Capitoli delli mulina della Cunusa e delli Copati della Ducal Corte incomminciando dallo p.o di 7bre 1615

Canusa 1

Ruderi dei mulini della Conusa in località “i cinque Mulini” di Roccabernarda.

“Si fa offerta per me Gio. Ferrante Mendolara delli mulina della Cunusa e delli Copati per tt.a mille ottocento cinquanta di gr. l’anno per cinque anni con li sottoscritti capitoli patti e conditioni che li siano fatti boni da detta Ducal Corte et sui ministri per cautela di esso Gio. Ferrante.

1- In p.s fa detta offerta con patto che Dio guardante lo fiume di Tacina o altro accidente levasse detti mulina tutti o alcuni d’essi che non macinassero o casciassero detta Ducal Corte sia tenuta fabricarli et acconciarli a soi spesi et darli macinanti ad esso affittatore et mentre non l’acconcirà et non macenaranno detta Ducal Corte l’habbia di far boni ad esso affittatore tutto il tempo che vacheranno detti mulina et sia di qualsivoglia tempo o mese che vacheranno che non possa dire detta Ducal Corte che forno li peggio mese o giorni.Si concede che succedendo lo caso delle cose sopra dette dui giorni vadano per l’affittatori et l’altri vadano in danno della Ducal Corte.

2- Item che la stroppa sia agiustata delli quattordici conforme il solito.

3- Item che detta Ducal Corte et per essa il suo Percettore l’habbia di dare ad esso affittatore d.ti cinquanta l’anno durante detto affitto et sonno per li petre et ferri bisognano per ciaschiduno anno in detti mulina et ci l’habbia di pagare ad esso affittatore li detti d.ti cinquanta ogni primo di 7bre di ciascheduno anno. Si conciede che si paghino d.quaranta l’anno.

4- Item venendo il fiume di Tacina pieno o livassero la presa di detti mulina che non potessero macinare detta Ducal Corte a sue spese l’habbia di far conciare et poner l’acqua di tutte cinque mulina per il tempo che vachera dalla medesima hora che si levò detta presa. Si concede che soccidendo il caso passati doi giorni l’altri vadano in danno della Ducal Corte conforme è stato per lo passato.

5- Item che nelli mulina d’abascio e quelli d’alto ci bisognano quattro sayetti nove et stramoni di sette mulina detta Ducal Corte a sue spese l’habbia di far fare et condurre in dette mulina e non fandoli detta ducal corte l’habbia di far boni sopra l’affitto tutto quello tempo vacheranno. Si concede che detta ligname si porti et metti alli detti mulina quanto saranno necessari et non providendo il detto loro erario et vacassero detti mulina per colpa della Ducal Corte elassi dui giorni l’altri vadano in danno della Corte.

6- Item che bisognando farsi aquidotto novo detta Ducal Corte a sue spese l’habbia di far fare et il tempo vacheranno dette mulina l’habbia di far boni sopra l’affitto. Si concede et circa la vacanza elassi dui giorni l’altri vadano in danno della Corte.

7- Item bisognando ceramidi per voltare li dui case delli mulina tiylli, castani, chiova, trava, tavoli uno cascioni novo allo mulino d’alto per riporci il grano et fare voltare li casi delli mulina ogni anno acciò che per li pioggi non si vagnassero li grani e farine che si ritrovano in dette mulina e quelli aspese di detta ducal corte. Si concede che si voltino detti mulina una volta durante l’affitto però bisognandoli alcuna cosa delle cose sopra dette la Corte ci l’habbia di dare a sue spese.

8- Item che detta Ducal Corte a sue spese l’habbia di far spurgare una volta durante detto affitto l’aquidotto accio possano macinare dette mulina per trasire l’acqua a capacità di detti cinque mulina et questo l’habbia di fare quando detto affitta.re requedirà detta Ducal Corte o suoi ministri. Si concede che la corte sia obl.ta fare annettare una volta durante l’affitto purche sia del mese di giugno o luglio et la spesa che ci bisognerà la faccia la Corte, et li vacanzi vadano in danno dell’affittatore.

9- Item che detta Ducal Corte l’habbia d’improntare allo affittatore tt.a cento cinquanta di grano ogn’anno dorante detto affitto e quello rendercilo a raccolta p.a di ciascun anno.Si conciede che ci possa advalere della misata di maggio conforme lo solito et poi si habbi da rendere alla raccolta p.a.

X- Item che lo grano di detto affitto esso affittatore l’habbia di consignare il grano dentro li mulina misurato al mezzo t.lo alla napulitana et il conservatore vadi o mandi a vidersi la misura dentro detti mulina, et non andandosi o mandandosi sew il grano li venisse manco non sia tenuto detto affittatori pagarci li mancanzi mentre detto grano l’ha di consignar dentro li mulina et non in Cutro.

XI- Item che requirendo detto affittatore al conservatore che pro tempore sarà, che ci vadi a pigliari il grano che si ritroverà in detti mulina et non andandoci o mandandoci a pigliarlo il mulinare non sapendo dove lo mettere a detti mulinare li sia licito misurarlo et in presentia di dui p. ad un puntoni di mulino et vada a risico et danno desso conservatore et perdendosi o vagnandosi vada in danno d’esso conservatore et similmente se fosse robato da latri. Si conciede andando carra o bestie per lo grano et tornassero vacanti detto affittatore si habbia da pagare lo carro carlini cinque et li bestie a carlini dui et il conservatore habbia l’attione contra il mastrogiurato che pro tempore sarà, che esso il che ha da fare condurre detti grani delli mulina conforme l’antico solito quando non lo facessi conducere.

12- Item che detta Ducal Corte sia tenuta dar quelli pezzo di terreno sopra li mulina d’abascio che l’hanno soluto dare l’anni passati che va alla gabella dell’Umbro e questo senza pagare cosa alcuna, wet detto terreno esso affitta.re possa siminare o fare orto e quello li pioace similmente sia concesso tanto alli bovi quanto alli bestie di basto delli macinatori andare a pascxolare alla volta della Corte, che lo fiume ci dono confine la gabella di l’Umbro. Si conciede stante che lo terreno di sopra va con li mulina e la volta d’abascio è della Ducal Corte e non va con l’umbro per causa la donò lu fiume per lo riparo fatto alli mulina d’abascio.

13- Item che detto affittatore e mulinari possano tenere dui para di bovi per casa di mulino cioè dui para allo mulino d’alto senza pagare fida ne disfida allo Baglivo della Rocca Ber,da et similmente tenendoci dui bestie di ingrasso et porci e facendo pagare lo Baglivo di forza detta Ducal Corte sia tenuta rimburzarci tutto quello che detto Baglivo l’haverà fatto pagare. Si concede che il Baglivo della Rocca non li possa riconoscire per detti animali ma facendo danno l’habbia detto affittatore di pagare et circa li porci abascio non ne possano havere più di dieci et ad alto cinque.

14- Item che tutti li macinatori anderanno a macinare in detti mulina siano franchi di fida e disfida del Baglivo della Riocca Ber.a di qualsivoglia bestiame d’ogni pelo ma facendo danno non sia tenuti ad altro che al danno faranno alli siminati. Si conciede purche non siano herbe salve.

15- Item che tanto esso affittatore sua famiglia et mulinari non l’habbiano di riconoscere il capitano di Cutro ne della Rocca Ber.da ne in causa civile ne criminale ne mista ma succedendo l’habbia di riconoscere Gio. Batt.a Oliverio ducale percettore et similmentwe li preggi. Si conciede l’habbia di riconoscere il rationale dello stato o altra èpersona che ordinerà l’ecc.a del Duca o l’Ill. Don Antonio et s’osserva quanto dal per. Oliverio è stato provisto. Cutro die 2 7bre 1625. Costantinus Riviru

16- Item che detto affittatore sia franco dell’allogiamento ordinario et …. et l’università di Cutro facendolo allogiare di forza detta Ducal Corte l’habbia di rinbursare ad esso affittatore quel tanto haverà pagato per detto allogiamento et si saranno li mulinari o affittatori o pleggi della Rocca Ber.a siano medesimamente franchi di detto allog. Si concede.

17- Item che nelli aquidotto di detti mulina non ci possa nesciuno pigliare acque per abivirare orto o miglio ne menarci bestiame di nesciuno pelo perche detta bestiame guasta l’aquidotto et sarà danno d’essi affittatori e della Ducal Corte. Si conciede circa lo pigliare dell’acqua ,circa lo minare dello bestiame s’osserva il solito.

18- Item che Dio guardante venessi Cutro a sfrattare per qualsivoglia causa o mortalità succedesse sia tenuta detta ducal Corte farci bono quel tempo succederà pro rata sopra l’affitto. Si conciede.
19- Item che il conservatore che pro tempore sarà li sia data autorità di far venire lo grano delli mulina et impenar carra et bestie come se fosse la persona del mastro giurato accio che sia obedito dalli sudetti. Si conciede.

20- Item che bisognando ad esso affittatore far protesta al conservatore o allo erario e non trovando notaro o mastro d’atte di fare detta protesta li sia licito ad esso affitttaore di farci detta protesta in presentia di dui testimoni degno di fede e quella essere valida come se fosse fatta con judici et notari et testimoni. Si non troverà che farli la protesta se la faccia di mano sua e la presenti alla Corte e quella vaglia come se fosse fatta per mano di notaro publico, che sia intimata alla persona del duc che tenera in Cutro.

Die 19 mensis Julii 1615 in terra Cutri.” (ANC. 71, 1625, 60-62).


Creato il 10 Febbraio 2015. Ultima modifica: 26 Marzo 2015.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*