Una lite tra la terra di Papanice e la città di Crotone (1682)

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Sigillo del “Comune di Papanice”.

“… Per morte di D. Giorgio Diaz y Orosso olim Regio Governatore di d.a Terra restò servita da Ecc.a Sua dare la carica di d.o Governo al q.m Domenico Rodriguez olim R.o Castellano del castello della citta di Cotrone per l’interim, quale per l’assenza di D. Pietro Abbad hebbe ancora la carica del governo di d.a città di Cotrone et successivamente per la morte del medesimo restò d.a carica a D. Gioseppe Suriano sindico della d.a città di Cotrone il quale per privileggio di d.a città soccede al governo di quella et pretendeva anco succedere Governatore di d.a Terra di Papanice. Et per l’effetto predetto se ne fece spedire la patente in sua persona dal Preside di Catanzaro del che li supplicanti vi hebbero ricorso alla R.a Audienza et presentati li privileggii demaniali con li quali sta concesso che per l’assenza o morte del R.o Governatore lo d.o officio et la Giurisditione di d.a Universita si eserciti dal mastro giurato pro tempore di d.a Terra di Papanice et conosciutasi la giustitia grande della supp.te fu ordinata la deroga della patente spedita in persona di d.o Suriano sindico di Cotrone. E perche Ecc.mo Sign.re essi supp.ti non possono resistere alle continue vessationi che sempre sotto li sud.ti pretesti se li danno tanto dall’officiali quanto dalli particulari della sud.a città di Cotrone quali non cessano continuamente usurparsi cum r.a la giurisditione della supp.te et spogliarla delle prerogative et privileggi concessali dalla gloriosa memoria del Re Nostro Sign.re Filippo IV et in particulare nell’anno 1638 quando la supp.te ottenne il R.o demanio con haversi ricomprata per Duc. 10000 quali furono pagati nella R.a cassa militare come il tutto appare p. pubblici istrumenti et doc.ti della R.a Camera et R.o Consiglio con le quali prerogative li sta concesso la deli.e …. Supplica che la giurisditione di essa s’eserciti dal suo mastro giurato che pro tempore sara et quali ministri giustitia et nelli casi suddetti di mancanza ordinaria che nella giurisditione della suppl.te non s’intromettano ne in nessun modo s’inquisiscano l’officiali governatori e altri particolari di d.a città di Cotrone”. (ASN, Coll. Provv. Vol. 248, ff.231-232v, 1682).


Creato il 10 Febbraio 2015. Ultima modifica: 12 Dicembre 2022.

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