la futura recolta sara fertile et li datii predetti se
venderanno con ogni guadagno, et utile de essa supp(li)ca pero V. E.
se degni ord(ina)re alla R(egi)ia Cam(er)a della Sum(ari)a che
proveda che si possa imponere dette collette nel modo p(redi)tto
conf(orm)e a questa ultima conclusione et che il termine de cinq(ue)
anni che durara il vivere in datii conf(orm)e al Assenso de V. E. se
intenda correre dalla mita de Agosto p(roxim)o futuro che lo
recevera a gra(tia) da V. E. ut Deus.
( Prov. Caut. Vol. 18, f. 244 (1592), ASN)
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Ecc.mo Sig.re
La Città di Cotrone supp(lican)do dice a V. E. come se ritrova
debitrice alla Reg(i)a Corte per le impositioni ordinarie, et extra
ordinarie, in docati settecento incirca per attrassato, et acciò
essa supplicante non patisca più danni de comissarii per detto
debito attrassato, perciò per quello estinguere ha concluso a 10 de
Giug(n)o 1660 affittare al pre(sen)te il Jus della bonatenenza di
detta Città per un anno; Quale dedotte le spese suole rendere
D(oca)ti seicento incirca l’anno, et benche detto Jus di bonatenenza
per il passato, in virtù d’assignam(en)to sia andato in beneficio
della Regia Corte per il corrente hoggi detta Città per lo disgravio
de fuochi, viene a pagare per il corrente d(oca)ti 600 meno, et
intanto detto Jus di bonatenenza non è necess(ari)o per detto
corrente, et che l’affittatori siano obligati rimborzare il prezzo
di tale affitto al Regio Tesoriero Prov(incia)le in conformità della
sua conclus(ion)e. Ricorre percio da V. E. et la supp(li)ca se
degniprestarne il Regio Ass(ens)o et beneplacito servata la forma
della conclus(ion)e preditta, et l’haverera gra(tia) da V. E. ut
deus.
(Prov. Caut. Vol. 201, f. 135 (1660), ASN)
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Emin.mo Ecc.mo S.re
La Città di Cotrone supp(lican)do espone a V. E. come essendosi
congregata in publico regim(en)to per pigliare l’espedienti
necessario per il pagamento da farsi delli car(li)ni quaranta dui,
g(ra)na sei, et cavalli cinq(ue) a foco alla R(egi)a Corte, have
concluso che si facci un libro dove s’habbino da scrivere et
annotare tutti li Cittadini et commodarenti in essa, loro territori,
et animali, tassandoli per rag(io)ne di foco affinch’ogni uno porti
il suo peso di maniera che si giunga la so(m)ma, che si deve alla
R(egia) Corte, et per l’altri spese ordinarie, et estraordinarie
conf(orm)e il solito, et fatto d(ett)o libro si facci
l’assignam(en)to et si dia ad esig(er)e per sodisfarsi come sop(r)a
la R(egi)a Corte conf(orm)e più ampliam(en)te appare dalla d(ett)a
conclusione, cop(i)a della q(ua)le si presenta a V. E. Supp(li)ca in
tanto V. E. per convalidat(io)ne della d(ett)a conclusione resti
servita prestare il suo beneplacito, et R(egi)o assenso accio si
possano stipulare le quali necessarie, et che li sia lecito viver in
q(ue)sto modo per anni cinq(ue) conoscendo esser maggior utilità ai
Cittadini, et servitio della R(egi)a Corte, et l’haverà a gra(tia)
ut deus.
( Prov. Caut. Vol. 203, f. 7 (1661), ASN)
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Emin.mo e Rev.mo Sig.re
La Città di Cotrone dice a V. Ecc.a come nell’anno 1661 ottenne
dall’Ecc.mo Vicerè Predecessore R(egi)o Ass(ens)o e facultà che per
potersi sodisfare più commodam(en)te la R(egi)a Corte et altri pesi
li fusse stato lecito fare un libro, et in quello descrivere et
annotare l’huomini, cittadini et habitatori della Città p(redi)tta,
loro territorii et animali et quelli tassare per raggione di fuoco
acciochè ogn’uno portasse il suo peso in modo che si giungesse alla
somma che si deve alla R(egi)a Corte, et per l’altre spese ordinarie
et estraordinarie conf(orm)e al solito et fatto d(ett)o libro si
fusse fatto l’assegnam(en)to e si fusse dato ad esiggere per
sodisfare come sop(r)a la Reg(i)a Corte et altri pesi, previo le
legitime sollennità. E perche s’è sperimentato d(ett)o muodo
d’esatt(io)ne essere molto proficuo, supp(li)ca V. E. a servirsi di
prorogare la d8Ett)a facultà per il tempo che meglio li parerà,
stante che il pre(di)tto ass(ens)o concesso per cinq(ue) anni a
Gennaro pro(ssi)mo venturo spirerà, con dare alle cose pre(de)tte in
nome di S. M.tà il R(egi)o Ass(ens)o e beneplacito perche si facci
con più esatezza il servitio di S. M.ta ut deus.
(Prov. Caut. Vol. 208, f. 267 (1665), ASN)
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Ecc.mo Sig.re
L’Università della Città di Cotrone supplicando espone a V. E., come
essendosi proveduto servata la forma del solito all’elettione de
sindici, et eletti così de nobili, come de gl’honorati, et M(astr)o
Giurato di d(ett)a Città sotto il 15. del caduto mese d’Agosto; sono
stati eletti comun(emen)te e con giubilo universale Gio. Paulo
Pipino sindico de Nobili, Pelio Petrolillo sindico de gl’honorati,
Stefano Labruti, Diego Suriano, et Horatio Presterà eletti de
nobili, Carlo Scarnera, Carlo Scavello e Fabritio Manfredi eletti de
gl’honorati et Felice Berlingieri mastro giurato conf(orm)e appare
da gl’atti dell’elettione che si presentano. Pertanto supplica V. E.
degnarsi confirmare l’elettione pred(itt)a et concedere il suo
beneplacito et assenso tanto de sindici, quanto degli eletti così
nobili come de gl’honorati et mastrogiu(ra)to li q(ua)li servata la
forma della d(ett)a elettione esercitano li loro officii,
qualsivogliano provisioni, che forsi ci fussero spedite in contrario
ad istanza di chi cerca il danno et interesse di d(ett)a università,
ch’oltre l’esser giusto lo riceverà a gra(tia) da V. E. ut Deus.
(Prov. Caut. Vol. 229, f. 372 (1674) ASN)
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“Ecc.mo Sig.re.
La fedeliss(im)a Città di Cotrone sup(lican)do fà intendere a V. E.
come per concessione antichissima delli Serenis(si)mi Re di questo
Regno confirmata dalli Serenis(si)mi Re austriaci, e
particolar(men)te dall’Invit(issi)mo Imperadore Carlo Quinto si
ritrova in legitima possessione di fare la fiera detta di Giesù
Maria fuori le Mura di d(ett)a Città nel primo sabato del mese di
Magio di ciaschun anno, con la concessione del Stendardo Reale del
R(egi)o Castello di d(ett)a Città, et giurisd(ition)e di cause
civili criminali, e miste durante per giorni quattro con
l’abdicatione del m(agnifi)co Governatore, q(ua)le s’esercita dal
m(agnifi)co Mastrogiurato d’essa supp(lican)te, q(ua)le fiera in
virtù di d(ett)i privilegii è franca et immune da qualsiv(ogli)a
deritto, come l’altre fiere, e Mercati del Regno, et al presente per
la penuria di tempi è scemata di conditione, mentre non vi vengono
li Mercanti e Negotianti come prima, ma solam(en)te pochi Merciari
per sfugire le spese che solevano fare; per il che per il decoro di
d(ett)o stendardo Reale servitio di S. M(aes)ta Catt(oli)ca che Dio
g(uar)di, e pub(li)ca utilità essa supp(lican)te in pub(li)co
parlam(en)to ha concluso di voler ridurre la d(ett)a fiera nel suo
primiero stato, con conceder alli Mercanti et
alli Negotianti che vi anderanno l’infratte immunità e franchitie
per diece anni, cioè delle spese spettantino al Mastrogiurato per
causa delli Luoghi, e Loggie, con darseli il Legname franco; e
perche dal d(ett)o Mastrogiurato si devono fare le sud(ett)e spese e
per portarsi il sud(ett)o stendardo con più decoro et honore han
parim(en)ti concluso darseli annui d(oca)ti dieceotto oltre la
provisione ordinaria durante il spatio di diece anni, q(ua)li elassi
li Mercanti e Negotianti debano godere le solite franchitie et
immunità conforme godono nell’altri Mercati, e fiere del Regno, ma
siano obligati pagar al Mastrogiurato carlini diece per ogni Luogo,
li Merciari carlini cinque per ciasched’uno, et il med(esim)o
s’intende per li Pannari, contiatori, et altri che vogliono il luogo
per loro Mercantie, et a rispetto del Legname si paghi per ogni
carro grana diece, per ogni soma grana cinque, et altri tanti per
ogni carro nuovo che viene a vendersi et a rispetto dell’animali
d’ogni pelo che verranno a vendersi non si debia pagare cos’alcuna
tanto durante d(ett)o tempo di diece anni quanto dopo q(ue)lli
elassi. Che però sup(li)ca V. E. che in nome di S. M.ta che Dio g.di
conceda il R(egi)o assenso, e beneplacito alla d(ett)a conclusione
et a quanto in q(ue)lla si contiene, il tutto riceverà a gra(tia) Ut
Deus” ( Prov. Caut. Vol. 248, ff. 231-232v (1682), ASN.)
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Ecc.mo Sig.re
Valerio Ant.o Montalcino, D. Fabritio Suriano, Fabio Antinori, D.
Ferrante Pelusio, Dom.co Pipino et altri nobili della Città di
Cotrone supp(lican)do dicon a V. E. come dovendosi alli 15
dell’entrante mese d’agosto eligere il sindico di d(ett)a Città,
hanno in mente l’electione pred(ett)a farla seguire in persona del
mag.co Gio. Paulo Pipino, il quale è stato sperimentato, per la sua
bontà et integrità del migliori in quest’officio, e perche l’anno
1679 fu eletto Sindico, et esercitò la sua carica con tutta
rettitudine e charita verso poveri e diede i conti alla d(ett)a
Citta apparendo da quelli la sua puntualità L’osterebbe la R(egi)a
Pram(ati)ca, la quale ordina che non si possa esercitar officio se
non passato il quinquennio; Perciò supp(lica)no V. E. stante che
d(ett)o Gio. Paulo ha dato li conti e stante ancora che la Citta è
piccola che non vi sono tanti huomini probi, onde possa passare il
quinquennio dispensare alla d(ett)a R(egi)a Pram(ati)ca et ordinare
che non ostante che non sia passato il quinquennio possa esser
eletto, et esercitar il sindicato pred(ett)o ch’oltre il giusto lo
riceveranno da V. E. ut deus. (Prov. Caut. Vol. 251, f. 220 (1683),
ASN)
***
Ecc.mo Sig.re
L’università della fedeliss(im)a Città di Cotrone supp(lican)do dice
a V. E. come alli quindeci del cadente mese d’agosto essendosi fatta
la elettione del nuovo sindico, quella cascò con pieno voto in
persona di Gio. Pietro Presterà, huomo facoltoso, e dintiera
integrità e puntualità ben nota ad ogn’uno; e come che si va
presentendo che alcuni particolari Cittadini, ò per privato livore,
ò per altra causa poco sodisfatti di d(ett)a elet(io)ne vogliano
calunniarla appresso V. E. non con altro pretesto se non che venti
anni sono essendo stato d(ett)o Presterà un’altra volta sindico dei
Nobili di essa Città, non habbi poi dato i conti
dell’amministratione, il che è falso cum rev(erenti)a, atteso che
non solo si provedè alla reddit(io)ne di d(ett)i conti ma se gli
assignò il Rationale Felice Berlingieri; e perche il m(agnifi)co
havvocato fiscale della R(egi)a Aud(ienti)a Prov(incia)le di quel
tempo si pigliò i libri di d(ett)i conti, non si potè finire la
revisione di essi; come appare d’acclusa fede, e dichiarat(io)ne per
atto publico fatta dal pre(de)tto Rationale in articulo mortis, che
però supp(li)ca V. E. si degni ord(ina)re che resti firmo il
Regim(en)to nel quale si è fatta detta elett(io)ne di sindico in
persona del Pre(de)tto Gio. Pietro Presterà per sollievo del
Publico, e dei particolari Cittadini d’essa Un(iversi)ta e l’haverà
ut deus. (Prov. Caut. Vol. 258, f. 138 (1685) ASN.).
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Ecc.mo Sig.re
Il Governo e sindici della fedeliss(i)ma Città di Cotrone
supp(lican)do espone a V. E. come nell’anno passato dalli
m(agnifi)ci Sindici di essa Città con publico Regim(en)to si
stabilirono molti capi per commodo e beneficio del publico, e
cittadini, e come che fra gl’altri capi vi stabilirono
primieram(en)te che per il pagam(en)to della prima terza, che si
deve alla R(egi)a Corte a 1° di Sett(em)bre, si cominciasse
l’esatt(io)ne a 15 agosto precedente, nel qual tempo i poveri
cittadini strachi del pagam(en)to dell’annata precedente seguito nel
prossimo antecedente mese di giug(n)o non possono supplire al
d(ett)o pagam(en)to come e stato solito a d(ett)i sindici e Governo
pigliar il denaro ad interesse per pagare la R(egi)a Corte e far
l’esattione con più agevolezza, tanto più che poco interesse resulta
a d(ett)o Governo per la brevità del tempo, conche è parso al
pre(sen)te Governo per publico Regim(en)to stabilire che in ciò si
osservi l’antico solito circa d(ett)a esatt(io)ne pigliandosi
d(ett)o denaro ad interesse per non mettere in fuga i poveri
cittadini. Secondariam(en)te si stabili dal Governo dell’anno
passato, che per la grassa, et annona della Città, si eligessero due
Grassieri con la sopraintendenza del sindico, e come che cio è
riuscito di qualche danno del publico, si per non tener d(ett)i
Grassieri mano, et l’autorità bastante per mantener d(ett)a Grassa,
come per esser stata questa carica dei propri sindici, loro ha parso
per publico Reg(imen)to annullare d(ett)a elett(io)ne di Grassieri
fatta dal governo dell’anno passato, e stabilire come l’antico
solito, che i sindici habbino tal peso e carica che però supp(li)ca
V. E. si degni prestar il suo R(egi)o assenso, e beneplacito sopra
d(ett)o Regimento e l’haveranno ut deus.
(Prov. Caut. Vol. 258, f. 139 (1685), ASN)
***
Ecc.mo Sig.re
Il Governo della fedeliss(im)a Città di Cotrone humilm(ent)e espone
a V. E. come da tempo immemorabile si è osservato che la guardia di
d(ett)a Città si facesse da sedeci persone paesane, e prattiche del
Paese, alle quali dall’armeria della Città è stato solito darsi
l’armi per guardia della sud(et)ta, come anco è stato antico solito
destinarsi i cavallari per battere le marine, acciò che venisse più
guardata la Città e perche al Sindico predecessore parve con publico
regim(en)to vallato da R(egi)o Assenso levar la custodia della Città
a d(et)ti terrazzani, e mettervi in loro luoco diece soldati del
Battaglione anche nationali e levar parimente li cavallari che
guardavano le marine per il tempo d’inverno, il che non è poi
riuscito troppo profittevole al servitio di S. M., che dio g(uar)di,
e del Publico per varii disordini, che ne nascevano, ha parso
all’odierno sindico e Governo di essa Città con Publico Reg(imen)to
stabilire che la Guardia di d(ett)a Città si faccia dalli sudeti
terrazzani, con darseli l’armi e che si rimettano i cavallari, tutto
per osservanza del antico solito; che però supp(li)ca V. E. si degni
prestare i loro R(egi)o Assenso e beneplacito al d(ett)o Reg(imen)to
e l’havera ut Deus. ( Prov. Caut. Vol. 258, f. 169 (1685), ASN)
***
Ecc.mo Sig.re
D. Pietro Suriano, Isidoro Scarnera, Geronimo Sillano, D. Dom(eni)co
Presterà, Seiano Barricellis, Fabio Antinoro, Gio. Bartolo Galasso,
Pelio Petrolillo et Gio. Paulo Basoino della Città di Cotrone
supp(lican)do espongono a V. E. come sotto li 15 del cor(en)te mese
di Agosto di questo cor(en)te anno 1691 dovendosi procedere
all’elettione delli sindici, mastrogiurato et eletti del nuovo
Governo di essa Città si unirono secondo il solito et nella forma
consueta e nel luoco solito avanti il mag(nifi)co Regio Giudice che
al presente anco esercita l’officio di Regio Governatore li votanti
in numero opportuno cosi delle Famiglie nobili come dell’honorati
Cittadini, e sorti l’elettione pacificamente in persona cioe di esso
D. Pietro Suriano per sindico de nobili, di esso Isidoro Scarnera
per sindico delli honorati, di esso Geronimo Sillano per
mastrogiurato, di essi D. Dom(eni)co Presterà, Seiano Barricellis et
Fabio Antinori per eletti de nobili, et di essi Gio. Bartolo
Galasso, Pelio Petrolillo et Gio. Paulo Basoino per eletti
dell’honorati come fanno constare a V. E. dalla copia autentica
dell’Atti fatti dal Reggimento in d(ett)a elettione. Per tanto
ricorrono a V. E. et la supplicano si degni concederle la confirma
di d(ett)a elettione in persona di essi supp(lican)ti con prestarvi
sopra di quella il Regio Assenso et Beneplacito di V. E. et
haveranno a gratia ut Deus. (Prov. Caut. Vol. 273, f. 263 (1691),
ASN)
***
Ecc.mo Sig.re
D. Pietro Suriano della Città di Cotrone rappresenta a V. E. come
sotto il di 15 del corr(en)te mese di Agosto essendosi collocato
parlam(en)to nella forma solita per l’elet(io)ne delli sindici et
administratori di quella Università fu esso supp(lican)te non solo
dalla maggior parte de voti eletto Sindico de Nobili ma quasi tutti
fuorchè da Gio. Paulo Pipino, Carlo Berlingeri, Fabio Antinoro e
Ferrante Peluso li quali pretendono d’eligere a detto Pipino non
ostante che non potesse succedere respetto e se l’anno passato fu
Mastro Giurato di d(ett)a Città et per despositione di Prag(mati)ca
deve vacare tre anni non intervennero li p(ri)mi tre al parlamento
non ostante l’hordini havuti anche dubitandono d’intervenire per
ritrovarsi inquisiti per lo che fecero andare al d(ett)o Ferrante
Pelusio a fine d’intorbidare l’elettione con molte impertinenze il
che non li riusci però li detti Carlo Berlingeri e Gio. Paulo Pipino
hanno ricusato dare il sigillo e le chiavi della Città non ostanti
l’ordini dato dal Regio Giudice e Gov(ernato)re d’Essa intorbiddendo
con ciò la publica quiete supp. però V. E. degnarsi ordinare alla
Reg(i)a Audienza di Catanzaro et al Regio Gov(ernato)re di d(ett)a
Città di Cotrone................ (Prov. Caut. Vol. 273, f. 297
(1691), ASN)
***

