[Gli Affittante, un prestito al feudatario di Cotronei]
di Andrea PESAVENTO
(pubblicato su Cotroneinforma nr. 75/2003)
Una delle famiglie facoltose di Cotronei durante
il Seicento ed il Settecento era quella degli Affittante. Tra i suoi
componenti ricordiamo il mercante di grano Francesco Affittante e
l'arciprete Arcangelo Affittante.
Francesco Affittante Francesco Affittante visse verso la metà del
Seicento, come risulta dal documento qui sotto riportato. Si tratta
di un atto notarile rogato in Cutro, che riguarda l'affitto dei
mulini della Canosa e di Copati. Questi mulini erano situati sul
fiume Tacina; i primi in territorio di Roccabernarda, i secondi in
territorio di Petilia Policastro. Di proprietà del feudatario dello
stato di Cutro, erano i più importanti esistenti nella vallata del
Tacina e venivano affittati al miglior offerente dall'erario di
Cutro, tramite asta pubblica, che si svolgeva sulla piazza di Cutro.
Il documento Die quarta mensis septembris tertiae ind.s millesimo
sexcent.mo sexagesimo quarto reg(nan)te; in terra Cutri in platea
publica instante il mag.co Gio. Matteo di Mayda erario del stato
d'essa t(er)ra ibidem p(rese)nte et instante, fu accesa la candela
da francesco ryllo ordinario serviente della Corte d'essa, et alta
voce pretonizato, et detto dal modo infra.tto videlicet, chi vuole
incantare l'affitto delli molina della conusa d'alto, e di basso et
altre entrade della Principal Corte, compara mo' che stà accesa la
candela a dare l'offerta la quale essendo à contentam.to del mag.co
erario si libererà ciascuno affitto all'ultimo incantatore, e più
offerente con idonea pleggeria, et sic dicto bannitore banniente et
preconizzante. Comparse francesco affittante della t(er)ra delli
Cotronei et offerse dare e consegnare al d(ett)o mag(nifi)co erario
o ad altro ministro di d(ett)a Principal Corte pro tempore per
l'affitto delli sudetti molina per uno anno continuo principiato
dalla prima del p.nte mese di settembre e finiendo in ultima
d'agosto dell'anno entrante mille seicento cinque, tumula mille, e
cinq(ue) Cento di grano consegnando mensatim dentro l'istessi
molina, con che li siano osservati tutti li patti e conditioni del
modo, che esso offerente incantò l'anni passati li medesimi molina,
et nella forma che l'incantorno l'altri molinari suoi
predecessori……( ANC. 231, 1664, 62).
L'affitto dei mulini della Canosa e di Copati.
Fatta l'asta pubblica, l'ultimo incantatore, dopo essere stato
accettato dal feudatario ed aver dato entro 20 giorni "idonea
plegeria" di persona facoltosa, si impegnava a pagare le rate
dell'affitto in grano, mese per mese, ed a riconsegnare i mulini
macinanti con le "pietre, saytte et acquedotti" in ordine e con
tutti gli attrezzi, così come gli erano stati consegnati.
Risale alla fine del Cinquecento la stesura di alcune norme, in
seguito di continuo riprese, che regoleranno i rapporti tra il
proprietario, cioè il feudatario, e l'affittuario, quasi sempre
costituito da una società di mercanti o da un loro prestanome. La
gestione dei mulini della vallata del Tacina e dei suoi affluenti
sarà oggetto di numerose proteste da parte delle università e delle
popolazioni, in quanto i mugnai, quasi sempre prestanome di
mercanti, accordandosi tra loro, tenevano costantemente alto il
prezzo della macina, come evidenzia una delle richieste fatte
dall'università di Policastro al feudatario: "Item Perché s'è
esperimentato e patito interesse notabile per l'unioni, che fanno
gli molinari nelle molina, che per la venire si debbano affittare
dette molina uno separato dall'altro e che in nessuna maniera possa
permettersi detta unione, e facendosi secretamente, caso si
scoprisse, che li molinari soggiacciano alla pena di mesi due di
carcere, restando ad arbitrio di detto eccellentissimo di moderarla
con connettere in sua assenza l'esecuzione al regimento e non ad
altro officiale". Riportiamo i "Capitoli fatti tra la Ducal Corte et
Gio. Ferrante Mendolara per li molina dela canosa e delle copati
novamente comperati da detta Ducal Corte a cominciando dal mese di
settembre l'anno 1592". Saranno questi i capitoli che regoleranno
anche in seguito tutti i contratti di affitto dei mulini. Tra le
varie condizioni vi era l'obbligo per il feudatario, o per il suo
erario, di riparare i mulini e/o la presa, qualora il Tacina li
avesse rovinati, e di comperare e fare condurre le "saitte" e gli
"stramoni" mancanti.
Sempre il feudatario, o il suo erario, a settembre doveva consegnare
ducati 30 al conduttore per le pietre ed i ferri, ad aprile fare le
pulizie degli acquedotti ed a maggio anticipare 50 tomoli di grano
da restituirsi in agosto.
L'erario, o il conservatore del duca, inoltre mese per mese a sue
spese doveva andare ai mulini a prendersi il grano dell'affitto.
Il feudatario concedeva all'affittuario di tenere due paia di buoi
senza pagare fida, disfida e pascolo, pascolo gratuito per gli
animali, che sarebbero andati al mulino. Ai mugnai, che si fossero
recati ad abitare a Cutro, era concesso un anno di esenzione da
tasse di alloggiamento, soggiorno e fida e la non soggezione a
servizi personali.
Chiunque inoltre avesse danneggiato gli acquedotti sarebbe incorso
in una multa di ducati 10 da spartirsi tra la corte feudale ed il
conduttore.
I Capitoli
Item Idio guardante il fiume di tacina venesse pieno e levassi li
molina d'abascio divissasse o cascassero per qualsivoglia cagione
detta Ducal Corte l'habia di fabricare et mitterli in farina a sue
dispese et lo tempo vacheranno l'habia di scomputar pro rata sopra
l'affitto et similmente deli molina de suso cascassero la Corte a
sua dispesa l'habia di fabricare et il tempo vacheranno l'habia di
scomputer pro rata. Si conceda per lo tempo vacheranno e la Corte li
rifaccia a sue dispesa. Item venendo lo fiume pieno e levasse la
presa la Corte a sua dispesa habia di poner l'acqua in detti molina
e lo tempo vacheranno detta Ducal Corte se habia di scomputer sopra
l'affitto pro rata temporis. Concede elassi tre di et habbiano da
notificar il deerotto in tutto all'erario di Cutro e circa la
dispesa che sera si concede conforme alli capitoli passati per la
metà che possiede. Item che non sia nisciuno franco in detti molina
di macinatura ne la Corte ne nisciuno officiale. Item che la stroppa
seu molitura in giusta deli quattordici conforme il solito . Si
concede giusta l'antiquissimo solito. Item che per le pietre e ferri
bisognano in detti molina la detta Ducal Corte e per essa il m.co
erario di detta terra di Cutro l'habia da pagare et consignare d.ti
40 del mese di 7bre di ciaschiduno anno senza altro ordine ma con la
recevuta de d.to affittatore li siano fatti boni a soi conti e
questo sarà mentre durera ditto affitto. Si concedono d.ti 30 per li
ferri e pietre bisognano e si ordina all'erarii futuri che li
debiano consignare intendendosi l'aconcio delli aquedotti preservata
la presa che si intende lo cap.lo di sopra. Item che la Ducal Corte
una volta l'anno del mese d'aprile habia a sue dispese fare
annettare e spurgare l'acquedotti di detti molina. Si concede detto
capitolo atteso dice il m.co erario esser stato così solito. Item
che detta Ducal Corte habia d'improntare a esso affittatore grano
t.la 50 del mese di maggio et quelli restituire detto affittatore il
mese d'augusto della nova raccolta. Si concede. Item che detto
affittatore possa tenere dui para di bovi per servitio di d.i molina
per portar le petre e per acconcio di d.ti molina senza pagare fida
ne disfida al baglio dela Rocca Ber.da et che detti bovi possano
pascolare i terreni dove pascolano altre bestiame della canosa. Si
concede et che nel territorio dela Rocca mentre ne sarà… Item che
detta Ducal Corte habia a dar prato per possir pascolare tutti
l'animali anderanno a macinare tanti quanto sara necessario per
tutti li molina e che siano franchi detti animali di fida e disfida
del baglio della Rocca Ber.da ma fando danno detti animali non siano
tenuti ad altro che al danno faranno. Item che detto affittatore
portassi alcuno molinaro ad habitare in detta terra di Cutro sia
franco d'allogiamenti comorandi e fida. Si concede per uno anno
tantum di fida alli baglivi e che non siano tenuti a servitii
personali tanto di detta Corte come universali et allogiamenti. Item
che la Ducal Corte a sue dispese s'habia a pigliar lo grano dentro
detti molina et quelli consignarli a volta di mezarolo al
conservatore et s'habia di pigliar detti grani ogni settimana acciò
non perdessi in detti molina per altri. Si concede a volte stroppa
et che lo affittato habia di pagare per rata detto affitto mese per
mese. Item non sia nisciuno permesso pigliarsi l'acqua e rompere
l'aquedotti di d.ti molina per abeverare hortura di cipolle e cauli
e virge e a quello lo rompera et si pigliara detta acqua habia di
pagare docati deci de pena salta da detta Ducal Corte et metà a esso
affittatore per lo danno patito per detta acqua pigliatasi et hanno
vacato li detti molina per difetto di detta acqua. Si concede. Item
mancando in detti molina saitte e stramoni detta Ducal Corte a sue
dispese l'habia di comperare e far condurre in detti molina et non
comperandoli dopo che di detto affittatore sarà richiesto lo m.co
erario di d.a terra vederanno li molina per tali difetto lo tempo
vacheranno li sia scomputato sopra l'affitto per rata temporis. Si
concede da maggio per tutto augusto e che mancando il molinaro
l'habia di trovare con intervento dell'erario. (ANC. 60, 1595,
218-219) L'arciprete Arcangelo Affittante Arcangelo Affittante nel
giugno 1724 ottenne la chiesa parrocchiale arcipretale di Le
Castella ( Russo F., Regesto, 55064). Da allora fu arciprete di Le
Castella fino alla morte avvenuta nel febbraio 1771 (Russo F.,
Regesto, 67199). L'arciprete è ricordato anche per aver fondato a
Cotronei verso la metà del Settecento la chiesa dedicata al suo
protettore San Michele Arcangelo, che egli dotò e fece amministrare
da un suo procuratore (Rel. Lim. S. Severina., 1765)
Un prestito al feudatario di Cotronei
Il feudatario di Cotronei quasi sempre dava in fitto il feudo,
di solito per tre o più anni a speculatori e mercanti. A volte
quando aveva bisogno urgente di denaro lo dava in pegno agli
strozzini, ai quali lo vendeva con patto di ricompra. Coloro che
avevano in fitto o possedevano il feudo a loro volta, tramite un
loro erario residente a Cotronei, amministravano le rendite e
concedevano in fitto le singole gabelle del feudo ai coloni ed ai
mandriani, cercando, per quanto fosse possibile, di sfruttarne le
ricchezze.
Un prestito
Francesco Sersale, secondo duca di Belcastro e feudatario di
Cotronei e di Rivioti (1653 -1676), prende in prestito il capitale
di 1600 ducati da Francesco Molli di Cosenza al tasso del 9%, che
matura in agosto di ogni anno (duc. 144). Poiché non riesce a
rispettare i pagamenti, all'inizio di settembre 1663 deve oltre al
maturato dell'anno 1662/1663 anche delle terze non pagate per duc.
322 e 1/2. Il duca incarica Federico Santoro di Capua, che ha in
fitto il suo feudo di Cotronei, di saldare il Molli. Marco
Partepilo, che è allo stesso tempo erario del Santoro ed erario di
Cotronei, è incaricato di estinguere il debito del duca con i soldi,
che verranno dalle entrate del feudo di Cotronei. L'erario di
Cotronei nella fiera di Molerà consegna il denaro a Nicolò Morano di
Cotronei, che è il procuratore del Molli, estinguendo così il debito
del duca.
Il documento
Consignatio facta per Marcum Partepilo Erar(iu)m Cotroneor(um)
ducator(um) quattuor centum quinquag(in)ta quinq(ue) cum dimidio
Nicolao Morano Procur(ato)ri Fran.ci Antonii Molli.
Sia nel nome del Sig.re. In questo anno mille sei cento sessanta tre
Reg.te/sotto il die di 7bre p(rim)a Indit(ion)e nella fera di mulira
distretto et territ.rio della t.ra della Rocca Bernarda. Constituti
nella nostra p(rese)ntia Marco Partepilo er(ari)o della terra delli
Cutronei nec non erario del Sig. Federico Santoro di Capua
affit(ato)re del stato dell'Ill.e Sig.r duca di Belcastro agente di
una parte.
Et Nicolò Morano delli Cutronei habitante nella citta di Cosenza
proc(urato)re del S.r Francesco Molli di Cosenza mediante proc.o
mandato et stipulante/ sub 28 augusti 1663 sim(ilmen)te agente/
dall'altra parte. Esse parti sponte asiriscono come l'Ill.e Sig.r D.
Fran.co Sirsale duca di Belcastro con ins. Oblig.e del Sig.r Donato
Antonio Verte si obligorno tra l'altre somme contenute
nell'Istr(ument)o pagare nella città di Cosenza allo p(redi)tto
Sig.re de Molli docati trecento venti due e mezzo nella feria
p(rese)nte di Molerà 1663 per causa di 3e decorse e maturate del
cap(ita)le di D(oca)ti mille e sei cento dovuti dar lo Sig.r duca et
altri D.ti cento quaranta quattro sim.te maturali nel mese di agusto
pross.mo passato per il censo corrente di d(ett)o cap(ita)le
conf(orm)e appare instr(ument)o stipulato nella terra di Zagarise
per mano di Not(aro) Giuseppe Gemie sotto il 19 di 7bre 1661 allo
quale/ e fatta l'assertione p(redit)ta volendo esso Marco Partepilo
er(ari)o ut supra in nome di d(ett)o Sig. Duca pagare li p(rede)tti
docati quattrocento cinquanta cinq. e mezzo allo detto Sig.r de
Molli et per esso allo p(redi)tto Nicola Morano proc(urato)re ut
supra hoggi p(redi)tto die sponte nella nostra p(rese)ntia esso
erario consignò dono e sborsò allo p(redi)tto Nicolò pro(curato)re
ut supra p(rese)nte recipiente detti docati quattrocento cinquanta
cinq. e mezzo consistentino in tanta moneta di oro argento e rame a
se trattis di bonta intriatica moneta utendo di questo regno quali
D.ti 455 - 1 - 10 asserì esso Mag. Erario averli pervenuti dalli et
entrade della terra delli Cutronei che per la somma p(redi)tta esso
Nicolò Proc(urato)re ut supra quieto et asolvi detto Ill.e S.r Duca
di Belcastro.. (ANC. 1663, 43)

