[Il giorno di Santa Croce a Crotone]
di Andrea PESAVENTO
(pubblicato su la Provincia KR nr. 30-31/2003)
Tra le consuetudini di Crotone vi era che
“Pensiones domorum in hac civitate solvuntur tertiatim in principio
locationis que fit in 14 die septembris. Una tertia anticipate,
altera in die Paschalis et ultima in fine et pro qualibet tertia
observatur consuetudo”1.
L’affitto delle case e delle botteghe
Una dichiarazione degli eletti della città di Crotone , il 18
febbario 1573 durante il sindacato di Marcello Lucifero, affermava
che “no se va a fare ne istrumento ne obliganza e patti de nesciuna
sorte deli poteghe case et magazzeni che se allugano de quanto tempo
che noi ce possiamo recordar ma solamente se sogliono affittare in
parole e alli tercii o ultimi tandi quando no pagano se serra la
potega/o/ casa /o magazeno finche pagano ne se have soluto ne sole
fare nixuna sorte de cautele per detti affitti2. Un documento coevo
specifica i giorni di pagamento dell’affitto delle case e delle
botteghe; esso era in tre terze “cioè al di di santa croce del mese
di settembro, pasca de resuressione et alla fin dell’anno nel detto
di di santa croce”3.
Altri atti comprovano che a Crotone il 14 settembre, giorno dedicato
all’Esaltazione della S. Croce, rimaneva ancora alla fine del
Settecento un punto di riferimento sia per i contratti di fitto
delle case e delle botteghe, sia per altri atti aventi per oggetto
gli edifici. Tuttavia con il passare del tempo spesso si trova il
termine anticipato al giorno precedente, 13 settembre. Ancora
all’inizio dell’Ottocento l’affitto delle case appartenenti alle
clarisse e le botteghe della mensa vescovile erano affittate per la
durata di un anno a partire dal 13 settembre fino al 13 settembre
successivo e quasi sempre con pagamento “terziatamente”4, anche se
non erano rari altri tipi di pagamento.
Tre contratti di locazione
Raramente troviamo nei protocolli notarili di Crotone atti
riguardanti contratti di locazione di case. Tra i pochi ne
riportiamo tre.
Il primo, rogato in Crotone il 26 luglio 1651, ci informa di un
accordo tra i crotonesi Jo. Laurentio Pinone e Jo. Dionisio Pudano.
Il Pinone proprietario di una casa palaziata, consistente in diversi
membri inferiori e superiori, situata dentro le mura in parrocchia
Santa Margarita, vicino al monastero di Santa Chiara, “stricto
mediante”, la affitta al Pudano. La durata dell’affitto è stabilita
in quattro anni iniziando “a die S.tae Crucis 14 mensis 7bris primi
venturi” finendo “in die S.tae Crucis anni 1655 di d(ett)o mense
7bris”. Il prezzo concordato dell’affitto è di ducati 48, a ragione
di ducati 12 in carlini d’argento per ogni anno. Tali ducati 12
annui verranno versati “terziatim” per la durata dei quattro anni.
Cioè il Pudano si impegna ad iniziare il pagamento dei ducati 12 in
tre rate uguali a partire dal giorno 14 settembre “primi venturi”,
quando verserà la prima terza di quattro ducati, quindi proseguirà
con la seconda terza nel giorno di Pasqua “prima ventura entrante
dell’anno 1652”, per concludere il pagamento del primo anno di fitto
nel giorno di Santa Croce dell’anno 1652, quando verserà anche la
prima terza del secondo anno di fitto e così proseguirà. Dall’altra
parte il locatore Pinone si impegna per tutto il tempo della durata
dell’affitto a “non amovere” il locatario5.
Il secondo atto è rogato in Crotone il 15 agosto 1670 per mano del
notaio Pelio Tiriolo.
In quel giorno i minori e fratelli Diego e Felice Suriano Ralles,
con l’assenso ed il consenso del loro curatore Giuseppe Petirà di
Catanzaro, per far fronte ad alcune urgenti necessità affittavano un
loro palazzo a Geronimo Sayavedra, originario di Catanzaro ma
dimorante a Crotone. Il palazzo, composto da più e diversi membri
inferiori e superiori, era situato all’interno delle mura della
città in parrocchia di San Pietro e confinava “via mediante” con la
cattedrale. L’affitto è stabilito per un anno, “dalli tridici di
7bre pr(ossi)mo futuro per tutti li tridici di 7bre secondo venturo
mille seicento settant’uno con suoi rag(io)ni et integro statu”. In
quanto al prezzo esso è concordato in ducati 28; denaro che i
Suriano Ralles ricevono in contanti dallo Sayavedra anticipatamente
al momento del contratto, “in tanta moneta d’oro et argento”. In tal
modo resta concordato “che dalli tridici di 7bre pr(ossi)mo per
tutti li tridici di 7bre secondo venturo del seg(uen)te anno ut
s(upr)a lo d(ett)o palazzo con sui ragg(io)ni per causa del
p(rese)nte alloghero seu piggione passi et sia in pieno dominio et
usufruto, e poss(essio)ne di d(ett)o Ger(oni)mo d’haverlo tenerlo
possiderlo locarlo et affittarlo per d(ett)o tempo et altrim(en)te
farne”. D’altra parte i fratelli Suriano Ralles si impegnano per
tutta la durata “non amovere per qualsivoglia causa etiam
urgentissima” il locatario6.
Per quanto riguarda il terzo documento esso fa parte del “Libro
delle Licende e Ogliganze” del notaio crotonese Raffaele Labonia.
L’atto è rogato l’otto novembre 1772 in Crotone ed è sottoscritto da
Leonardo Covello e Diego Zurlo. Con esso il Covello prende in fitto
per due anni continui, ad iniziare dal 14 settembre 1773 ed a finire
al tredici settembre 1775, una casa in “Pescaria” di proprietà del
primicerio Diego Zurlo. Il locatario si obbliga a versare al
proprietario ducati 16; cioè ducati otto ogni anno “terziatamente”,
“sincome soglionsi affittare le case in questa sud(ett)a Città; con
fare il p(rim)o pagam(en)to del pr(im)o terzo nel dì Quattordici di
Settembre p(rossi)mo venturo dell’entrante anno 1773; altro
s(econ)do terzo nel giorno della S. Pasca, ed altro terzo nel dì
tredici Settembre di d(ett)o ent(ran)te Anno 1773” e così continuare
a pagare. Al Covello è concesso “la potestà d’associare e
subaffittare”; mentre il primicerio Zurlo si obbliga a mantenerlo
nell’affitto e “non amoverlo per quals(ivogli)a causa”7.
Una casa in pegno
Tra gli atti stipulati nel 1684 dal notaio Antonio Varano
troviamo che i componenti della famiglia Morello di Crotone, essendo
in difficoltà finanziarie, decisero di chiedere un prestito. Essi
ottennero ducati 50 al tasso annuo del 9% . Il concedente un certo
Signor Mutio per cautelarsi ebbe in pegno e divenne di fatto
proprietario della casa dei Morello. I Morello tuttavia ottennero di
poter continuare ad abitare nella loro dimora. Essi però si
impegnarono a pagare alla fine di ogni anno di fitto, il giorno 14
settembre, l’interessi del capitale avuto in prestito, cioè 4 ducati
2 tari e 10 grana, ed a “tenere accomodata d(ett)a casa di tutto
quello vi e di bisogno di accomodam(en)to altrim(en)ti in s(olidu)m
volsero essere tenuti a tutti i danni”. Il creditore, divenuto anche
proprietario dell’abitazione, si impegnò ad accettare che, qualora i
Morello o i loro eredi volessero in seguito riscattare la loro
abitazione, affrancando il censo e restituendo il capitale, a far la
retrovendita della casa8.
Case e botteghe alla fine del Settecento
Dall’analisi del fitto di dieci case e di dieci botteghe,
appartenenti ad enti religiosi di Crotone9, emerge l’importanza, che
ancora alla fine del Settecento ricopriva il giorno di Santa Croce
nei contratti di fitto. Delle dieci case nove risultano affittate
con obbligo stipulato da un notaio ed una sola verbalmente. La
tipologia delle abitazioni, tranne una casa palaziata, è costituita
da case composte da un alto ed un basso, detti anche soprano e
sottano. Per metà di esse la locazione ha la durata di un anno; per
le rimanenti varia da due a quattro anni. L’affitto inizia e termina
per tutte il 13 settembre. A riguardo della pigione, essa varia in
nove casi su dieci, fa eccezione la casa palaziata, dai 4 ai 13
ducati. Per otto locatari il pagamento della pigione è fissato al 13
settembre, cioè al termine dell’anno di fitto. Per i due rimanenti
il primo ha in fitto per tre anni una casa composta da alto e basso
per una pigione di ducati dieci pagabili in due tande, cioè in
dicembre e settembre; il secondo ha in locazione la casa palaziata
per la durata di un anno per una pigione considerevole di ducati 60,
pagabili in tre terze, cioè Natale, Pasqua e settembre. Le dieci
botteghe sono tutte affittate con obbligo stipulato da un notaio.
Esse sono quasi tutte composte da una unica stanza terranea, solo
una ad uso spezieria ha accanto un laboratorio. Le botteghe sono
situate vicino alla porta della città sotto i conventi ed i palazzi
e nelle piazze “polita”, “lorda”, “delli scarpari” ecc. La durata
dell’affitto varia da un anno a dodici anni e la pigione da 4 a 15
ducati. Per tutte l’anno di fitto inizia e termina il 13 settembre.
In sette casi su dieci il giorno del pagamento della pigione è
fissato al 13 settembre. Nei tre casi che fanno eccezione la pigione
è pagata o “terziatamente”, o il giorno 8 settembre o in due tande
uguali, cioè in marzo ed in settembre.
Una bottega
Tra le undici botteghe che nel 1780 appartenevano alla mensa
vescovile e che erano situate sotto il palazzo vescovile, una era
affittata ad Onofrio Sersale. La IX bottega che il Sersale aveva in
locazione era situata dentro il portone del palazzo vescovile ed era
composta “da due membri, e camera superiore, cui si è aggiunto il
terzo membro su la piazza di S. Francesco, dove presentemente è il
bigliardo”. La bottega era stata affittata per la durata di tre
anni, come risultava dall’obbligo stipulato il 28 giugno 1780 per
gli atti del notaio Giuseppe Smerz, per la pigione di ducati 24
annui da versare terziatamente; cioè ducati otto dovevano essere
pagati all’inizio dell’affitto nel settembre 1780, altri ducati otto
a Natale dello stesso anno ed i rimanenti ducati otto della terza ed
ultima rata dell’affitto del primo anno a Pasqua. E così continuare
per gli altri due anni seguenti10. L’obbligo richiamato in effetti
non è altro che un rinnovo dell’affitto, infatti in un atto notarile
dello stesso Smerz, stipulato nel gennaio 1779, troviamo che il
magnifico Onofrio Sersale originario di Napoli ma residente a
Crotone esercita l’attività di “speziale manuale, e colla bottega di
detto suo mestiere sita in questa predetta Città sotto il Palazzo
vescovile e proprio dentro il Cortile del medesimo”.
L’apprendistato di Vitaliano Alfì
Quale fosse l’attività del Sersale, come avvenisse a Crotone
l’apprendistato e come fossero regolati i rapporti di lavoro
all’interno di una bottega, il tutto è chiaramente illustrato da un
atto notarile, che parzialmente si riporta. Il 15 gennaio 1779
Gregorio Alfì ed il figlio Vitaliano stipularono presso il notaio
Giuseppe Smerz una convenzione con lo speziale manuale Onofrio
Sersale.
“Ambe esse parti spontaneamente asseriscono in presenza nostra esser
venute in convenzione, affinché detto Vitaliano imparasse la
professione, ossia mestiere di speziale manuale di servire
esattamente, e con tutta puntualità ad esso di Sersale per lo spazio
di anni quattro continui, principiandi da oggi medesimo, dentro
detta sua bottega, ossia spezieria manuale, conché però fusse tenuto
detto mag(nifi)co Onofrio per detto spazio di anni quattro a sue
proprie spese dare i cibarj necessarj a detto Vitaliano nell’istessa
maniera, con la quale si tratta, e spesa d(ett)o Onofrio, e nella
medesima mensa, che mangia Lui, e coloro che sostituirà in suo Luogo
come pure di corrispondere, e pagare ad esso Padre, e figlio di Alfì
annui ducati sette per li primi tre anni, e nell’ultimo, e quarto
anno pagarli ducati diece, ogn’anno in fine/ e colli infrascritti
altri patti. E fatta l’assertiva sudetta. volendo esse parti su
quanto hanno pattizzato, e convenuto cautelarsino ad invicem con
publico istrumento; Quindi è che oggi predetto giorno in presenza
nostra spontaneamente con giuramento e non per forza, dolo. maper
ognimiglior via. essi Gregorio, e Vitaliano promettono, e si
obligano di servire esso Onofrio esattamente, e con tutta puntualità
per lo spazio di anni quattro continui, principiandi da oggi dentro
detta bottega, ossia spezieria manuale, affine d’imparare detto
mestiere, ossia professione di speziale manuale, ed in tutto quello
l’ordinerà, ed occorrerà di fatica, ed altro per l’effetto sudetto.
Ed all’incontro esso di Sersale promette, e si obliga d’imparare,
ammaestrare, ed impiegare detto Vitaliano il mestiare di speziale
manuale in tutte le composizioni di dolci, che alla giornata
occorreranno farsi nella detta sua bottega, ossia spezieria manuale
per il divisato tempo di anni quattro: ed altresì corrispondere,
pagare, e con effetto consegnare ad esso Vitaliano Alfì la somma di
ducati trentuno correnti, cioè ducati sette in ogni anno per li
primi tre anni, e ducati dieci nell’ultimo, e quarto anno, con fare
il primo pagamento pagamento di detti ducati sette a quindici del
mese di Gennaro dell’entrante anno mille settecento ottanta, e così
ogn’anno in fine continuare nella forma di sopra espressata. E di
vantaggio promette, e si obliga esso di Sersale di spesare, dare, e
somministrare a detto Vitaliano tutti li cibarj necessarj per tutto
il sudetto spazio di anni quattro, principiandi da oggi. Con
trattarlo nell’istessa maniera che si ciba, e tratta esso medesimo
di Sersale, e nell’istessa sua tavola, e di quelli che in di lui
assenza sostituirà, e ciò in compenso delle fatiche di detto
Vitaliano. Con patto espresso che esso Vitaliano stasse pulito nel
vestire a spese sue, e di esso Gregorio Padre, in maniera che
comparisca decentemente al suo stato, ed al detto impiego di
speziale manuale; a qual effetto sia tenuto esso di Sersale di farli
lavare tutta la biancheria necessaria, e che richiede la bisogna di
detto Vitaliano, come anche di farlo pettinare, e sbarbizzare a
spese di esso Sersale, quia sic. Altro patto espresso, che sia
tenuto esso Vitaliano dormire la sera in detta bottega, e dove dorme
detto Sersale, o in altro letto che l’accomoderà esso Sersale, senza
esser tenuto però detto Vitaliano pagar cosa alcuna per detto letto;
quia sic. Altro patto espresso, che se mai per leggierezza, o
trasporto giovanile si ammalasse, detto Vitaliano, dovesse subito
andarsine in casa di esso Gregorio Padre per guarirsi, ed a spese
del medesimo cibarsi, e medicarsi, e tutto il tempo che mancherà
dall’assistenza, e servizio di detta bottega, dovrà buonificarlo ad
esso di Sersale all’annuale pagamento, che deve farlo, con
ratizzarsi le giornate all’istessa ragione, che importera la
giornata in ciascun anno, che succederà una tal malattia rispetto
alla corrisponzione in danaro, come sopra convenuta, senza esser
tenuto detto Sersale, ne a cibarj ne a lavatura di biancherie, o
altra cosa. Beninteso però, che occorrendo, quod absit, la malattia
per causa naturale, in tal caso sia tenuto, ed obligato detto
Sersale tenerlo in casa sua in detta sua bottega, con somministrarli
a sue spese tutto ciò che li bisognerà di medici, medicine, cibarj,
ed altro, e ciò per lo spazio di giorni quindeci; poiché durando
l’infermità più di detto tempo, tutta la spesa del decimo sesto
giorno in avanti debba andare a carico e spese di detti Gregorio e
Vitaliano Alfì, per escomputarsi nella fine dell’anno in cui
accaderà l’infermità sudetta. E ciò s’intenda toties, quoties
accaderà di infermarsi naturalmente esso Vitaliano; quia sic. Altro
patto, che se per proprio capriccio, e senza il permesso di esso
Sersale detto Vitaliano mancasse dalla fatica ed assistenza in detta
spezieria manuale siano tenuti essi Padre e figlio di Alfì pagare a
detto Sersale le giornate dell’assenza alla ragione di carlini
quattro al giorno, quia sic, alias non contraxissent. E finalmente
si conviene anche per patto espresso, che fuggendo, o allontanandosi
detto Vitaliano da questa città di Cotrone, e non potendosi appurare
dove si ritroverà, in tal caso sia tenuto esso Gregorio Padre a
corrisponderli cosa alcuna e molto meno detti carlini quattro al
giorno, ma solamente dovrà restituire, e pagare ad esso di Sersale,
tutto ciò che questi averà anticipatamente corrisposto e pagato a
conto dell’annata ad essi Gregorio e Vitaliano, e tutto quello che
forse il medesimo Vitaliano si prenderà dalla bottega di esso
Sersale. Conchè però assicurandosi, che detta fuga o allontanamento
da questa sudetta Città fusse seguita con consenso, permesso e
piacere di esso Gregorio Padre, in tal caso sia tenuto d.o Gregorio
a corrispondere, e pagare a beneficio di detto Sersale la somma di
ducati cento pro una vice tantum. quia sic. E della convenzione e
scambievoli patti sudetti promisero esse ambe parti di non mancare
per qualsivoglia motivo niuna eccettuata”11.
L’apprendistato di Vitaliano Alfì ebbe un esito positivo. Nel
Catasto Onciario di Cotrone del 1793 ritroviamo Gregorio Alfì che di
mestiere fa l’orefice, possiede un mulino macinante ed abita in casa
propria con i figli: Gaetano, il maggiore, che esercita la
professione del padre, Vitaliano che è speziale manuale ed Antonio
merciere12.
Note
1. Dalle “Consuetudines Crotoniatae” in Vaccaro A., Kroton, MIT
Cosenza 1966, vol. II, 283.
2. Conto del m.co Julio Cesare de Leone delle intrate esatte per
esso delo episcopato de cotrone anno 1572 et 1573, Dip. Som. vol.
315/10, f. 51, ASN..
3. Intrate del regio vescovato de Cotrone esatte per me scipione
rotella esactore deputato(1585 -1586), Dip. Som. Vol. 315/13, f. 33,
ASN..
4. Platea del monastero di S. Chiara, 1832; Platea R.ma Mensa
vescovile per il 1780 e parte del 1781, ff. 10 sgg., AVC.
5. ANC. 229, 1651, 59v-60, ASCZ
6. ANC. 253, 1670, 86r-87, ASCZ
7. ANC. 1665, 1772, 4v, ASCZ
8. ANC. 337, 1684, 177, ASCZ
9. Gli istituti religiosi sono: Cappella della Madonna del Capo,
monastreo di Santa Chiara, Cappella del SS. Sacramento, Monte dei
Morti dell’Immacolata Concezione, Cappella dei SS. Cosma e Damiano,
convento di S. Francesco di Paola, convento dei Conventuali di San
Francesco e beneficio della SS. Natività, D. Aragona Reg. Ammin.
Lista di Carico, Cotrone 1790, AVC.
10. Platea R.ma Mensa vescovile cit., f. 14.
11. ANC. 1774, 1779, 6 -9.
12. Catasto Onciario Cotrone, 1793, f. 83.
***
L’apprendistato di Vitaliano Alfì
Jesus. Die decima quinta Mensis Januarii duodecimae Inditionis
millesimo septingentesimo septuagesimo nono Crotone/ Regnante/
Nella nostra presenza personalmente costituti Gregorio, e Vitaliano
Alfì di questa Città di Cotrone, ed esso Vitaliano coll’espresso
consenso, presenza, ed autorità di detto Gregorio suo Padre che per
questo atto tantum l’emancipa con iuramento. Li quali Padre, e
figlio d’Alfì aggono, ed intervengono alle cose infrascritte per
loro stessi insolidum, Loro Eredi, e Successori. parte ex una/ Ed il
mag.co Onofrio Sersale della Capitale di Napoli in questa sudetta
Città, speziale manuale, e colla bottega di detto suo mestiere sita
in questa predetta Città sotto il Palazzo vescovile e proprio dentro
il Cortile del medesimo, il quale parimenti agge, ed interviene alle
cose infrascritte per se stesso, suoi Eredi, e successori. parte ex
altera/ Ambe esse parti spontaneamente asseriscono in presenza
nostra esser venute in convenzione, affinché detto Vitaliano
imparasse la professione, ossia mestiere di speziale manuale di
servire esattamente, e con tutta puntualità ad esso di Sersale per
lo spazio di anni quattro continui, principiandi da oggi medesimo,
dentro detta sua bottega, ossia spezieria manuale, conché però fusse
tenuto detto mag(nifi)co Onofrio per detto spazio di anni quattro a
sue proprie spese dare i cibarj necessarj a detto Vitaliano
nell’istessa maniera, con la quale si tratta, e spesa d(ett)o
Onofrio, e nella medesima mensa, che mangia Lui, e coloro che
sostituirà in suo Luogo come pure di corrispondere, e pagare ad esso
Padre, e figlio di Alfì annui ducati sette per li primi tre anni, e
nell’ultimo, e quarto anno pagarli ducati diece, ogn’anno in fine/ e
colli infrascritti altri patti. E fatta l’assertiva sudetta. volendo
esse parti su quanto hanno pattizzato, e convenuto cautelarsino ad
invicem con publico istrumento; Quindi è che oggi predetto giorno in
presenza nostra spontaneamente con giuramento e non per forza, dolo.
maper ognimiglior via. essi Gregorio, e Vitaliano promettono, e si
obligano di servire esso Onofrio esattamente, e con tutta puntualità
per lo spazio di anni quattro continui, principiandi da oggi dentro
detta bottega, ossia spezieria manuale, affine d’imparare detto
mestiere, ossia professione di speziale manuale, ed in tutto quello
l’ordinerà, ed occorrerà di fatica, ed altro per l’effetto sudetto.
Ed all’incontro esso di Sersale promette, e si obliga d’imparare,
ammaestrare, ed impiegare detto Vitaliano il mestiare di speziale
manuale in tutte le composizioni di dolci, che alla giornata
occorreranno farsi nella detta sua bottega, ossia spezieria manuale
per il divisato tempo di anni quattro: ed altresì corrispondere,
pagare, e con effetto consegnare ad esso Vitaliano Alfì la somma di
ducati trentuno correnti, cioè ducati sette in ogni anno per li
primi tre anni, e ducati dieci nell’ultimo, e quarto anno, con fare
il primo pagamento pagamento di detti ducati sette a quindici del
mese di Gennaro dell’entrante anno mille settecento ottanta, e così
ogn’anno in fine continuare nella forma di sopra espressata. E di
vantaggio promette, e si obliga esso di Sersale di spesare, dare, e
somministrare a detto Vitaliano tutti li cibarj necessarj per tutto
il sudetto spazio di anni quattro, principiandi da oggi. Con
trattarlo nell’istessa maniera che si ciba, e tratta esso medesimo
di Sersale, e nell’istessa sua tavola, e di quelli che in di lui
assenza sostituirà, e ciò in compenso delle fatiche di detto
Vitaliano. Con patto espresso che esso Vitaliano stasse pulito nel
vestire a spese sue, e di esso Gregorio Padre, in maniera che
comparisca decentemente al suo stato, ed al detto impiego di
speziale manuale; a qual effetto sia tenuto esso di Sersale di farli
lavare tutta la biancheria necessaria, e che richiede la bisogna di
detto Vitaliano, come anche di farlo pettinare, e sbarbizzare a
spese di esso Sersale, quia sic. Altro patto espresso, che sia
tenuto esso Vitaliano dormire la sera in detta bottega, e dove dorme
detto Sersale, o in altro letto che l’accomoderà esso Sersale, senza
esser tenuto però detto Vitaliano pagar cosa alcuna per detto letto;
quia sic. Altro patto espresso, che se mai per leggierezza, o
trasporto giovanile si ammalasse, detto Vitaliano, dovesse subito
andarsine in casa di esso Gregorio Padre per guarirsi, ed a spese
del medesimo cibarsi, e medicarsi, e tutto il tempo che mancherà
dall’assistenza, e servizio di detta bottega, dovrà buonificarlo ad
esso di Sersale all’annuale pagamento, che deve farlo, con
ratizzarsi le giornate all’istessa ragione, che importera la
giornata in ciascun anno, che succederà una tal malattia rispetto
alla corrisponzione in danaro, come sopra convenuta, senza esser
tenuto detto Sersale, ne a cibarj ne a lavatura di biancherie, o
altra cosa. Beninteso però, che occorrendo, quod absit, la malattia
per causa naturale, in tal caso sia tenuto, ed obligato detto
Sersale tenerlo in casa sua in detta sua bottega, con somministrarli
a sue spese tutto ciò che li bisognerà di medici, medicine, cibarj,
ed altro, e ciò per lo spazio di giorni quindeci; poiché durando
l’infermità più di detto tempo, tutta la spesa del decimo sesto
giorno in avanti debba andare a carico e spese di detti Gregorio e
Vitaliano Alfì, per escomputarsi nella fine dell’anno in cui
accaderà l’infermità sudetta. E ciò s’intenda toties, quoties
accaderà di infermarsi naturalmente esso Vitaliano; quia sic. Altro
patto, che se per proprio capriccio, e senza il permesso di esso
Sersale detto Vitaliano mancasse dalla fatica ed assistenza in detta
spezieria manuale siano tenuti essi Padre e figlio di Alfì pagare a
detto Sersale le giornate dell’assenza alla ragione di carlini
quattro al giorno, quia sic, alias non contraxissent. E finalmente
si conviene anche per patto espresso, che fuggendo, o allontanandosi
detto Vitaliano da questa città di Cotrone, e non potendosi appurare
dove si ritroverà, in tal caso sia tenuto esso Gregorio Padre a
corrisponderli cosa alcuna e molto meno detti carlini quattro al
giorno, ma solamente dovrà restituire, e pagare ad esso di Sersale,
tutto ciò che questi averà anticipatamente corrisposto e pagato a
conto dell’annata ad essi Gregorio e Vitaliano, e tutto quello che
forse il medesimo Vitaliano si prenderà dalla bottega di esso
Sersale. Conchè però assicurandosi, che detta fuga o allontanamento
da questa sudetta Città fusse seguita con consenso, permesso e
piacere di esso Gregorio Padre, in tal caso sia tenuto d.o Gregorio
a corrispondere, e pagare a beneficio di detto Sersale la somma di
ducati cento pro una vice tantum. quia sic. E della convenzione e
scambievoli patti sudetti promisero esse ambe parti di non mancare
per qualsivoglia motivo niuna eccettuata. E mancando il presente
istrumento per la reale osservanza di quanto in esso contiene, si
possa per la parte osservante, contro quella che controverra
incusare, rescindere e liquidare in ogni Corte, luogo, foro, ed
eseguirsi realmente e personalmente,conforme si costume nelle
piggioni delle case di Napoli........(ANC. 1774, 1779, 6 -9)

