Capitoli per la costruzione della torre regia di Posteriore in territorio di Cutro
Capitoli stipulati il 12 e il 13 novembre 1600 in Catanzaro, tra mastro Gio. Batt.a Fico di Cutro e Sancio de Miranda, regio auditore di provincia di Calabria Ultra e commissario deputato dalla Regia Camera della Sommaria, per l’appalto delle nuove torri da farsi tra il Tacina ed il Neto, riguardanti la costruzione della torre di Posteriore, come da ordine della Regia Camera e conforme al disegno fatto dall’ingegnere militare Vincentio de Rosa.
“In p.s esso m.o Gio. Batt.a Fico offerse per la fabrica et / factura dela torre chiamata de Posteriore posta al territorio / delle Castelle a carlini vintitre et mezzo la canna ad uso et / costumi di Napoli et per la canna dela factura conforme la fabrica / pr.tta. / Item che la Regia Corte sia tenuta mesurare il vacante per pieno / maturato massiccio senza levar materiale non ob.nte la prag.ca. / Item che bisognandovi pali, trovandosi acqua per poter fare le / cascie, che siano pali di carpino, quercia o cariglio, o ulmi di / lunghezza palmi otto luno et di grossezza doi terzi di palmo et / posti in opere a spese di esso mastro, le si paghino a raggione di / cinque carlini luno, essendoci ordine dell’ingegniero. / Item che facendosi cisterna, la tunica a mazzocculo a carlini / quindici la canna piccola, et a cocchiara a carlini cinque la / canna. / Item per la canna deli astrachi, conforme la fabrica. / Item per il palmo. / Item che li si diano per la regia corte anticipatamente docati / cento per detta fattura di torre, scomputandi poi detti docati / cento a ragione di diece per cento et scomputati detti docati / cento a detta ragione di diece per cento se li paghino altri / docati cento da scomputarseli alla med.a raggione et che tutto il / pagamento le sia fatto in policastro o vero in Cotrone. / Item che li sia dato mesuratore a dispese della corte con farsi / scandaglio ad ogni rechiesta di detto m.o Gio. Batt.a et se le / faccino mesure finali ogni sei mesi, o almeno da doi in doi mesi / lo scandaglio. / Item che se la fabrica le fosse diroccata da turchi o da / qualsivoglia fortuna di mare di frane o di pioggia sia tenuta essa / corte a pagargliela et ne debbia stare a fede delli suprastanti et / delli sindaci della terra piu convicina. / Item che li si diano tutte le franchezze di gabelle, scafe, / dohane, passi, bollettini et d’ogn’altra sorte d’angarie ordinarie / et extraordinarie et che possa pascolare, et fare pascolare / animali boi cavalli, giumenti, muli et ogni altra sorte che / ritenesse in servitio di d.a fabrica et factura di torre in tutti / li boschi dove ce fa più comodo, et fandono danno a biade o / victuvaglie o herbagi che non sia tenuto a ratuto alcuno, se non / al danno liquidando tantum et che non siano presi carcerati li soi / animali, dandose per esso m.o Gio. Batt.a pleggeria di pagare il / danno extimando, et che possa tagliare et fare tagliare legnami et / frasche infruttifere et precise lentischi et cavar pietra, arena / et ogn’altro materiale per servitio di detta fabrica et in ogni / loco, tanto regio come di barone, et di qualunque persona senza / pagari alcuno. / Item ch’esso mastro Gio. Batt.a et compagni lavoranti et / operarii soi in detta torre non possano esser conosciuti da / nesciuno officiale tanto regio come baronale per nesciuna causa, / tanto civile o criminale se non dalla predetta regia camera o / regia audienza provinciale o da commissarii loro, purche prima / loro costi per inform.ne. / Item che possa pigliare bovi, carra, cavalli, muli et bagaglie / per carriyar pietra, calce, arena, frasche, ligname et / qualsivoglia altro bisogno per detta torre mediante salario da / ogni persona che vole di sua propria autorità alli prezzi / correnti tra citatini alle terre convicine. / item che cavandosi gisterna sopra sassi o scogli, se li paghi / alla ragione sopradetta, et la pietra o cantone che nascesse sia / di esso mastro. / Item che cadendo ripe dalli cavamenti che si faranno dali fossi / o gisterne ractandosi o rifandosi da esso mastro Gio. Batt.a se li / paghi di novo alla medesma ragione di cavamenti come di sopra. / Item che fandosi in detta torre terrapiena o di dentro o di fore / se li paghi a ragione di carlini otto la canna piccola. / Item che volendo essa corte spianare alcun monte di vricciaro o / di pietra, o fandosi spianare di boschi vicini per ordine di regii / ingegnieri o altri seli paghi conforme sarà stimato per essi. / Item che debbia fare la calce dell’istesse pietre che si cavano / nel loco vicino di detta torre delle meglio delle quali il duca di / Nocera ha fatto la fabrica nello castello delle Castelle. / Item che dandosi da essa Corte il dinaro a tempo, che esso m.o / Gio. Batt.a debbia complire detta torre fra uno anno et mezzo / senza però disturbo di turchi o altro legitimo impedimento. / Item che occorrendo nella edificatione di d.a torre alcuna cosa / non compresa alla presente capitulatione sen’habbia di stare allo / apprezzo di regii ingegnieri o altri prattichi. / Item che sia lecito a detto m.o Gio. Batt.a et soi compagni et / operaii in d.a torre di posteriore et possano mentre che / assisteranno alla fabrica et factura di essa torre, di stare et / andare armati di notte e di giorno di ogni sorte d’armi et / scopette et focili et altre non prohibite per regie pragmatice per / defensione di loro persone, tanto da foresciti come da turchi et / cosi anco all’andare come al retorno che si farà da detto loco et / torre di posteriore et così ancora per tutta questa provincia di / Calabria Ultra senza esserli dato fastidio ne impedimento alcuno / da persona nesciuna tanto regia come baronale.” ASCZ, Busta 61, anno 1601, ff. 17-25.
Creato il 10 Febbraio 2015. Ultima modifica: 17 Aprile 2024.