La Bagliva e la Mastrodattia di Strongoli

Bagliva Strongoli

Fogli del documento conservato all’Archivio di Stato di Napoli (Fondo Pignatelli Ferrara, fasc. 1, inc. 48).

“Capitoli della jurisditione, et molom(en)ti spettanti alla baglia della Città di Strongoli conforme all’antico solito confirmati per il Ill.mo S.r Don Anibale Campitello conte di Melissa e S.re della Città Predetta.

P.ma Il Baglivo seo Arrenditore della baglia tiene autorita di reggere Giustitia, e riconoscere tutte le cause civili limitate tanto da trenta carlini abascio inclusine nelle quali il Cap(itan)o della Città non s’abbia di intromettere etiam richiesto ad istanza di parte ma che di quella conosca il detto baglivo seo Arrendatore ut supra condemnando ò absolvendo come sara di giustitia con intervento del Giudice qual abbia di assistere come assesore et consultore, et il baglivo come cap(itan)o qual giudice s’eligerà per il Ill.mo S.r Conte conforme al solito et il mastrodatti che haverà servire nelle cause ch’accoderanno nella Corte della Bagliva sopradetta s’havera d’eligere per la Corte.

Item detto Baglivo seo Arrendit(o)re tiene autorità in materia di cause spettanti alla sua giurisditione d’esigere tutte le pene di contumacii oblighi Istromenti mand(a)ti acusati, e che acuseranno in detta Corte infra detta somma, e per quello carcerare transigere exeguire conforme sara di Giustitia col voto però di detto suo Giudice.

Item che la Corte della Baglia s’abbia di reggere ò bandiare la mattina à buona hora e non la sera per non dare impedim(en)to alle cause del capitanio, e l’emolomenti spettanti al detto baglivo e m(ast)ro datti per le cause che havanti di esso s’attiveranno s’exigano conforme al solito, e bandetti particolari.

Item il Capitano della Città non può intrommettersi in cosa alcuna nelle cause che s’attiveranno alla bagliva salvo che per via di apellatione, et in quelli casi che di ragione può intromettersi l’altri Giudici loro inferiori perche il Capitano non tiene altra jurisditione sopra al baglivo solo che di riconoscere l’agravii come Giudice di Appellatione.

Item detto Baglivo tiene potestà di exigersi propria autoritate tutti li deritti spettanti alla baglia et essendoci pretendenze haverà da difensile il Giudice della Baglia, e pretendendo le parti aggravio potranno ricorrere al cap(ita)no ut supra.

Item spettano à detta Bagliva tutte le ragioni di doana della compra e vendita che si faranno in essa Città e suo terr(itor)io di forastieri à ragione di g(ra)na diceotto per onza e essendo li contraenti tutti duoi forastieri può exigere la doana duplicata tanto da chi compra quanto da chi vende alla ragione p(redi)tta di g.na 18 ad onza mà essendo alcuno di esso cittadino exigerà dal forastiero alla ragione p(redi)tta excestuate però le compre ò vendite che si faranno de lunedi nel qual giorno per esser mercato non s’exigge doana con dichiarat.ne che il comprat.re non può exigere cosa alc(un)a da quelli che veranno à vendere cose portate in colle di qualsiasi sorte.

Item il Baglivo può fidare alla finaita del ter(ritori)o per tutto l’anno e da marzo avanti può fidare per tutti li cursi ogne sorti di bestiame, e nelli difesi tanto della Corte quanto de particolari, e prati Un(iversa)li, e marginati de cittadini e può fidare da maggio in avanti poiche insino a li primo di maggio si guardano come difesi, etiam delli Bestiami de i cittadini.

Item quando il detto Baglio, e sua famiglia vi trovassero nella finaita o per il ter(ritori)o bestiame di forastieri tiene autorità di portarli  carcerati, e da quelli exigere un carlino per bestiagrossa di fida, e disfida ancorche non volessero li Patroni fidare, e quattro g.na per bestia minuta, et il simile potrà exigere quando fossero portati bestiami di forastieri carcerati per occasione di haver fatto danno à particolari, e quelli bestiami non fossero fidati, mà essendo fidati puo exigere solam.te il Palaggio come delli Cittadini.

Item à detta Baglia spetta la ragione de tutti le pene de Bagliationi seo Palagi di danni dati di sorti che quando verranno carcerati animali per haver fatto danno, e li damnificati consignerà detti animali al Palo potrà il Baglio exigere per ciaschedun animale grosso di pena grana cinque e per ogne animale minuto grana due et altro tanto spetta al damnificato se per esso damnificato non vorrà aprezzare il danno poiché stà ad eletione del damnificato, ò di farsi apprezzare il danno ò di exigere la ragione p(redi)tta.

Item alli damnificati che porteranno animali carcerati al Palo compete non solam(en)te l’estimat(io)ne del danno, ò la pena come stà notato nel precedente Capitolo, ma ancora se quello portera l’animali carcerati non sara l’istesso P(atro)ne ò guardiano della bestiame Possessione lavori ò terreno dove sarà fatto il danno li compete uno carli(no) di minatura mà essendo il P(atro)ne ò Guardiano no’ li compete cosa alcuna.

Item detto Comperatore tiene autorità non solo di fidare alle finaite del terr(itori)o come s’e detto di sopra, mà ancora dalli comperat(o)ri delli cursi tanto della Comital Corte cioè Zuccaleo S.to Mauro Serpito Virgadoro quanto del Petraro exige la fida delle finaita delli cursi ancorche  li P(atro)ni non volessiro poiche l’uno di detti cursi confina con l’altro e così ancora alle finaite delle difese tanto della Corte quanto de particolari quando volessino li comperatori fidare, ma non volendo fidare e pigliandosi l’animali fuori delle difesi s’intendono disfidati.

Item à detto Baglivo spetta l’exigere da ciascun forastiero che venisse ad abitare in essa Citta carlini sei l’anno per ogne famiglia e portando seco li detti forastieri animali ne debbiano pagar ancor la fida alla ragione ut sup.a.

Item con dichiara(tio)ne che questa fida potrà exigerla per spatio di tre anni dopo l’abitata.ne dopo li quali haverà da contribuire con l’Uni(versi)ta alli pagam(en)ti fiscali ordinarii e extraordinarii conforme dei decreti della Reg(i)a Cam(e)ra, che ritrovandosi li detti forastieri fuochi in altri parti e non volendo contribuire con l’Uni(versi)ta, per occasione d’esser fuochi in altri luoghi potra il comperatore exigere da loro la fida per tutto quel tempo che abiteranno e non contribuiranno con l’Uni(versi)ta alli pagamenti ut supra.

Item spetta a detta Baglia la raggione dello scannaggio qual e un carli(no) per bestia grossa e due g(ra)na per bestia minuta da exigersi dal chianchiero o da quelli che faranno macellare detti animali.

Item à detta Baglia spettano l’ancoragi di tutte le varche o vascelli che tirano in terra ò piantano Palo nella marina di essa Citta e potrà il comp(erato)re exigere per ogni varca grossa carli dui e varche scoverte un carli(no).

Item si concedono à detta Baglia tutti li censuarii spettanti alla Comital Corte.

Item detto Baglivo tiene potestà di exigere per ogni paro di bovi di forastieri che venissero a lavorare nel terr(itori)o di detta Citta carlini cinque per ragione di fida.

Item detto Baglivo non solo puo exigere grana cinque per ogni animale grosso e grana due per ogni animale minuto che fossero portati al Palo per haver fatto danno mà ancora può exigere la stessa ragione quando fosse portato pegno al Baglivo dalli P(atro)ni ò Guardiano dagli animali ritrovati à far danno se pure il detto danificato no’ pensasse la gravità avanti che la fida fosse contestata.

§§§§§§§§

Pandette seu Instrutt(io)ni di q(ue)l che si deve pag(a)re al Cap(itan)o, Mastro d’atti, Mastro Giurato, Castellano et altri famigli della Corte di Strongoli.

Per la p(rese)nte intimatur et Relata di qualsiv(ogli)a comparsa seu libello al m(astr)o d’atti gr(ana) cinq(ue). et al Cap(itan)o nihil.

Per la p(rim)a et ult(im)a contumacia due grana per atto al m(ast)ro d’atti.

Per le repliche che si faranno dalle parti al m(ast)ro d’atti due grana per atto.

Per lo test(imo)ne ad probandum intimetur, et relata grana quindeci cioè al Cap(itan)o un car(li)no et al m(ast)ro d’atti gr. cinq(ue) da pagare a ambi le parti separatamente.

Per la Citatione ad testes al Cap(itan)o grana cinq(ue) et al m(ast)ro d’atti grana cinq(ue).

Per l’esamine delli testimonii infra Cinq(ue) Articoli al mastro d’atti gr. cinq(ue) per testimonio e da cinq(ue) Articoli in su un car.no per testimonio et al Cap(itan)o per assistenza altretanto et essendo li test.i senz’Articoli gr. dui per test.o.

Per l’istanza della Publicata intemetur et Relata al m(ast)ro d’atti gr. cinq(ue).

Per lo Dec.to della Publicata al Cap(itan)o un car.no et al m(ast)ro d’atti per detto Dec(re)to et relata gr. cinq(ue).

Per l’istanza et Dec.to della conclusione al Cap(itan)o gr. diece et al m(ast)ro d’atti con la relata gr. cinq(ue).

Per la citatione ad dicendum et ad sententiam al Cap(itan)o gr. diece et al m(ast)ro d’atti grana cinq(ue).

Per lo Dec.to difinitivo ò vero habente vim diffinitivi al Cap(itan)o car.ni doi et al m(ast)ro d’atti gr. diece et altri gr. cinq(ue) per lo laudante.

Per qualsiv.a Dec.to interlocutorio al Cap(itan)o gr. dieci et al m(ast)ro d’atti gr. cinq(ue).

Per l’eseq(uto)rio dove viene inserito Dec.to al Cap(itan)o gr. quindici et al m(ast)ro d’atti gr. quindici et essendovi inserito Dec.to al m(ast)ro d’atti gr. vinticinq(ue).

Per presentata di qualsiv.a Instr(ument)o in Pergameno al m(ast)ro d’atti un car.no et essendo in carta di bambace gr. cinq(ue).

Per presentata di qualsiv.a di Pro(visio)ne di Superiori con sigilli gr. cinq(ue).

Per la transatt(io)ne che faranno l’inquisiti con la Corte si pagherà al m(ast)ro d’atti un car.no per d(oca)to ch’offererà e si transigerà per essa Corte et altro tanto si pagherà al Cap(itan)o e questo a rispetto degl’atti non fatti.

Per l’invent(a)rio che si farà contra l’inquisiti facendosi p(rim)a della contumacia si pagherà al Cap(itan)o con l’accetto et atto che farà dentro la Città car.ni cinq(ue) et al m(ast)ro d’atti gr. vinticinq(ue) Et al Ser(ven)te un car.no et facendosi fuore della Città al Cap(itan)o car.ni diece al m(ast)ro d’atti car. Cinque et al Ser.te car.ni doi senza paghare altro di cavalcatura li altri ser.ti e cosi anco s’osservi nell’accetto in facie loci ad istanza delle Parti.

L’atti concernenti al ser(viti)o della Corte seu del fisco tanto in causa Civile come Criminale seu mixta s’havranno di far gratis dal m(ast)ro d’atti e Cap(itan)o.

Per cop(i)a di ciascheduno processo per ciascheduno foglio continente venticinq(ue) Righe per facie gr. cinq(ue) per foglio. Per l’obligat(io)ni di d(oca)ti diece à bascio al m(ast)ro d’atti gr. doi e da d.ti diece in su gr. cinq(ue) e per qualsivoglia cop.a d’oblig.ne fatta inf.a annum al m(ast)ro d’atti gr. cinq(ue) et elapso l’anno habito respectu alla cercatura un un car.no.

Et a respectu delli ser.i del Mastrogiurato che si fanno ad istanza delle Parti e del Vicegiurato ò altro ser.te di Corte volemo s’osservino li seg.ti Cap.li/ v.d.

Quando il mastrogiurato anderà fuori della Citta à pigliare alcuno inquisito contumace si l’hanno da pag.re dal detto contumace car.ni cinq(ue) senza pretendere altro e pigliatolo dentro la Citta si li pagheranno gr. vinticinq(ue) E questo s’intenda che detto Mastrogiurato vada  di persona a far detto servitio.

Al Vice giurato q(ua)ndo andera fuora la Citta à pigliar qualche contumace senza persona del m(ast)ro giurato se li pagheranno gr. vinticinq(ue) Et alli Giurati che anderanno a far da ser.o e col m(ast)ro giurato e col Vicegiurato se li pagheranno gr. diece per ciascheduno d’essi Giurati, e facendosi dentro la Citta al Vicegiurato se li paghi un car.no e gr. cinq(ue) per giurato.

Avertendosi che quando il Vicegiurato andera con la persona del m(ast)ro giurato tanto fuori quanto dentro la detta Citta s’havra da pag.re lo medesmo salario ch’hanno li Giurati come s’e detto di sopra.

Et à rispetto dell’emolumenti del castellano volemo che per qualsivoglia carcerato che stara in Castello ò nelle carceri per ciasched.no Cittadino ò habitante in essa Città si paghi al Castellano seu carcere un car.no con ch’habbia da pernottarci et non pernottandoci gr. cinq(ue) et essendo forastiero si paghi car.ni cinq(ue) per cause Civili ma per negotii criminali d’importanza si paghino sino alla somma di car.ni quindici inclusa la ferratura e sferratura et in negotii di meno importanza sino alla somma di car.ni diece inclusa la ferratura , e sferratura più ò meno ad arbitrio dell’officiale. (Fondo Pignatelli Ferrara, fasc. 1, inc. 48, pp. 52-53, ASN).


Creato il 22 Luglio 2015. Ultima modifica: 22 Luglio 2015.

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