[Breve storia e descrizione di Cotronei (1727)]
di Andrea PESAVENTO
(pubblicato su La Provincia KR nr. 5-7/2005)
La voce del grano di Crotone, che usciva alla
fine del raccolto, era prezzo/indice di riferimento che regolava la
compra/vendita del grano e molti contratti, stipulati al tempo della
semina tra i coloni ed i proprietari delle terre.
I tempi della carestia
L’annata 1762/1763 fu molto scarsa ed ai primi di settembre 1763
uscì la voce del grano di Crotone al prezzo molto elevato di carlini
12 e grana 8 e 1/3. Prevedendosi la carestia, molte università
stabilirono la quantità di grano da reperire per assicurare il pane
ai cittadini fino al nuovo raccolto. Si tentò di obbligare chi aveva
il cereale nei magazzini a venderne una certa quantità al prezzo
della voce all’università ed a non esportarlo dal territorio
cittadino. Molti mercanti però erano già pronti a speculare e,
corrompendo, ottennero, con provvisioni della Regia Camera e con
ordine della Regia Udienza di Catanzaro, di essere esentati dal
fornire la loro parte e di non essere impediti nell'estrazione.
Poiché i prezzi dei cereali salivano, si cercò di calmierare il
mercato, ed a novembre dispacci reali li fissarono a carlini due più
della voce, con rigorosissime pene per i trasgressori e per chi
avesse rifiutato di vendere; si ordinò inoltre di fare le rivele dei
grani presenti nei magazzini delle diverse città, così gran parte
del grano fu imboscata.
A Crotone, il centro commerciale più importante e punto di
riferimento principale per quanto riguarda il mercato del grano, la
situazione con il passare del tempo si aggravò, sia perché si
alimentavano i numerosi forestieri che lavoravano nelle vicine
campagne, sia perché il grano, ammassato per l'annona, non era stato
“panizzato” per uso e necessità della popolazione, ma era stato
rivenduto sottobanco e percependo ingenti guadagni personali dagli
stessi governanti fraudolentemente in natura. Inoltre del poco pane,
che si era fatto, una parte se n’era fatto commercio con i paesi
vicini; il rimanente era stato accaparrato dalle famiglie facoltose
legate ai nobili, che gestivano la cosa pubblica. Non trovandosi più
né grano, né pane, il re il 31 dicembre 1763 accoglieva la richiesta
fattagli dall'auditore F. Labanchi di vietare l'estrazione da
Crotone di 4500 tomoli di grano, destinati alle truppe di Messina,
ed ordinava di metterli sul mercato cittadino per alimentarlo.
Scattava subito il tentativo degli speculatori per accaparrarselo,
con l’intento di rivenderlo poi ad un prezzo molto più elevato. Per
condurre a buon fine la speculazione, essi attivavano l'università
di Crotone, sulla quale avevano tramite gli eletti il controllo.
Facendosi forte del fatto di avere la precedenza, pochi giorni dopo
l’università di Crotone deliberava di acquistare tutti i 4500
tomoli, con la causale che serviva per l'annona, pagandolo al prezzo
“politico” di due carlini più della voce, prezzo stabilito a suo
tempo dal dispaccio reale, decidendo allo stesso tempo di venderne
una parte "a minuto per i poveri bisognosi della città" ; in pratica
ad un prezzo irrisorio, rispetto a quello esistente nel mercato, ai
prestanome degli stessi nobili/speculatori, che gestivano tutto
l’affare .
Ormai il grano si acquista solo per contanti ed a prezzi sempre più
elevati e la fame incalza. Interviene presso i mercanti il sindaco
dei nobili di Crotone, che riesce a far vendere "a credenza" alcune
quantità di grano, ma solo "secondo la qualità delle persone", cioè
ai propri amici.
La situazione peggiora e cominciano a morire ed ad essere uccisi gli
animali. A fine gennaio il governatore ed i sindaci sequestrano orzo
ed avena ad un bastimento, che per il maltempo si era rifugiato nel
porto, per poter sfamare le mule ed i cavalli rimasti e consentire
la macina del grano, poiché in città "non ci sono molini d'acqua ma
tutti gentimoli".
Mentre nelle città vicine le università, per assicurare il pane ai
cittadini, tentano di impedire l’estrazione del poco grano presente
nei loro territori e di sequestrarlo agli speculatori, dal castello
di Crotone partono due compagnie di soldati per sedare i tumulti di
Monteleone, dove la popolazione affamata si è ribellata.
Dal porto di Crotone per paura, che per la protesta popolare non
"sopravenisse qualch'ordine pello disbarco de grani", i bastimenti,
pur non avendo il carico al completo, tolgono l'ancora per Napoli.
Nonostante la grave carestia continua infatti l'estrazione di grandi
quantità di cereali verso Napoli e Roma, mentre la popolazione non
ha di che sfamarsi.
All'inizio di febbraio 1764 monta la protesta popolare con i primi
assalti ai magazzini.
I Rossanesi "d'ogni stato e condizione", ben armati, scassati i
magazzini a Torretta nella marina di Crucoli, trasportano per terra
e per mare il grano in piazza a Rossano dove è venduto
pubblicamente.
A Crotone rimanevano all'annona solo 1100 tomoli di grano.
L'acquisto dei 4500 tomoli era stato momentaneamente sospeso per
l'opposizione del proprietario, che facendo pressione sul re aveva
ottenuto che, pur rimanendo il divieto di estrazione, il grano non
potesse essere venduto fino a nuovo ordine.
Nel frattempo era stata abolita la limitazione del prezzo di vendita
del grano, che il re aveva imposto, ed il grano, ritornato sul
mercato, a prezzi altissimi ben presto andava ad esaurirsi "per la
gran concorrenza de bastimenti e forastieri": Rimanevano soltanto
alcune migliaia di tomoli nei magazzini di alcuni mercanti del
Fosso.
Carlo Minieri, segretario della regia udienza di Catanzaro, arriva a
Crotone ed accertata la quantità di grano, ne impedisce sia
l'imbarco che la pubblica estrazione. Sentendosi le funeste notizie
di quello che succedeva in diversi luoghi del regno, per
tranquillizzare la popolazione, è proposto un nuovo ratizzo per
l'annona cittadina di tomola 2200, pari alla decima parte dei grani
accertati nei magazzini della città.
L'università elegge alcune persone del primo e del secondo ceto
perché vigilino e costringano i proprietari a consegnare il
prefissato.
Quest'ultimi, mentendo ed imboscando, accelerano le vendite,
eludendo il sequestro.
Furtivamente il grano di notte lascia con le condotte i depositi per
gli imbarchi e le montagne.
Mentre i mercanti per fini speculativi rifiutano di consegnare il
grano ratizzato e ricorrendo in Regia Udienza ottengono di farne
l'uso che vogliono, un subalterno rimisura il grano nei magazzini e
ne trova la metà di quello presente pochi giorni prima. Su pressione
popolare l'università decide allora di comprarlo tutto per l'annona
e tenta di accordarsi con i mercanti, che fingono di
accondiscendere.
Poiché il popolo non si fidava si adottò l'espediente di far
consegnare le chiavi dei magazzini in mano a Francescantonio Sculco,
nobile "circospettissimo ed onestissimo". Fatto uscire dal tetto e
da altre parti dei depositi, il grano di soppiatto continua ad
essere venduto a prezzi sempre più esorbitanti.
Il 25 febbraio mentre pubblicamente il governo cittadino dibatteva
sul prezzo da dare ai mercanti, arriva la notizia che si sta
estraendo da un magazzino del Fosso.
Sospesa la seduta ed accertato che numerosi animali carichi di grano
erano pronti a partire per Nicastro, si sequestra il carico e lo si
porta in città.
Il popolo reclamava che tutto il grano fosse preso e portato dentro
le mura. I governanti trovavano nuovi espedienti per calmarlo,
aggiungendo nuovi catenacci e sollecitando i mercanti a consegnare
le chiavi.
Correva voce che nella notte dovevano arrivare 45 carri, ognuno con
due armati, e continuava ad andare a vuoto il bando di consegna
delle nuove chiavi, anzi si trovarono che alcuni magazzini erano
senza maschiature perché anche le vecchie erano state tolte dai
proprietari.
Poiché i mercanti, "congregati in un scandaloso monopolio a guisa di
tanti Dardanarii con far incetta di grani, e seccando ogni rivolo
della Divina Munificenza, an fatto alterare i prezzi de grani, in
guisa tale che an recato un gran scandalo ad ambedue le province di
Calabria", continuano ad
evadere le consegne e trovandosi la "città nel deplorabile stato che
si sentono moltissimi luoghi di q(ue)sta e dell'altre Prov(inc)e e
di quasi tutto il Regno", la mattina di domenica 26 febbraio, su
ordine del regio governatore i deputati eletti dall'università,
costretti da una folla sempre più inferocita, fatto bandire
vanamente per tre volte l'ordine di consegnare le chiavi dei
magazzini altrimenti si procederà con la forza, si portano al
"Fosso" e, scassati i magazzini sospetti di traffico illecito,
requisiscono il grano, lasciando ai proprietari il sufficiente per
l'uso familiare e per la semina.
Troppo tardi, il grano è quasi del tutto sparito.
Pochi giorni dopo arriva l'avvocato fiscale della Regia Udienza per
vagliare le proteste dei proprietari e vedere se poteva
approvvigionare altre città bisognose. Visto che il grano preso dai
cittadini era appena sufficiente per il loro sostentamento non
impose la restituzione e se ne ritornò a Catanzaro.
Entrò marzo con piogge dirotte e nevischio mettendo in pericolo i
seminati, che il sereno e caldo febbraio aveva prematuramente fatto
germogliare.
Il grano, che era trattato a carlini 24 il tomolo, balza prima a
ducati 4 e mezzo e subito dopo a 5 e mezzo.
Ormai in città non si macina più per mancanza di animali. Il grano
requisito per il pubblico pane parte è dolosamente rivenduto, parte
è scortato nei mulini ad acqua.
Le popolazioni dei paesi vicini, affamate e "armate di scopette,
mazze ed altri sorti d'istromenti", assaltano i mulini di Corazzo ed
i convogli con i cereali che escono dalla città.
Il prezzo cresce ancora. La fame spinge gli abitanti dei paesi
vicini ad accorrere presso i magazzini della città dove alcuni,
cercando di alimentarsi, lasciano violentemente la vita.
Più volte viene il Preside con armati per cercare cereali per
Catanzaro e altri luoghi; a metà maggio Crotone è una delle poche
città dove si può ancora trovarne.
Anche da lontano e spesso inutilmente giungono le delegazioni.
A volte riescono con la violenza ed a caro prezzo a trovarne un po',
che poi scortano per non essere depredate.
"Multi exteri his mensibus ob summam frumenti penuriam hic
mendicantes fame periuntur, quia nomen et cognomen eorum ignoratum
fuit".
Tutti attendono il nuovo raccolto, che si annuncia buono.
Dopo una primavera con improvvisi temporali, si affaccia la
"staggione in cui l'aere s'infetta e ne produce i suoi soliti
funesti malori".
I magazzini del “Fosso” si riempiono, arrivano i procuratori dei
mercanti napoletani che si accaparrano il grano, impegnandosi a
pagarlo ad un carlino più del prezzo della voce, che sarà stabilita
a fine mercato.
Gli incaricati dell'università annotano le quantità ed i prezzi di
compra e di vendita per poter stabilire la voce e tra furti e frodi
riprende il commercio controllato e sorvegliato dagli speculatori.
La vicenda
La carestia colpì duramente anche i coloni di Cotronei, i quali
per poter coltivare ed alimentare le loro famiglie dovevano
indebitarsi di continuo con i proprietari dei terreni, dei capitali,
dei magazzini, dei buoi e dei semi, cioè i nobili e gli
ecclesiastici. Prima della semina essi si riunivano in società per
poter affittare i vasti territori dei feudatari e della chiesa,
obbligandosi a stipulare dei contratti alla voce. Tali contratti
prevedevano il pagamento posticipato al raccolto del grano preso in
prestito per la semina. L’entità del pagamento non era stabilita, ma
aleatoria, cioé legata all’andamento dell’annata. Teoricamente
doveva essere vincolata e stabilita dal prezzo medio delle
contrattazioni di compra/vendita del grano, che avvenivano al
raccolto. Doveva essere l’incontro della domanda e dell’offerta di
grano a stabilire la voce, ma in realtà essa era fissata e
condizionata da alcuni nobili/speculatori crotonesi, che uniti in
monopolio controllavano il mercato del grano e lo gestivano e lo
indirizzavano a loro piacimento speculativo. Al raccolto, quando il
prezzo del grano era al suo minimo, i coloni erano costretti a
vendere il grano agli speculatori, per potersi esimere dai debiti
contratti nell’inverno precedente per potersi alimentare e
coltivare. Solo quando il raccolto era molto abbondante, essi
riuscivano a trattenersi una parte per la nuova semina e per il loro
vitto. Quasi sempre alla maggior parte dei coloni questa mancava, in
quanto avveniva che nel mese di agosto tutto il grano andava a
riempire i magazzini degli speculatori. Questi, uniti in una
truffaldina complicità, imponevano le condizioni ed i prezzi, sia al
tempo della semina che al raccolto. Al raccolto controllavano il
mercato e costringevano i coloni, che avevano già obbligato con
contratti capestro, a vender loro il grano a prezzi bassissimi, di
molto inferiori alla voce. Attorniati dai loro sgherri, tenevano
lontano dal mercato del grano con minacce e violenza chi aveva
intenzione di comprare e vendere il grano alla voce.
In tale periodo temporale è inserita una lunga ed aspra lite, che
oppose il duca Rosalbo Cavalcante al Capitolo della chiesa
metropolitana di Santa Severina, ma che di riflesso e loro malgrado
interessò anche alcuni coloni di Cotronei, i quali presi tra
l’incudine ed il martello alla fine furono quelli che maggiormente
dovettero sopportare le conseguenze della carestia.
Il capitolo di Santa Severina ed alcune cappelle e chiese di Rocca
di Neto esigevano dal duca un annuo censo di ducati 165 e grana 21
per un capitale di ducati 2753 e grana 50. Tale capitale era stato
concesso fin dal 1720, alla ragione del 6%, al duca di Caccuri
Marzio Cavalcante, alla moglie Serafina Cavalcante e alla madre
Laudonia de Gaeta. Morto Marzio, il figlio Rosalbo per molti anni
non volle più pagare il censo. Per tale ragione su istanza dei
creditori furono sequestrati alcuni beni, che il duca possedeva in
territorio di Caccuri. Non ottenendo ancora il pagamento, fu
decretata la vendita. Per procedere all’esecuzione nell’autunno 1763
fu inviato dalla Gran Corte della Vicaria lo scrivano ordinario
Filippo Vara. Mentre il Vara a Caccuri stava per mettere all’asta i
beni sequestrati, per non creare ed alimentare ulteriormente gli odi
tra le parti, alcuni amici comuni dei contendenti si interposero e
nei primi giorni di novembre del 1763 fu raggiunto tra il duca ed il
Capitolo di Santa Severina un accordo, che fu convalidato per atto
del notaio Vincentio Pancari in Santa Severina. Con tale atto il
duca s’impegnava a pagare annualmente una determinata somma annua
sopra l’affitto della sua Difesa di Tenimento fino all’estinzione
degli interessi maturati e non pagati ed all’estinzione del capitale
( Atto del notaio Vincentio Pancari, Santa Severina, 9 novembre
1763). Il Capitolo di Santa Severina vantava un credito per capitale
di ducati 2070, a suo tempo concesso ai duchi di Caccuri, che
all’interesse annuo del 6% dava un censo di ducati 124,20. Tuttavia
per diverse annualità di censi non pagati e per le spese sostenute
dal Capitolo di Santa Severina per costringere ad un accordo il
duca, fu concordato che per attrassi di annualità di censi non
pagati a tutto agosto 1763 e spese sostenute il duca era in debito
con il Capitolo di Santa Severina, oltre che per il capitale di 2070
ducati, anche per altri 750 ducati. Allo scomputo di questi 750
ducati dovevano far fronte, secondo l’accordo, i conduttori della
Difesa del Tenimento, che in quell’anno erano Rosario Rizzuto della
terra di Cotronei e Lorenzo Pignanelli, originario della terra di
San Giovanni in Fiore ma abitante a Cotronei. I due, assieme ed in
società con altri coloni, avevano preso in affitto la Difesa. Il
Rizzuto ed il Pignanelli, come tutti i coloni, per poter coltivare
si erano indebitati con il proprietario del terreno, che nel loro
caso era il duca di Caccuri. Essi avevano avuto in prestito dal duca
al momento della semina 200 tomoli di grano da semenza e per
ottenerli si erano dovuti obbligare a pagarli al momento del
raccolto secondo il prezzo stabilito dalla “voce dei grani
accredenzati”, che verrà stabilita in Caccuri. Oltre a pagare al
raccolto a caro prezzo la semente, i due conduttori dovevano al duca
altri 300 ducati per i terraggi della Difesa. Per soddisfare tale
pagamento, al tempo del raccolto i conduttori dovranno trasportare e
consegnare nel casale di Altilia, a loro spese, tanto grano
“recettibile, e di buona qualità, ed alla giusta misura napolitana
da computarsi alla comune voce che verrà stabilita in agosto nella
città di Cotrone”. I due conduttori dovranno pagare al Capitolo di
Santa Severina nel giorno 25 agosto 1764 il prezzo dei tomoli 200 di
grano semenza e per quanto riguarda i ducati 300 consegnare in
Altilia la quantità che verrà stabilita al tempo della raccolta del
1764. Essi dovranno inoltre contribuire sopra gli stessi terraggi
anche in tanto grano da escomputarsi alla suddetta voce di agosto in
modo da far fronte a tutte quelle spese che si faranno, sia per il
mantenimento e la conservazione del grano nel casale di Altilia,
come per il suo trasporto in Santa Severina.
Il documento
“In Dei nom.e Amen. Anno D.ni 1763, undecima Ind.ne, Die v.
quinta m.s Novembris, In T.ra Caccurii . Reg.te . Nos infra.ptis
Personalm.te cost.ti nella n.ra p.nza l’Ecc.mo Sig.r D. Rosalbo
Cavalcante, Duca di q(uest)a sud(ett)a t(er)ra il q(ua)le agge, ed
interviene alle cose infra.tte per se suoi Eredi, e Successori in
p(er)petuum/ da una parte.-
E li m(agnifi)ci R. Rev(eren)di Sig.ri D. Bartolomeo Arcidiacono de
Grazia, D. Gius(epp)e can(oni)co Carozza, e D. Pasquale can(oni)co
Sculco qui pre(sen)ti a noi ben cog(ni)ti/ li quali consentendo
primieram(en)te nella n(ost)ra giurisdiz(io)ne tanto in Loro nome,
q(uan)to in nome, e parte di tutti li R. Rev. Cap(ito)lari della
metrop(olita)na chiesa della Città di S(ant)a Severina, dalli
q(ua)li sono stati constituiti Procuratori in vigor dell’annessa
Legal Procura, e ne promettono per magg(io)r validità del p(rese)nte
contratto la rattifica fra il ter(mi)ne di giorni 8 ab hodie, e
nell’istesso tempo p(rese)ntare a me infra.tto la copia per
registrarla in calce del p(rese)nte, aggono similm(en)te, ed
intervengono alle cose infra.tte, tanto in loro nome, q(uan)to in
nome, e parte delli stessi e capitolari successivam(en)te
dell’istessa metropo(lita)na chiesa in perpetuum, dall’altra parte.-
Asseriscono spontaneam(en)te in d(ett)a n(ost)ra p(rese)nza ambe
esse Parti, come sotto il dì 3 marzo dell’anno 1720 il Sig.r D.n
Francesco Scala de Sanctis, come messo ed internunzio dell’Ecc.mo
Sig.r D. Marzio Cavalcante P(adr)re di d(ett)o attuale Sig.r Duca D.
Rosalbo, e dell’Ecc.ma Sig.ra D. Laudonia di Gaeta, e D.a Serafina
Cavalcante, di lui Ava, e madre respett(ivament)e, in vigor di
mandato di Procura vendè al R.mo Cap(ito)lo di d(ett)a Città di
S(ant)a Severina, e per esso al di lui Proc(urato)re di quel tempo
q.m Rev. D. Leonardo Tes(orie)re Lepera, ed al fu Diacono Lorenzo
Monaco Proc(urato)re delle V(enera)b(i)li Cappelle del SS.mo
Sagramento, Purgatorio e Rosario, e chiese della Pietà, di Sette
Porte, e di S. Agostino della T(er)ra di Rocca di Neto un’annuo
cenzo redimibile di D(oca)ti 165.21 per Cap(ita)le di D(oca)ti
2753.50 alla ragg(io)ne del sei per 100; cioè al cennato R.mo
Cap(ito)lo D(oca)ti 124.20 d’annuo cenzo per suo cap(ita)le di
D(oca)ti 2070; e di D(oca)ti 41.01 alli soprad(ett)i Luoghi Pii di
Rocca di Neto per il loro respettivo Cap(ita)le di D(oca)ti 683.50;
che uniti d(ett)i annui cenzi costituiscono la soprad(ett)a somma di
D(oca)ti 165.21 per tutto il soprad(ett)o Cap(ita)le di D(oca)ti
2753.50, sopra li primi, e p(ri)ncipali frutti e rendite delle
difese dette L’Amari, Pantano di magagnano, e sopra La Possessione
alborata detta il Campo Soprano, e Sottano, s(it)i detti beni in
territorio di q(uest)a sud(ett)a T(er)ra di Caccuri, come il tutto
appare dall’Istrum(en)to stipolato per gl’atti del q.m Not(a)r
Fran.co Ant.o Capozza di d(ett)a Città di S.a Severina sotto lo
stesso dì, ed anno, e roborato di Real Beneplacito, E sotto il dì 8
dello stesso mese, ed anno, come sopra, detto Itrom(en)to fu
rattificato, emologato, ed accettato dalli sud.ti Ecc.mi Sig.ri D.
Marzio, D. a Laudonia, e D.a Serafina, come per istrom(en)to
stipolato per gl’atti del fu not.r Antonio Guarasci di Cosenza; E
poi sotto il dì 6 Ap.le dell’anno 1755 stante la morte di d.i Ecc.mi
Si(gno)ri; rattificato detto istrum(en)to dallo Ecc.mo Si.re
Costituto D. Rosalbo, il q(ua)le obbligossi de facie ad faciem a
benef(ici)o di d(ett)o R.mo Cap(ito)lo, e Cappelle respettive, come
il tutto si legge dall’Istr(oment)o di rattifica rogato dal fu
not(a)ro Rajmondo d.Ippolito di S. Gio(vanni) in Fiore allo q(ua)le;
Ed avendo d(ett)o Ecc.mo costituto D. Rosalbo mancato di
corrispondere per più anni a d(ett)o R.mo Cap(ito)lo la sua
annualità di censo di d(oca)ti 124 . 20, ne seguì,che stante la mora
di tal pagam(en)to per peso d’esso R.mo Cap(ito)lo sotto il dì 27
marzo dell’anno 1762 si ne introdusse nella G(ran) C(orte) della
Vic(ari)a la causa per la rescissione dell’Istrom.to nella q(ua)le
rendosi attivato, si divenne già a d(ett)a rescissione, ed indi al
sequestro d’alcuni corpi stabili, e finalm(ent)e alla vendita di
detto sequestro già fatto, per dissimpegno di qual vendita si trova
ora venuto in q(uest)a sud(ett)a T(er)ra di Caccuri con special
commessa di d(ett)a G(ran) C(orte) il Sig.r D. Filippo Vara,
scrivano ordinario della causa, affinchè col ritratto d’essa vendita
rimanesse il R.mo Cap(ito)lo soddisfatto per tutti gl’attrassi,
Cap(ita)le, e spese in d(ett)a causa erogate.
E comeche per mediazione, e trattato d’amici, e Persone probbe, s’è
operato non effettuarsi la cennata vendita, tanto per evitarsino
gl’incovenienti, e lamarezza ne potrebbero seguire, q(uan)to per
esentarsino da altre ulteriori spese occorrende, perciò ambe esse
parti, appuratosi prima fra di loro tutto il conto degl’attrassi
delle annualità a tutto agoso prossimo passato 1763; e spese
erogate, che in unum ascendono alla somma di d(oca)ti 750, cioè per
residuo dell’anno 1758 d(oca)ti 48.40, e per l’intiero censo
dell’anni 1759, 1760, 1761, 1762 e 1763 à tutt’agosto d(oca)ti 621;
ed altri d(oca)ti 80.60 per le spese, oltre le diete d’accesso,
recesso, e mora vacate dal detto scrivano D. Filippo Vara
convenute,e concordate col detto Ecc.mo Sig.r Duca D. Rosalbo per
d(oca)ti 80, sono venute all’infra.tta amichevole concordia, e
convenz(io)ne.
che il prenominato Ecc.mo Sig.r Duca Rosalbo debba effettivamente
fare a benef(ici)o del memorato R.mo Cap(ito)lo un’assegnamento di
certa, e determinata somma sopra l’affitto della Difesa del
Tenimento, e suoi annuali conduttori, affinchè col ritratto del
pagamento di quella potesse esso R.mo Capitolo in primo luogo
pagarsi li soprad(ett)i d(oca)ti 750 di terze decorse, e spese
fatte, ed indi le annualità per l’avvenire decorrende, ed
insiemam(en)te il suo cap(ita)le di d(oca)ti 2020 a raggione di
censo scalare, q(ua)le si senta, che, alloraquando dalla
congiunz(io)ne dell’assegnanda somma, sodisfatta prima la corrente
annualità, verrà ad avanzare danaro, tutto il med.o computar s’abbia
ad esso Sig.r Duca sopra la sorte capitale, e venendo così questo à
diminuirsi, scalar si debba ancora rispettiv.e il censo, ed in tal
maniera proseguirsi in ogn’anno, finché resterà totalmente estinto
il mentovato capitale, e sue contingenti terze; Benvero però che
sempre debbansi dal pagamento della somma assegnanda pagarsino, e
levarsino prima le terze; e che d.o assegnamento debba l’Ecc.mo
Sig.r Costituto farlo dal p(rese)nte giorno, e da durare fino a
tanto, che sarà finito d’estinguersi il surriferito cap(ita)le, e
sue capienti terze; E che d(ett)o R.mo Cap(ito)lo all’incontro debba
in ogn’anno, doppo che sarà stato sodisfatto dall’assignam(en)to,
cautelare con la debita apoca di recepto li conduttori della
sud(ett)a Difesa, che faranno il pagamento.
E fatta l’assertiva predetta, volendo ambe esse parti mandar il
tutto in effetto, e per la sud(et)ta convenz(io)ne, ed accordio
passarne pubblica, e solenne scrittura, come si conviene, quindi è,
che oggi sud(ett)o giorno il sud(ett)o Ecc.mo Sig.r Duca D. Rosalbo
Cavalcante, come sopra cost(itu)to, sponte, non vi, dolo sed omni
mediante il suo giur(amen)to liberamente, cede, assegna, e delega da
ora in avanti a favore, e beneficio di detto R.mo Capitolo in
escomputo delli sopradetti d(oca)ti 750 sopra li m(agnifi)ci Rosario
Rizzuto della T.ra di Cotronei, e Lorenzo Pignanelli della T(er)ra
di S. Gio(vanni) in Fiore, abitante anche in essa Cotronei, ed altri
consocii conduttori della nomata Difesa del Tenimento; così il
prezzo di tt.a 200 di grano, che li medesimi s’han ricevuto da esso
Sig. Duca per tanta semenza per coprirne le terre di d(ett)a Difesa,
da valutarsi giusta la voce de grani accredenzati, che si farà nella
T(er)ra di Caccuri, a tenore di obbliganza passata tra d(ett)i
Sig.ri conduttori, e la prefata Eccellenza, stipolata per mani del
notaro marcello martino di Policastro; com’anche d.ti 300 da pagarsi
da essi conduttori sopra i terraggi di d(ett)a difesa, e per essi
d(oca)ti 300 corrisponderne e consegnarne dentro il casale d’Altilia
a loro proprie spese tanto grano recettibile, e di buona qualità, ed
alla giusta misura napolitana, da computarsi alla commune voce, che
si farà nella città di Cotrone in agosto venturo; Promettendo esso
Ecc.mo Sig.r Duca in sequela di d(ett)o assegnam(en)to far obligare
nell’atto p(rese)nte Istrom(en)to li soprad(ett)i conduttori
Rizzuti, e Pignanelli di facie ad faciem con li soprad(ett)i
Proc(urato)ri costituti, e stipularsine la necessaria cautela
d’obbliganza, col patto espresso di dover essi condutt(o)ri pagare
d(ett)o R.mo Cap(ito)lo, o li suoi Procuratori nel giorno de’ 25
agoso dell’entrante anno 1764 il prezzo delli mentovati tt.a 200
grano semenza, e rispetto alli d(oca)ti 300 consegnarne in Altilia,
come sopra, la capiente quantità di grano nella raccolta dello
stesso anno, obligandosi di vantaggio esso Ecc.mo Sig.r Duca far
contribuire dalli sud.ti Rizzuti, e Pignanelli sopra li stessi
terraggi anche in tanto grano da escomputarsi alla sud(ett)a voce
d’agosto tutte quelle spese, che il R.mo Capitolo si faranno, così
per lo mantenimento, e conservazione di d(ett)o grano in d(ett)o
casale d’Altilia, come per il trasporto d’esso in Santa Severina. E
nel caso che d(ett)o Ecc.mo Sig.r Duca nel principio della scugna de
grani pagasse in danaro cont(an)ti li sopra d(ett)i d(oca)ti 300 a
d(ett)o R.mo Cap(ito)lo, o suoi Proc(urato)ri, in tal caso
l’assegnam(en)to di d(ett)a somma di grano, resti nullo, ne da
d(ett)i conduttori trasportarsi debba in Altilia, ma tutto resti a
benef(i)cio e di poss(essio)ne di d(ett)o Sig. Duca.
E questo sud(ett)o assegnam(en)to sopra li tt.a 200 grano di
semenza, e sopra li terraggi per d(ett)i d(oca)ti 300 corra, e
s’intenda correre per l’anno venturo 1764 a tutt’agosto; e per
l’anno 1765, e per gl’altri successivi in avvenire il pred(ett)o
Ecc.mo Sig. Duca anche da questo med(esim)o giorno assegna, e delega
ad esso R.mo Capitolo la somma di d(oca)ti 250 annui sopra l’affitto
dell’accennata Difesa del Tenimento; per li quali promette, e resta
tenuto mediante il d(ett)o assegnamento, e delegaz(io)ne, sempre che
occorrerà farsi il nuovo affitto di d(ett)a Difesa del Tenimento,
farne ad ogni richiesta d’esso R.mo Capitolo, o suoi Procu(rato)ri
prò tempore obbligare li condurtt(o)ri della stessa Difesa à di lui
beneficio, con stipularne l’obbliganza in faccia dello stesso, ed in
d(ett)a obbliganza costituire il pagam(en)to di d(ett)a somma in
Fiera di S. Ianni, ò Ronza di ciaschedun’anno; Ed in caso che li
conduttori pro tempore di d(ett)a Difesa ricuseranno di fare
l’obbliganza sud(ett)a a favore di d(ett)o R.mo Capitolo, sia a
questo lecito senza veruna autorità giudiziaria, ma ex motu proprio
far carcerare il Bestiame, che pascolerà nell’istessa, quia sic.
Quali d.ti 250 come sopra assegnati, e deleg(a)ti si debbano
effettiv(ament)e pagare dalli conduttori di d.a Difesa nelle tande,
e tempi già di sop(r)a stabiliti, cioè in Fiera S. Ianni, ò della
Ronza, a d(ett)o R.mo Capitolo, o suoi Proc(urato)ri pro tempore in
ogn’anno per tanto spazio di tempo, che rimarranno total(ment)e
soddisfatte, ed estinte tutte le terze decorse, e decorrende, una
col capitale delli d.ti 2070 da scalare del modo, e maniera, che stà
avanti accennato, e stabilito: E per il pagam(en)to, che si farà in
ogn’anno di d(oca)ti 250, si ne debba dal R.mo Capitolo, o suoi
Proc(urato)ri fare ad essi coloni l’apoca de recepto colla spiega di
quel danaro, che si scomputa, così che le spese, ed annualità
decorse, e decorrende, come di quelle, che si scomputa per conto del
capitale. E quando però sarà estinto tutto il detto capitale ed sue
contingenti terze, debbasi per parte d’esso R.mo Capitolo
affrancare, dismettere, ed annullare a favore di d(ett)o Ecc.mo
Sig.r Duca il sud(ett)o Istrumento cenzuale riguardo a quella parte,
che tocca, e spetta ad esso R.mo Cap(ito)lo per il sopra d(ett)o suo
cap(ita)le di d.ti 2070; restando però nel suo pieno robbore, e
vigore il med(esim)o istrom(en)to rispetto alla parte, che riguarda
il cap(ita)le, ed annualità delle sopra nominate cappelle, e chiese
di Rocca di Neto, atteso che la p(rese)nte concordia, e
convenz(io)ne è stata fatta, e conchiusa tra esso R.mo Cap(ito)lo, e
suoi Rev. Proc(urato)ri cost(itut)i, coll’Ecc.mo Sig.r Duca,
toccante solam(en)te l’interesse del cap(ita)le, e terze d’esso
med(esi)mo R.mo Cap(ito)lo, penitus escluse le sopra memorate
Cappelle, e chiese di Rocca di Neto, a favore delle quali restano
illese, ed illibbate tutte le ragg(io)ni, ed azz(io)ni che li
competono avverse di d(ett)o Ecc.mo Sig.r Duca.
E con espresso patto, e condiz(io)ne a favore di d(ett)o R.mo
Cap(ito)lo, che li soprad(et)ti d(oca)ti annui 250, già come sopra
s’è detto, assegnati, e delegati, li si debbano dalli conduttori
della d(ett)a Difesa pagare nelle tande già stabilite, per tutto il
tempo fino alla totale estinz(io)ne del cap(ita)le, e terze, liberi
precipui, ed intieri, senza veruna defalcaz(io)ne, diminuz(io)ne, e
bonifica, che mai da med(esim)i si pretendesse per raggion di
carestia, sterilità, morte del bestiame, ò per qualunq’altro caso
fortuito, Divino, ò umano q. absit, raro, insolito, ed inopinato, ma
in caso, che far si dovesse defalcaz(io)ne, o bonifica, questa debba
andare a danno di d(ett)o Ecc.mo Sig.r Duca, ed all’istesso
domandarla, quia sic.
E dippiù, che se per caso la sud(ett)a Difesa del tenimento
rimanesse in qualch’anno inaffittata, corra, e correr debba anche a
conto , e danno del d.o Sig.r Duca, Erediq. restando tenuto in detto
caso il med(esim)o pagare, e corrispondere a d.o R.mo Cap(ito)lo li
mezionati d(oca)ti 250 dà altri suoi effetti, e non interrompersi
mai per qualsiv(ogli)a causa, e pretesto il di loro pagam(en)to. E
similm(ent)e è stato pattuito, e convenuto, ch’occorendo fra d(ett)o
spazio di tempo, che dureranno l’assegnam(en)to sud(ett)o.
affittarsi la cennata Difesa ad uso di semina per qualche triennio,
nel quale il pagam(en)to delli assegnati d(oca)ti 250 sopra il suo
affitto, e suoi conduttori, deve farsi in tanta somma di grano, in
tal caso una tal somma di grano debbasi da essi conduttori a loro
spese trasportare dentro il casale d’Altilia; E l’Ecc.mo Sig.r Duca,
suoi Erediq. sia tenuto così far seguire, e dippiù esso Sig.r Duca,
oltre della somma sud(ett)a di grani capiente per il pagam(en)to di
detti d(oca)ti 250, debba, e sia tenuto farne portare in d(ett)o
casale anche in grano altretanta quantità per quanto importeranno le
spese del mantenim(en)to di d(ett)o grano nel d(ett)o casale, e del
trasporto d’esso da ivi in Santa Severina, quali spese è stato
convenuto andare a danno, e conto d’esso Ecc.mo Sig.r Suca, e con
l’espressa dichiaraz(io)ne che ogni qualvolta il pagam(en)to delli
d(oca)ti 250 si farà in grano, debbasi questo valutare alla commune
voce , che si ne farà in ogn’anno nel mese d’agosto nella città di
Cotrone; E d.o Ecc.mo Sig.r Duca in simil contingenza debba, e sia
sempre tenuto far portare nel soprad(ett)o casale d’Altilia il grano
in somma capiente per il pagam(en)to di d(ett)i d(oca)ti 250; e per
le spese di mantenimento, e viaggio, come sopra s’è dichiarato;
intendendosi in tal maniera e non altrimenti fatto da questo punto
l’assegnam(en)to, e delegaz(io)ne, quando la d.ta Difesa accaderà
affittarsi in semina (alias) Benvero però, che pagando esso Ecc.mo
Sig.r Duca al d(ett)o R.mo Cap(ito)lo o suoi Proc(urato)ri pro
tempore nel principio della scugna de’ grani in danari contanti
l’espressata somma di d(oca)ti 250; restino li conduttori della
d(ett)a Difesa esentati, e liberati dalla consegna, e trasporto di
d(ett)o grano, il quale resti intieram(en)te a beneficio di d(ett)o
Ecc.mo Sig.r Duca. E con altro special patto fra esse parti
convenuto per maggior cautela di d(ett)o R.mo Cap(ito)lo senza il
q(ua)le non avrebbero contratto, che tutti gl’atti fabricati per la
causa di d(ett)a rescissione dell’Istrom(en)to nella G(ran) C(orte)
della Vicaria in virtù del p(rese)nte non s’intendano in verun
conto, ò in minima parte preggiudicati, derogati, ò annullati, ma
restino, e siano nel loro pieno robbore, e vigore in caso che non
adempiendo d(ett)o Sig.r Duca in tutto, ò in parte in q(uan)to s’è
sopra obbligato, possa, e sia lecito al d(ett)o R.mo Capitolo,
stante l’assegnamento già pattuito, e convenuto per la
corrisponsione de sud(ett)i d(oca)ti 250; nell’atto del pagam(en)to
non possano allegare, ed addurre veruna eccezz(io)ne, scusa, e
pretesto d’essserli stati impediti da altri creditori, e qualora
così accaderà, debba a sia obblig(at)o in tal caso d(ett)o Ecc.mo
Sig.r Duca pagare e corrispondere de proprio da altri suoi migliori
effetti la sud(ett)a somma. ed anche tutte le spese, che dal d(ett)o
R.mo Cap(ito)lo si sopporteranno per costringim.to dei detti
conduttori alla soddisfazione, perchè così/
Ed all’incontro essi R.Rev. Sig.ri Proc(urato)ri Cap(itolar)i tanto
in loro nome, come sop.a, promettono, e con giur(amen)to tacto
pectore s’obligano tanto il prezzo di tt.a 200 grano di semenza,
quanto li d(oca)ti 300 consistentino in tanto grano da pagarsi
rispettiv(ament)e nelle descritte tande nel venturo anno 1764 dalli
riferiti Rizzuti, e Pignanelli, attuali conduttori di d(ett)a Difesa
del Tenimento; ed altresì l’annuid.ti 250 computarsi, e bonificarli
a d(ett)o Sig. Duca al suo debito delli d.i d.ti 750 di terze
decorse, e spese fatte, e doppo la soddisfazz(ion)e di queste,
agl’altri annui cenzi maturandi, ed il dippiù che poi annuatim
supererà, ponerlo in scomputo del capitale, e così seguire in
ogn’anno a ragg(io)ne di cenzo scalare fino alla totale
soddisfazzione dell’intero cap(ita)le, ed annualità contingenti; e
nel fine, che saranno estinte tutte le spese, annualità decorse, e
decorrende, e cap(ita)le, comesa s’obbligano sotto lo stesso
giuram.to affrancare, dismettere, ed annullare il sud.o istrom.to
cenzuale riguardo solam(ent)e a quella parte, che tocca, e spetta ad
esso R.mo Cap(ito)lo per il suo Cap(ita)le di d.ti 2070, restando
nel suo primiero robbore, e vigore esso Istrom(en)to per la parte,
che riguarda il cap.le colle sue contingenti terze delle menzionate
Cappelle, e Chiese di Rocca di Neto; obbligandosi ancora far in
ogn’anno a benef(ici)o di d(ett)o Sig.r Duca per le somme, che si
riceveranno da esso R.mo Capitolo le opportune ricevute, le quali si
debbano consegnare in mani delli coloni, che faranno i rispettivi
pagam(en)ti; ed spiegarsi in esse ricevute la somma del danaro, che
si scomputa così per le spese, ed annualità decorse, e decorrende,
come di quelle, che si scomputa per il capitale.
Il tenore del mandato di Procura è del modo seg(uen)te, e
s’inserisce =
Per il p(rese)nte mandato di Procura fatto per modo di Lettera sia
noto a tutti, e singoli, qualm(en)te Noi qui sott(oscritt)i,
Dignità, e Cano(ni)ci della metropolitana chiesa di questa Città di
S.ta Severina, che componono il Capitolo della med(esim)a, non
potendono di persona assistere, ed esser presenti nella T(er)ra di
Caccuri si per la distanza del luogo, che per la cotidiana
assistenza de coro, ed impediti ancora da premorosi affari, che non
permettono tal distanza di Luogo a poterci partire, fidati pertanto
nella fedeltà, ed integrità delli m.ci R. Rev. Sig. D. Bartolomeo
Arcidiacono di Grazia, S.r can(oni)co D. Pasquale Sculco, e Sig.r
Can(oni)co D. Giuseppe Canozza, li med(esim)i perché p(resen)ti
nella d(ett)a T(er)ra di Caccuri costituimo nostri Proc(urato)ri
coll’Alter Ego, et vices, et voces, dà nostra parte, à poter
effettuire, e terminare ogni nostro commune interesse Capitolare
coll’Ecc.mo Sig. Duca di d(ett)a T(er)ra di Caccuri per raggion
d’attrassi di cenzo va il med(esim)o dovendo a d(ett)to Capitolo,
per Capitale, come per int(eress)e in maniera che non avendo
ritratto alcuno d(ett)o Ecc.mo Sig.r Duca di soddisfare tali
attrassi, che importano m(olt)ti centinaja, convenire dippiù, che a
d(ett)i nostri Procuratori parerà mandarlo in effetto, dandamoli
tutta la piena facoltà, promettendo aver rato, grato, e firmo quanto
dà essi si farà, e così promettemo, giuramo. / S.ta Severina 2
Nov(embr)e 1763=
Giuseppe Decano Severino Costituisco come sopra= Giu(sepp)e
Can(to)re Mirante costituisco come sopra= Giu(sepp)e Tes(orie)re
Faraldi costituisco come sopra= Dom(eni)co Ant(oni)o Prim(ice)rio
Mirante costituisco come sopra= Nicolò Arcip(ret)e Marzano
costituisco come sopra= Oronzio Can(oni)co Severino costituisco come
sopra= Tomaso Can(oni)co Manfredi costituisco come sopra= Gius(epp)e
Caloggero can(oni)co Marrajanni costituisco come sopra= Andrea
Can(oni)co Maltese costituisco come sopra= Giulio Can(oni)co Sapia
dico come sopra= Antonio Can(oni)co Sculco dico come sopra=
Dom(eni)co Can(oni)co Torchia costituisco come sopra= Pietro
Can(oni)co Capozza costituisco come sopra= Giacinto Can(oni)co
Borrelli costituisco come sopra= Gius(epp)e Can(oni)co Mirante
costituisco come sopra= Agnello can(oni)co Vichi costituisco come
sopra= Fran(ces)co Ant(oni)o can(oni)co Godano costituisco come
sopra= Rocco Pen(itenzie)re Godano costituisco come sopra= Pasquale
can(oni)co Tallarico dico come sopra= Filippo Vetere son
testim(on)e= Dom. Ant.o Capozza son test(imon)e.

