Un Contratto relativo alla torre di Tacina

Mastri 2

Scena di lavoro nel cantiere di una fabbrica medievale.

Contratto di lavoro stipulato in Cutro il 26 agosto 1603 tra il partitario Ascanio Fayilla ed il lavorante Francesco Surdano.
Francesco Surdano di Nicastro, abitante in Mesoraca, in presenza di Ascanio Fayilla, partitario della fabbrica della nuova regia torre di Tacina, afferma che “loco’ la sua persona e si accordo’ di servire a detto m.o Ascanio per lo spacio di uno anno cominciando dal primo di settembre p.o futuro insin allo ultimo di agosto dell’anno intrante 1604 sotto li patti e conditioni:
(…) “che esso Francisco s’obbligo’ servire a spese vitto vestito et
calsamenti soi di servire fidelmente et con diligenza al detto m.o
Ascanio, tanto alli servitii di fabrica di detta regia torre,
cioe’ di fabricare, cosere calcare, acconzare petra, come anco di
fare altri ammaniamenti di petra, frasca et ogn’altro servitio
pertinente a detta fabrica et cosi’ di mastro come di manipolo et
operario et in ogn’altro servitio di fabrica tanto in detta torre
come altrove, et servire fidelmente et lealmente di giorno et di
notte et nelle hore solite et consuete et da ditti servitii non
partirsi per qualsivoglia raggione et mancando o desistendo da
detti servitii per colpa et defetto di esso Francesco dumodum sia
per occasione di infirmita esso m.o Ascanio per l’enteresse si
possi scomputare dal salario di d.o Francesco tre carlini per
giorno che mancasse o cessasse di servire quia sic.
Promettendo anco con giuramento di non commeter inganno o frode,
ne di far commeter inganno o frode, ne di far comettere nelle
robbe di d.o m.o Ascanio altramente sia tenuto a tutti danni spese
et interesse.
Viceversa esso m.o Ascanio promese per salario di detto anno al
detto Francesco presente ducati quaranta quattro consignandi hoc
modo : docati cinqui al di primo di settembre ut supra che
entrera’ detto Francisco a servire et li restanti pagarli mese per
mese pro rata dicti salarii.
Et anco promese di seminare con soi boi dui tumula di grano del
grano di esso Ascanio nel territorio di Mesoraca, quale grano ci
lo dona franco et circa la cultura sia a spese di d.o Francesco.
Nec non promise di non amover a detto Francesco intra detto
tempo da sua compagnia et servitii et amovendolo sia tenuto
pagarli il salario predetto et in ogni caso che fosse renitente a
pagar detto salario fra delli casi ut s.a espressi sia obligato a
tutti danni et cosi’ si convennero.” (ANC. 61, 1603, ff. 53-54).


Creato il 16 Febbraio 2015. Ultima modifica: 8 Maggio 2015.

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