Gli Affittante, un prestito al feudatario di Cotronei

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Roccabernarda (KR), ruderi dei mulini della Canosa.

Una delle famiglie facoltose di Cotronei durante il Seicento ed il Settecento era quella degli Affittante. Tra i suoi componenti ricordiamo il mercante di grano Francesco Affittante e l’arciprete Arcangelo Affittante.
Francesco Affittante Francesco Affittante visse verso la metà del Seicento, come risulta dal documento qui sotto riportato. Si tratta di un atto notarile rogato in Cutro, che riguarda l’affitto dei mulini della Canosa e di Copati. Questi mulini erano situati sul fiume Tacina; i primi in territorio di Roccabernarda, i secondi in territorio di Petilia Policastro. Di proprietà del feudatario dello stato di Cutro, erano i più importanti esistenti nella vallata del Tacina e venivano affittati al miglior offerente dall’erario di Cutro, tramite asta pubblica, che si svolgeva sulla piazza di Cutro.

Il documento

“Die quarta mensis septembris tertiae ind.s millesimo sexcent.mo sexagesimo quarto reg(nan)te; in terra Cutri in platea publica instante il mag.co Gio. Matteo di Mayda erario del stato d’essa t(er)ra ibidem p(rese)nte et instante, fu accesa la candela da francesco ryllo ordinario serviente della Corte d’essa, et alta voce pretonizato, et detto dal modo infra.tto videlicet, chi vuole incantare l’affitto delli molina della conusa d’alto, e di basso et altre entrade della Principal Corte, compara mo’ che stà accesa la candela a dare l’offerta la quale essendo à contentam.to del mag.co erario si libererà ciascuno affitto all’ultimo incantatore, e più offerente con idonea pleggeria, et sic dicto bannitore banniente et preconizzante. Comparse francesco affittante della t(er)ra delli Cotronei et offerse dare e consegnare al d(ett)o mag(nifi)co erario o ad altro ministro di d(ett)a Principal Corte pro tempore per l’affitto delli sudetti molina per uno anno continuo principiato dalla prima del p.nte mese di settembre e finiendo in ultima d’agosto dell’anno entrante mille seicento cinque, tumula mille, e cinq(ue) Cento di grano consegnando mensatim dentro l’istessi molina, con che li siano osservati tutti li patti e conditioni del modo, che esso offerente incantò l’anni passati li medesimi molina, et nella forma che l’incantorno l’altri molinari suoi predecessori …” ( ANC. 231, 1664, 62).

L’affitto dei mulini della Canosa e di Copati
Fatta l’asta pubblica, l’ultimo incantatore, dopo essere stato accettato dal feudatario ed aver dato entro 20 giorni “idonea plegeria” di persona facoltosa, si impegnava a pagare le rate dell’affitto in grano, mese per mese, ed a riconsegnare i mulini macinanti con le “pietre, saytte et acquedotti” in ordine e con tutti gli attrezzi, così come gli erano stati consegnati.
Risale alla fine del Cinquecento la stesura di alcune norme, in seguito di continuo riprese, che regoleranno i rapporti tra il proprietario, cioè il feudatario, e l’affittuario, quasi sempre costituito da una società di mercanti o da un loro prestanome. La gestione dei mulini della vallata del Tacina e dei suoi affluenti sarà oggetto di numerose proteste da parte delle università e delle popolazioni, in quanto i mugnai, quasi sempre prestanome di mercanti, accordandosi tra loro, tenevano costantemente alto il prezzo della macina, come evidenzia una delle richieste fatte dall’università di Policastro al feudatario: “Item Perché s’è esperimentato e patito interesse notabile per l’unioni, che fanno gli molinari nelle molina, che per la venire si debbano affittare dette molina uno separato dall’altro e che in nessuna maniera possa permettersi detta unione, e facendosi secretamente, caso si scoprisse, che li molinari soggiacciano alla pena di mesi due di carcere, restando ad arbitrio di detto eccellentissimo di moderarla con connettere in sua assenza l’esecuzione al regimento e non ad altro officiale”. Riportiamo i “Capitoli fatti tra la Ducal Corte et Gio. Ferrante Mendolara per li molina dela canosa e delle copati novamente comperati da detta Ducal Corte a cominciando dal mese di settembre l’anno 1592”. Saranno questi i capitoli che regoleranno anche in seguito tutti i contratti di affitto dei mulini. Tra le varie condizioni vi era l’obbligo per il feudatario, o per il suo erario, di riparare i mulini e/o la presa, qualora il Tacina li avesse rovinati, e di comperare e fare condurre le “saitte” e gli “stramoni” mancanti.
Sempre il feudatario, o il suo erario, a settembre doveva consegnare ducati 30 al conduttore per le pietre ed i ferri, ad aprile fare le pulizie degli acquedotti ed a maggio anticipare 50 tomoli di grano da restituirsi in agosto.
L’erario, o il conservatore del duca, inoltre mese per mese a sue spese doveva andare ai mulini a prendersi il grano dell’affitto.
Il feudatario concedeva all’affittuario di tenere due paia di buoi senza pagare fida, disfida e pascolo, pascolo gratuito per gli animali, che sarebbero andati al mulino. Ai mugnai, che si fossero recati ad abitare a Cutro, era concesso un anno di esenzione da tasse di alloggiamento, soggiorno e fida e la non soggezione a servizi personali.
Chiunque inoltre avesse danneggiato gli acquedotti sarebbe incorso in una multa di ducati 10 da spartirsi tra la corte feudale ed il conduttore.

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Roccabernarda (KR), ruderi dei mulini della Canosa.

 

I Capitoli
“Item Idio guardante il fiume di tacina venesse pieno e levassi li molina d’abascio divissasse o cascassero per qualsivoglia cagione detta Ducal Corte l’habia di fabricare et mitterli in farina a sue dispese et lo tempo vacheranno l’habia di scomputar pro rata sopra l’affitto et similmente deli molina de suso cascassero la Corte a sua dispesa l’habia di fabricare et il tempo vacheranno l’habia di scomputer pro rata. Si conceda per lo tempo vacheranno e la Corte li rifaccia a sue dispesa. Item venendo lo fiume pieno e levasse la presa la Corte a sua dispesa habia di poner l’acqua in detti molina e lo tempo vacheranno detta Ducal Corte se habia di scomputer sopra l’affitto pro rata temporis. Concede elassi tre di et habbiano da notificar il deerotto in tutto all’erario di Cutro e circa la dispesa che sera si concede conforme alli capitoli passati per la metà che possiede. Item che non sia nisciuno franco in detti molina di macinatura ne la Corte ne nisciuno officiale. Item che la stroppa seu molitura in giusta deli quattordici conforme il solito. Si concede giusta l’antiquissimo solito. Item che per le pietre e ferri bisognano in detti molina la detta Ducal Corte e per essa il m.co erario di detta terra di Cutro l’habia da pagare et consignare d.ti 40 del mese di 7bre di ciaschiduno anno senza altro ordine ma con la recevuta de d.to affittatore li siano fatti boni a soi conti e questo sarà mentre durera ditto affitto. Si concedono d.ti 30 per li ferri e pietre bisognano e si ordina all’erarii futuri che li debiano consignare intendendosi l’aconcio delli aquedotti preservata la presa che si intende lo cap.lo di sopra. Item che la Ducal Corte una volta l’anno del mese d’aprile habia a sue dispese fare annettare e spurgare l’acquedotti di detti molina. Si concede detto capitolo atteso dice il m.co erario esser stato così solito. Item che detta Ducal Corte habia d’improntare a esso affittatore grano t.la 50 del mese di maggio et quelli restituire detto affittatore il mese d’augusto della nova raccolta. Si concede. Item che detto affittatore possa tenere dui para di bovi per servitio di d.i molina per portar le petre e per acconcio di d.ti molina senza pagare fida ne disfida al baglio dela Rocca Ber.da et che detti bovi possano pascolare i terreni dove pascolano altre bestiame della canosa. Si concede et che nel territorio dela Rocca mentre ne sarà … Item che detta Ducal Corte habia a dar prato per possir pascolare tutti l’animali anderanno a macinare tanti quanto sara necessario per tutti li molina e che siano franchi detti animali di fida e disfida del baglio della Rocca Ber.da ma fando danno detti animali non siano tenuti ad altro che al danno faranno. Item che detto affittatore portassi alcuno molinaro ad habitare in detta terra di Cutro sia franco d’allogiamenti comorandi e fida. Si concede per uno anno tantum di fida alli baglivi e che non siano tenuti a servitii personali tanto di detta Corte come universali et allogiamenti. Item che la Ducal Corte a sue dispese s’habia a pigliar lo grano dentro detti molina et quelli consignarli a volta di mezarolo al conservatore et s’habia di pigliar detti grani ogni settimana acciò non perdessi in detti molina per altri. Si concede a volte stroppa et che lo affittato habia di pagare per rata detto affitto mese per mese. Item non sia nisciuno permesso pigliarsi l’acqua e rompere l’aquedotti di d.ti molina per abeverare hortura di cipolle e cauli e virge e a quello lo rompera et si pigliara detta acqua habia di pagare docati deci de pena salta da detta Ducal Corte et metà a esso affittatore per lo danno patito per detta acqua pigliatasi et hanno vacato li detti molina per difetto di detta acqua. Si concede. Item mancando in detti molina saitte e stramoni detta Ducal Corte a sue dispese l’habia di comperare e far condurre in detti molina et non comperandoli dopo che di detto affittatore sarà richiesto lo m.co erario di d.a terra vederanno li molina per tali difetto lo tempo vacheranno li sia scomputato sopra l’affitto per rata temporis. Si concede da maggio per tutto augusto e che mancando il molinaro l’habia di trovare con intervento dell’erario (ANC. 60, 1595, 218-219). L’arciprete Arcangelo Affittante nel giugno 1724 ottenne la chiesa parrocchiale arcipretale di Le Castella (Russo F., Regesto, 55064). Da allora fu arciprete di Le Castella fino alla morte avvenuta nel febbraio 1771 (Russo F., Regesto, 67199). L’arciprete è ricordato anche per aver fondato a Cotronei verso la metà del Settecento la chiesa dedicata al suo protettore San Michele Arcangelo, che egli dotò e fece amministrare da un suo procuratore (Rel. Lim. S. Severina, 1765).

Un prestito al feudatario di Cotronei
Il feudatario di Cotronei quasi sempre dava in fitto il feudo, di solito per tre o più anni a speculatori e mercanti. A volte quando aveva bisogno urgente di denaro lo dava in pegno agli strozzini, ai quali lo vendeva con patto di ricompra. Coloro che avevano in fitto o possedevano il feudo a loro volta, tramite un loro erario residente a Cotronei, amministravano le rendite e concedevano in fitto le singole gabelle del feudo ai coloni ed ai mandriani, cercando, per quanto fosse possibile, di sfruttarne le ricchezze.

Un prestito
Francesco Sersale, secondo duca di Belcastro e feudatario di Cotronei e di Rivioti (1653 -1676), prende in prestito il capitale di 1600 ducati da Francesco Molli di Cosenza al tasso del 9%, che matura in agosto di ogni anno (duc. 144). Poiché non riesce a rispettare i pagamenti, all’inizio di settembre 1663 deve oltre al maturato dell’anno 1662/1663 anche delle terze non pagate per duc. 322 e 1/2. Il duca incarica Federico Santoro di Capua, che ha in fitto il suo feudo di Cotronei, di saldare il Molli. Marco Partepilo, che è allo stesso tempo erario del Santoro ed erario di Cotronei, è incaricato di estinguere il debito del duca con i soldi, che verranno dalle entrate del feudo di Cotronei. L’erario di Cotronei nella fiera di Molerà consegna il denaro a Nicolò Morano di Cotronei, che è il procuratore del Molli, estinguendo così il debito del duca.

Il documento
“Consignatio facta per Marcum Partepilo Erar(iu)m Cotroneor(um) ducator(um) quattuor centum quinquag(in)ta quinq(ue) cum dimidio Nicolao Morano Procur(ato)ri Fran.ci Antonii Molli.
Sia nel nome del Sig.re. In questo anno mille sei cento sessanta tre Reg.te/sotto il die di 7bre p(rim)a Indit(ion)e nella fera di mulira distretto et territ.rio della t.ra della Rocca Bernarda. Constituti nella nostra p(rese)ntia Marco Partepilo er(ari)o della terra delli Cutronei nec non erario del Sig. Federico Santoro di Capua affit(ato)re del stato dell’Ill.e Sig.r duca di Belcastro agente di una parte.
Et Nicolò Morano delli Cutronei habitante nella citta di Cosenza proc(urato)re del S.r Francesco Molli di Cosenza mediante proc.o mandato et stipulante/ sub 28 augusti 1663 sim(ilmen)te agente/ dall’altra parte. Esse parti sponte asiriscono come l’Ill.e Sig.r D. Fran.co Sirsale duca di Belcastro con ins. Oblig.e del Sig.r Donato Antonio Verte si obligorno tra l’altre somme contenute nell’Istr(ument)o pagare nella città di Cosenza allo p(redi)tto Sig.re de Molli docati trecento venti due e mezzo nella feria p(rese)nte di Molerà 1663 per causa di 3e decorse e maturate del cap(ita)le di D(oca)ti mille e sei cento dovuti dar lo Sig.r duca et altri D.ti cento quaranta quattro sim.te maturali nel mese di agusto pross.mo passato per il censo corrente di d(ett)o cap(ita)le conf(orm)e appare instr(ument)o stipulato nella terra di Zagarise per mano di Not(aro) Giuseppe Gemie sotto il 19 di 7bre 1661 allo quale/ e fatta l’assertione p(redit)ta volendo esso Marco Partepilo er(ari)o ut supra in nome di d(ett)o Sig. Duca pagare li p(rede)tti docati quattrocento cinquanta cinq. e mezzo allo detto Sig.r de Molli et per esso allo p(redi)tto Nicola Morano proc(urato)re ut supra hoggi p(redi)tto die sponte nella nostra p(rese)ntia esso erario consignò dono e sborsò allo p(redi)tto Nicolò pro(curato)re ut supra p(rese)nte recipiente detti docati quattrocento cinquanta cinq. e mezzo consistentino in tanta moneta di oro argento e rame a se trattis di bonta intriatica moneta utendo di questo regno quali D.ti 455 – 1 – 10 asserì esso Mag. Erario averli pervenuti dalli et entrade della terra delli Cutronei che per la somma p(redi)tta esso Nicolò Proc(urato)re ut supra quieto et asolvi detto Ill.e S.r Duca di Belcastro …” (ANC. 1663, 43).


Creato il 13 Marzo 2015. Ultima modifica: 30 Aprile 2015.

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