Ufficiali e “huomini” di Melissa del Cinquecento, attraverso alcuni atti conservati all’Archivio di Stato di Napoli

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Melissa (KR).

I documenti di seguito riportati, conservati all’Archivio di Stato di Napoli (Fondo Pignatelli Ferrara di Strongoli, fs. 1, inc. 48, ff. 1-2, 8-8v, 11-25v, 27-28v, 32v-40v e 43v-49), sono frutto della ricerca operata dal prof. Antonio Cosentino ed in parte utilizzati per il suo lavoro “Melissa Medievale e Moderna”. Riguardano la “forma” tipo di atti cinquecenteschi, attraverso cui, da parte del feudatario, avveniva il conferimento di alcuni uffici ed incarichi: quelli di capitano, di procuratore “in fiscalibus”, di uditore delle seconde cause, di mastrogiurato, di erario, di vice portulano, di capitano a guerra, di capitano di campagna, di castellano della torre di Melissa, di razionale e di mastro di caccia.

Altri, invece, riguardano le capitolazioni della Bagliva, della Catapania e della Portulania.

Seguono una pandetta relativa ai pagamenti dovuti alla corte di Melissa per la stipula di atti pubblici, la forma tipo di un alberano di “Salvaguardia”, ovvero un salvacondotto personale concesso dal feudatario, la forma tipo di una licenza per portare armi e la forma tipo di una minuta di “maritaggio” di una “Puella”, conforme al legato del conte Gio Battista Campitelli.

Chiesa San Giacomo Cappella Campitelli

Melissa (KR), la cappella Campitelli nella chiesa di San Giacomo.

(f. 1)

forma com.is officii capitaniatus

Mag.co Viro .N. salutem. Ad bonorum custodiam malorumque / vindictam portat Princeps gladium, et exercet Imperii potestatem / qui dum iusté saevit inter improbos pacificos servat in tran / quillitate securos : ut igitur iustitiae exercitium vigeat, ne / ritus disciplinae publice deritescat providi sunt constituendi / praesides, qui innocentes custodiant, et apertis hostiis equal(ite)r / iura ho(mini)bus reddant, confisi sane de v(ost)ra sufficientia, integri / tate virtute et iurisperitia. Nos te p(raedi)ttum cap.m n(ost)rum in t(er)ra / n(ost)ra pro p(rese)nti anno, et deinde in antea ad n(ost)rum benepla / citum cum banco iustitiae meri, mixti Imperii, gladii potestate, / ac quatuor l(icte)ris arbitrariis ex certa n(ost)ra scientia consultem, et / deliberatem tenore p(raese)ntium facimus, creamus, constituimus, et / fidel(ite)r ordinamus (recepto prius à te solitae fidelitatis de ip(s)o / off.o sacramento fideliter, ac legal(ite)r exercendo ad honorem / et fidelitatem no(st)ram : Quo circa fidelitati v(ost)rae comm.s quatenus / vos in dictam t(er)ram personal(ite)r conferentes sic huiusm(od)i per Nos / vobis commissum capitaneatus off.m fidel(ite)r, et legaliter exercere / gerere, et administrare valeatis, ut in fine ipsius merito / commendari possitis singulis conquerentibus iustitiam mi / nistrando sine exceptione aliqua personarum, neminem grava / ndo rancore vel odio, aut iniusté relevando prece, pretio, gr(ati)a / vel amore, pupillos, et orphanos, viduas, et ecc.as ecc.casque personas / et alias miserabiles iustis protegendo, et tuendo favoribus. ita / ut fideles n(ost)ri in statu serventur pacifico, et reproborum refrene / tur audacia, et bonorum gressus tute sint semite, amoto a dicta /

(f. 1v)

.N. quolibet alio cap.o per Nos vel per alium n(ost)ro nomine deputatum / absque eius infamiae nota, Vosque in administrat.e iustitiae iura co(mmun)ia / constitutiones Regni cap(itu)la, Prag.cas, laudabiles ritus et Con / suetudines dictae t(er)rae sine transgressione servabitis, penas / aut, et banna quas et quae dum in dicto profueritis off.o rité, et / recté imponendas, et imponenda duxeritis ratas, et rata firmas / et firma habebimus et à transgressoribus exigi volumus : Man / damus propterea sin.co et Cam.rio sive magistro iurato Uni.ti / et homi(ni)bus dictae t(er)rae pro quanto gratiam nostran charam / habent penamque d.torum mille cupiunt non subire, ut Vos ad / dictum capitaniatus off.m exercendum ad honorem et fidelitatem / n(ost)ram recipiant admittant ac tractent decenter, et favorabil(ite)r / pro ut expedit vobisque pareant, intendant, et obediant tamque / nobis in omnibus, et singulis ad dictum off.m spectantibus / et pertinentibus (et ne v(ost)ris sumptibus in dicto off.o ela / borare cogammi prov.em annuam) d. …. de carlenis argenti / cum gagiis, honoribus, et emolumentis solitis, debitis, et con / suetis damus constituimus ordinamus et deputamus a die ingressus / dicti officii. Volumus t(ame)n ut in fine v(ost)rae administrationis / ad sindacatum stare debeatis s(ecundu)m iura, Regni const.es et / cap.la dictant et mandant in quorum fidem, ac testimonium / p(raese)ntes fieri iussimus propriae n(ost)rae manus subscript.e et solita / sigilli impressione munitas. Datum.

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Melissa (KR), iscrizione nella chiesa di San Giacomo.

(f. 2)

forma com.to procuratoris in fiscalibus

Don Annibal

Honorabile Viro N. salutem.

.N. Illis off.a curiae committe debent quos fideles legales, et in talibus expertos / esse cognoscimus. Confisi igitur de tui fide, legalitate, et integritate, et su / fficientia de quibus experti fuimus. Te p.ttum .N. procuratorem infiscalibus / in civ.te .N. per p(raese)ntem annum continuum, et deinde in antea ad n(ost)rum bene / placitum facimus constituimus et fiducial(ite)r ordinamus amoto exinde q.oli / bet alio tuo predecessore sine eius infamiae nota quem tenore p(rese)ntium amovemus. / Mandantes tibi propterea quatenus receptis p(raese)ntibus dictum off.m apud te / diligenter assumas illudque ad honorem, et fidelitatem n(ost)rae curiae studeas fi / deliter exercere. Concedentes tibi in praemissis, et circa praemissa cum / dependentibus, et emergentibus ab o(mn)is, et unoquoque eorum annexis et con / nexis vices et voces ac potestatem n(ost)ram dictum off.m exercendi om / nes, et singulas res dictae curiae tam mobiles quam stabiles diligenter / inquirendo procurando, et detinendo taliter quo modo aliquo non / defraudentur sepe sepius ipsas investigando, et visitando causas ne / glectas, et retardatas tam civiles quam criminales et mixtas de / bito fine terminari, et expediri faciendo pro ut iuris, et de nullitate / dicendo omnium et singulorum actorum provisionum, seu sententiam / sub pena privationis officii et untiarum quinquaginta, ac omnia / alia faciendo, et exercendo pro ut alii tui predecessores facere et exer / cere consueverunt. Mandantes In super Cap.o Cam.rio sin.co electis Uni.ti / et ho(mini)bus dictae n(ost)rae civ.tis quocumque inspecto tenore p(raese)ntium te in dictum off.m / recipiant pariter et admictant, ac prestent auxilium et favorem pro ut / a te requisiti fuerint. Cautes a contrario pro quanto gr(ati)am.

Melissa Chiesa San Giacomo

Melissa (KR), chiesa di San Giacomo.

(f. 8)

forma com.to Auditoratus 2.arum causarum

Mag.co Viro. Cum à nobis Auditoratus officium secundarum cau / sarum, sive primarum appellationum providendum sit in his, quos de / legales, Iuris peritos, et in talibus expertos esse cognovimus /  Confisi igitur de v(ost)ra sufficientia, integritate, virtute, et iuris / peritia Nos te p.tum …. Auditorem nostrum in civ.tem / n(ost)ram strongoli pro p(raese)nti anno, et deinde in antea ad n(ost)rum bene / placitum cum banco iustitiae meri, et mixti Imperii, gladii po / testate, ac quatuor l(icte)ris arbitrariis tenore p(raese)ntium facimus, crea / mus, constituimus, et fidel(ite)r ordinamus, recepto prius à te solitae / fidelitatis de ipso officio sacramento fideliter, ac legal(ite)r exercendo / Quo circa vobis per nos commissum Auditoratus officium / sic gerere, exercere, et administrare valeatis, ut in fine / ipius merito commendari possitis singulis conquerentibus / iustitiam ministrando sine exceptione aliqua personarum / appellationes recipiendo, causas inhibendo provisiones obser / vat et inculcat faciendo per eas exequendo, neminem gravando rancore, vel / odio, aut iniustè relevando prece, praetio, gratia vel favore, pu / pillos, et orphanos, viduas, et ecc.as ecc.casque personas, et alias / miserabiles iustis protegendo, et tuendo favoribus, ita ut fideles / nostri in statu serventur pacifico, et reproborum refrenetur / audacia, et bonorum gressus tute sint semite amoto à dicta / civitate quolibet alio Auditore per nos deputato absque eius

(f. 8v)

infamiae nota; penas autem quas dum in dicto praefueritis / off.o ritè, et rectè imponendas duxeritis ratas, et firmas / habebimus, et à transgressoribus exigi volumus. Mandamus / propterea cap.o, Sindico, et Cammerario sive Magistro iurato / Uni.ti et hominibus dictae civ.tis pro quanto gratiam n(ost)ram / charam habent poenamque ducatorum mille cupiunt non / subire ut vos ad dictum Auditoratus off.m exercendum / recipiant admictent, ac tractent decenter, et favo / rabiliter pro ut expedit, vobisque pareant, intendant, et / obediant tamquam nobis in omnibus, et singulis ad / dictum officium spectantibus, et pertinentibus annuam pro.nem / solitam constituentes d.torum cum gagiis, honoribus, et emolumentis / solitis, debitis, et consuetis à die ingressus dicti officii. / Volumus t(ame)n ut infine v(ost)rae administrationis sindicatui / stare debeatis s(ecundu)m iura, Regni constitutiones, et capitula / dictant, et mandant. In quorum fidem, ac testimonium / p(raese)ntes fieri iussimus prop.ae n(ost)rae manus subscriptione / et solita sigilli impressione munitas. Datum.

(f. 11)

Item ordinamo al detto m.co ViceConte, e M.o d’atti che non debbia / pigliare scrittura alcuna dell’inquisito, se p.a non è intima / ta al m.co Curie coadiutore e cosi ogni decreto che ne perve / nerà, acciò n’habbia notitia, e possa far le parti di suo off.o.

Item ordinamo che non possano habilitare persona alcuna se / prima non s’è intimato lo detto Curie coadiutore, e quando / accaderà mettere alcuno carcerato non se possa escarce / rare se prima non n’habbia notitia lo detto Curie coadiutore / acciò sappia la causa perche è stato carcerato.

Item nelle defensioni che l’inquisiti si faranno debbiate far / fare li debiti interogatorii alli t.ii che si produceranno con / intimare il detto curie coadiutore acciò non si venghi ad / impedire che non si produchino testimonii vili, o corrotti / e vengano l’inquisiti à deludere con falsita le debite pene.

Item ordinamo che quando accaderà che detto curie coadiutore / per indennità della corte vorrà intervenire tanto nel / pigliare dell’infor.i che si faranno, quanto nelle defensioni / che si faranno l’Inquisiti volemo che ce lo lasciati inter / venire per far l’Interogationi ch’appartengono in detto / suo off.o.

Item volemo, et ordinamo che non si possa far transattione, ne / compositione alcuna da carcerati, ò inquisiti senza saputa, et / intervento di detto curie coadiutore, e quando altrim.te fosse / volemo che la compositione ò transatt.e sia ipso iure nulla / et invalida, nella q.ale compositione haverete sempre guardo

(f. 11v)

alla qualità del delitto, e delle persone, e farete in modo che / ne le parti siano aggravate, ne la Corte fraudata.

Item volemo che tutte le compositioni, ò transattioni che si faranno / in detta corte, pervengano in potere del detto curie coadiut.e / al quale havemo ordinato che n’habbia da tenere par / ticolar notamento, sicome anco volemo che ne tenga no / tamento simile il M.o d.atti il quale in fine anni / la debbia far vedere al detto Curie coadiutore della / n(ost)ra corte, acciò ne faccia la collatione.

Item volemo che le prerogative, et autorità che tiene il regio / fisco nelli tribunali regii debbia tenerli nella nostra / corte comitale il nostro Curie coadiutore, poiché è l’istesso / ufficio respective, e così per il n(ost)ro ViceConte, e m.o d’atti / se le debbiano permettere fare esercitare come è di ra / gione, et altrimenti non fandosi, l’atti saranno nulli, e / li rei non otteneranno l’intento loro, e detto M.o d.atti / incorreria nelle pene di sopra.

Item volemo che le cause ch’occorreranno di maggior momento / e di qualche importanza, quanto prima havreti commo / dità ne dareti aviso à noi senza mancare tratanto ad / insistere, e far ogni debita diligenza, e pigliarne / diligente informatione, acciò li delitti non vadino im / puniti, e volemo ch’in simili importanti delitti nelli q.ali

(f. 12)

viene pena di morte naturale, ò civile, ò troncatione di / membro non si proceda à liberatione, ne faccia transattione / ò compositione alcuna senza darne aviso a Noi acciò / vi possiamo ordinare quello havereti da exequire per / il decoro, e culto della giustitia.

Item volemo, et ordinamo che per debito di d.ti tre à bascio / non si debbia intromettere il nostro ViceConte ma q.esta / cognitione si rimette alla Baglia, quale volemo / ch’habbia à riconoscere q.esto debito ordinando à detto / baglio che li debiti ut sup.a di trenta carlini à bascio / costando per testimonii l’habbia à provedere oretenus simpliciter, et de plano, acciò le spese che saria bisogno / farsi per le parti non vengano à superare il Princi / pale come al spesso suole accadere con molto inte / resse d’ambe le parti, e non se faccia il contrario / sotto pena d’onze quattro per ciaschuno capitolo da / exigersi irremessibilm.te. Datum in castro n(ost)ro / Melisse die p.o mensis Nov.is 1610.

melissa Chiesa San Giacomo935

Melissa (KR), chiesa di San Giacomo.

(f. 12v)

Forma di com.e di M.o Giurato

Don Annibal Campitello Conte

Mag.co Viro T. nostro fideli salutem, et diligentiam in com.is. / Havendo da provedere l’ufficio di M.o Giurato di q.esta nostra / terra che sia in persona fedele, atta, sufficiente, e leale, e con / correndo in Voi tutte q.este qualità, e meriti pertanto c’hà / parso con la p(rese)nte, crearve, eligervi, e deputamo nostro M.o Giu / rato di questa n(ost)ra terra pel p(rese)nte anno, e da là innanzi à / n(ost)ro beneplacito. Dandovi, e concedendovi ogni potestà bastante / ch’in detto ufficio si ricerca, e conforme per l’altri vostri predecessori / è stato esercitato con rimettere a voi la custodia di detta / terra tanto di notte come di giorno assegnandovi le chiavi delle / porte di essa: E per meglio attendere alla custodia p.tta ve damo / sei giurati ch’assistano sempre appresso di Voi, et ubidiscano / gli ordini vostri come li nostri proprii, et attendino con ogni / exatta diligenza in poner le guardie, destinar le sentinelle / nelli luoghi soliti e sospetti acciò non ci possa occorrere repentina / invasione de nemici, ò assalti di malfattori, fuorasciti, e delinquenti / prohibendo à tutti sotto formidabil pene che nessuno ardisca dopo / il suono della sorte caminar per dentro detta terra senza luce / e trovandose alcuni li condurreti carcerati nelle carceri

(f. 13)

del nostro castello per darcisi il lor degno castigo conforme le / pene contente nelli nostri banni : E perché molte volte può / accascare di ritrovarsi absente, ò vacare l’uff.o del n(ost)ro Vi / ceConte, perciò volemo che in sua absenza o mancanza, esercitiate / l’uff.o di luog.te che per virtù di q.esta vi damo, e conce / demo il banco della giustitia, il mero, e mixto Imperio / et ogni potestà bastante, (però in darle sentenze provederete servata la for.a della reg.a Prag.ca) così come ve damo, e concedemo / ancora nella Fera del S.mo Salvatore per otto giorni continui / servata la Forma delli nostri privilegii con quelli gagii / lucri, et emolumenti soliti, e consueti, (suspendendo fra detto tempo ogn’altro uff.o q.ale volemo non habbia luogo) e ordinamo fratanto a tutti / e ciascun nostro Uff.le Cap.o Sin.co Camerario, Erario, eletti / et huo(min)i di detta t(er)ra che per tale Ve admettino, trattino / e reputino. Non fandose da nessuno il contrario per / quanto hanno cara la gratia n(ost)ra e pena d’onze xxv. / Nella cui fede, e testimonio havemo fatti scrivere / la p(rese)nte dal n(ost)ro secretario firmata di n(ost)ri Mani, e / sigillata del n(ost)ro sigillo ch’in tali ni servemo. / Data nel n(ost)ro Castello.

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Melissa (KR), chiesa di San Giacomo.

(f. 13v)

Forma di com.e di Erario

Don Annibal Campitello Conte

Mag.co Viro .T. salutem, et diligentiam in commissis. Havendo / da provedere l’offitio d’Erario che sia in persona fedele, leale / e diligente per esser già finito il tempo del .t. v(ost)ro predecessore / e concorrendo in Voi p.tto .T. queste, et altre buone qualità, nelle / quali confidati speramo ogni buon serv.o Pertanto c’hà parso / con la p(rese)nte criarve eligervi, e deputarve nostro Erario, / e conservator del nostro Patrimonio in d.o .N. per questo p(rese)nte anno / e da là innanzi à nostro beneplacito dandovi ogni potestà / bastante in exercitar detto uffitio, con affittare tutte le n(ost)re / entrate di q.esta n(ost)ra terra farne publiche cautele q.ali prome / ttemo rattificare, exigendo e fando exigere ogni partita / e somma de denari, grani, orgi, fave, ogli, et ogn’altra cosa / à Noi debita per affitti, venditione, terraggi, o di qual / sivoglia modo contratta, astringendo e fando astringere / tutti et qualsivoglia nostro debitore che sarà renitenti / a pagare etiam per via di carcere, poiche con questa

(f. 14)

ordinamo a tutti n(ost)ri uff.li che per l’execution delle cose p.tte / vi debbiano dare, e far dare ogni aiuto, e favore co / me da voi sarà ricercato, De più ve damo e concedemo / autorità, e potestà di riconoscere le cause civili, criminali / e mixte de tutti l’affittatori stranieri di n(ost)ri Cursi Di / Prati Terreni et ogni pascolo di n(ost)re entrate e beni tan / to feudali, come burgensatichi. Verum nelle cause cri / minali non procederete senza consiglio di Dottore di / legge da noi eligendo. E per caminar bene ne’ nostri / conti ve farete libro d’Introito, et exito (che con q.esta / stabilimo al vostro scrivano l’annua prov.e di docati / dudici) acciò nel fine del vostro ministrato possiate più / exattam.te dar lucido, e chiaro conto. Dandovi, e conce / dendovi tutti gagii, lucri, et emolumenti soliti à conce / dersi in detto uff.o. Nella cui fede, e testimonio ha / vemo fatto scriver la p(rese)nte dal nostro secretario, fir / mata di n(ost)ra propria mano, e sogellata del n(ost)ro ma / gior sogello ch’in simili ne servimo. Data in Me / lissa a di.

Il Conte de Melissa

Luogo del Sigillo

Il t. Secretario

melissa chiesa san giacomo942

Melissa (KR), chiesa di San Giacomo.

(f. 14v)

forma di com.e di Vice

Portulano

Don Annibal Campitello Conte di Melisa

Signor della città di Strongoli, Capi

tan di cavalli per S. M. e M.o Portu

lano per la terra e terr.o di Melisa.

Honorabili Viro T. de t. n(ost)ro fideli salutem.

Perche tenemo Privilegio della Portulania per terra della / terra di Melissa e terr.o concesso à n(ost)ri predecessori / dalla reg.a Corte a 16 d’Aprile 1574. E conoscen / do quanto comple al serv.o di S. M. e suoi sudidi far / quello esercitare per far tenere tutte le strade publice / nette, et acconcie acciò possano per quelle commoda / mente passare, et pratticare non sol li cittadini, e / viandanti, ma ancora, carra e salme ad arbitrio / de chi ci vorrà passare. Per tanto avendo Voi

(f. 15)

fatto offerta a n(ost)ra corte nelli publici Incanti di d.ti …. per / l’affitto di detta Portulania in q.esto p(rese)nte anno, e sapendo / la v(ost)ra diligenza da noi experto in altri ufficii c’hà parso / con la p(rese)nte crearve, eligerve, e deputarve n(ost)ro Vice Portulano / per detta terra, e terr.o con quelli capitoli e Decreti della reg.a Cam.a / della Som.a appresso di noi existenti con darve ogni autorità / e potestà ch’in detto ufficio si ricerca con far bannire e / far ordine à tutti e ciascun n(ost)ro Vassallo nobile, et ignobile / di qualsivoglia stato, grado, e conditione si sia habitante / e commorante in essa che debbiano obedire, et ad unguem / osservare quanto in detti publicati capitoli si contiene, q.ali / non osservandosi exigerete irremissibilm.te contro li Tran / gressori le pene p.tte e quelle applicarete in utile, e / benef.o v(ost)ro stante l’affitto p.tto ordinando con q.esta / a tutti n(ost)ri uff.li che circa l’executiv delle cose p.tte / vi debbiano dare e far dare ogni aiuto, e favore con / forme da voi sarà ricercato. Ne si faccia da / nessuno il contrario per quanto hanno cara la gr(ati)a n(ost)ra / e pena di d.ti. la presente resti in v(ost)ro potere. Datum.

Loco del sigillo Il Conte di Melissa

T. Secret.o

Com.e di Vice Portulano della t(er)ra e terr.o di Melisa in / persona di T. de t.

Melissa Chiesa dell'Udienza (2)

Melissa (KR), chiesa dell’Udienza.

(f. 15v)

Don Annibal Campitellus Comes Melissae Dominus Civ.tis

Strongoli, et Magister Portulanus dictae t(er)rae Melissae

per t(er)ram infra(scripta)m et territorium.

T. de T. substituto per Portulano in dicta t(er)ra / t. de t. ordinario serviente di detta terra. Vi / notificamo come l’Ill.mo S.r Conte di Melissa tiene Pri / vilegio per la Portulania per terra della t(er)ra di / Melissa, e terr.o E perche sono infiniti cittadini, et / habitanti in essa che teneno occupate molte strade / e luoghi publici contra la forma de Capitoli, e decreto / della Reg.a Cam.a della som.a Per questo ordinamo à / Voi p.tto serviente, e commandamo ch’al recevere / della p(rese)nte vi debbiate conferire nelli luoghi soliti / e consueti della detta t(er)ra dove publicarete l’infr(ascript)i / Capitoli, e tutte le pene in essie contente.

Im p.s s’ordina, e commanda à tutti, o qualsivoglia per / sona di detta t(er)ra che fra termine di giorni quattro / debbino sfrattare, et annettare tutte le vie publiche / et quelle non occupare in modo alcuno, e debbiano / roncare tutte le sepe, e frasche, impedenti le vie publice / acciò possano liberam.te  e commodam.te per quelle passare

(f. 16)

et pratticare carra e salme ad arbitrio de chi ci vorrà passare / e quelle tenere continuam.te nette, acconcie, e roncate per / la commodità p.tta non fando il contrario sotto la pena d’onze IV.

2. Item s’ordina all’Un.tà et ho(min)i di essa che debbiano acconcia / re tutte le vie, Ponti tanto di fabrica, quanto di legname, schia / fe, laghi, passi, e luoghi publici e guastati per quanto si / estende lo terr.o di detta t(er)ra, acciò li negotianti possano com / modam.te pratticare per incumbere così al serv.o de S.M. / sotto le pene p.tte d’applicarsi, et exigersi ut supra. Verum / si sono Ponti, ò schiafe per ragione delle q.ali s’exigersi al / cun deritto dalli Patroni di essi, in tale caso non sia obli / gata l’Un.tà a far l’acconcio p.tto, ma li Patroni prin / cipali delli Ponti, e schiafe sotto lo termine p.tto.

3. Item s’ordina, e commanda à tutti, e qualsivoglia nobili, / et ignobili di qualsivoglia stato, grado, e conditione / si sia commorante, et habitante in essa che havessero occu / pato strade, ò altri luoghi publici infra lo termine p.tto / le debbiano tornare à pristino, altrim.te s’exigerà / la pena sop.ta inemissibilm.te e pretendendo alcuni / di essi che legitimam.te habbino potuto farlo debbia / comparere, et allegare le ragioni che pretende, e ciò / s’intenda senza derogatione, ò diminutione delle / pene imposte, constitut.i cap(ito)li e Prag.te del p(rese)nte Regno.

(f. 16v)

4. Item s’ordina, e commanda che li Patroni delle / massarie, e territorio della detta terra, li quali / stanno iux.a la via publica siano obligati sotto / la pena p.tta far coltivare le lor massarie, e terri / torii di maniera che per detta cultura non si / venghi ad occupare la via publica, et impedire / lo transito di viandanti.

5. Item s’ordina, e commanda à tutti, e qualsivoglia per / sona ch’havesse trovato thesoro d’argento, oro, ò / moneta di qualunque sorte di metallo lo debbia / e ha tenuto revelare infra lo termine p.tto acciò / havuta la notitia p.tta se ne possa dare notitia, et / informatione alla reg.a Cam.a della Sommaria, e chi / non lo revelerà sia castigato di persona, et altra / pena riserbata ad arbitrio di detta reg.a Cam.a / notificando che q.este tale persone che n’havessero / notitia, e che l’accuseranno guadagneranno la / quarta parte, e ne saranno tenuti secreti e / chi non lo farà incorrerà alla pena ad arb.o / della detta reg.a Cam.a.

(f. 17)

6. Item s’ordina, e commanda à tutti, e singoli fabricatori / commoranti, et habitanti in detta terra che nessuno di loro / per se, ne per altra interposta persona ardisca ne pre / suma mutare cantoni in nessuna casa che stia per ca / scare, ne suppontarla, ne rumpere mura per far Porta / nelle strade publice senza darne prima notitia al S.r / Mastro Portulano, ò al suo m.co substituto sotto pena di / carlini quindici.

7. Item s’ordina, e commanda che nessuno possa, ne presuma / senza exp.ssa licenza piantare colonne, ne pali in luogo / publico, ne fare scale ch’exceda lo dovere e standoci / fare buttare in terra inteso pero ogn’uno che ci pretende / interesse.

8. Item s’ordina, e commanda che nessuno presuma buttare / ne fare buttare monnezze, ne altra sorte de ribalderia / in le strade e piazze publiche, ne fare scaricare terra / sotto pena d’un d.to.

9. Item s’ordina et commanda che nessuno possa tenere / travi, ne tavole, catene, ne corde in luogo publico / sotto pena d’un docato, eccetto si se tenessero corde / d’una finestra à l’altra per spandere panni, ò / vero travi per suppontare alcuna casa che mi / nacciasse rovina, finche fra termine conveniente / se reparasse.

(f. 17v.)

10. Item s’ordina, e commanda che nessuno possa levare / mattonata, ne siligata in luogo publico sotto pena / di carlini cinque ut sup.a.

11. Item s’ordina, e commanda che nessuno possa pasti / nare in luogo publico nessuna sorte de frutti, et ar / bori sotto pena d’un docato ut sup.a.

XII. Item s’ordina, e commanda che debbiano acconciare le vie / publiche che stanno a canto le loro terre, e possessioni per / quanto s’estendono sotto pena di carlini quindici, ne / meno rompere t(er)re per fare via publica per utilità di / qualsivoglia.

XIII. Item s’ordina, e commanda che nessuno possa far fosso / alle terre loro à canto la via publica à canto la via / publica sotto pena di carlini quindeci eccetto si detto fossato / si facessero dala banda di dentro loro possessioni, e quelle / che fossero fatte fra termine di sei di le debbiano tor / nare à pristino.

XIIII. Item s’ordina, e commanda che nessuno si possa accostare / à seminare à canto le mura della terra sotto pena d’ / onze quattro declarando che q.esto s’intenda delle semine / che si facessero publice, ò vero alli fossi della terra.

(f. 18)

XV. Item s’ordina, e commanda che tutte le robbe, e / bestiame che si troveranno disperse, le debbia pigliare / lo p.tto S. M.o Portulano ò suo m.co substituto con far no / tam.to da chi si piglia in che giorno e mese, e delli segnali / et essendoci lo Patrone con li segnali merchi veri, e / prove licite le debbiano rendere pagandoci la spesa / altrim.te li tenga, e ne doni aviso alla reg.a Corte.

XVI. Item s’ordina, e commanda che nessuno possa fare chia / vica de monnezze, ne fare Private in luogo publico / sotto d’un docato.

XVII. Item s’ordina, e commanda che nessuno possa pigliare Pietre / ne Arena, ne mattoni in li fossi della terra ne in le / strade publiche, e piazze del suo distretto sotto pena / d’un d.to.

XVIII. Item s’ordina, e commanda che ogn’uno debbia roncare / le sepe cio è delle strade publice, e delli vicoli per / interesse delli viandanti.

E non si faccia il contrario, ne nessuno delle p.tte faccia / il contrario per quanto hanno cara la gratia della / Reg.a M.ta e pena in detti capitoli contenta. Data / in Melissa adi 21 del mese di Giugno 1578.

Melissa Chiesa dell'Udienza

Melissa (KR), chiesa dell’Udienza.

(f. 18v)

Forma di com.e de Vendita

de la Baglia

Don Annibal Campitello

Honorabili Viro T.

Cum per nostrum Aerarium de ordine nostro Baiuliae / officium conductum sit T. de t. cui candela extincta / in ultima licitatione remansit pro d.tis 420, et cum ipse / sit idiota, et non possit ea, quae de iure sunt, rectè / iudicare Visum est nobis pro nostrorum sudditorum / maiori regimine Iudicem in dicto officio destinare / Confisi igitur de tui fide, legalitate, integritate, et / sufficientia de quibus experti fuimus Te p.tum .T. / Iudicem Baiuliae in terra n(ost)ra M. pro p(raese)nti anno facimus / constituimus, et fiducial(ite)r ordinamus. Mandantes tibi / propterea quatenus receptis p(raese)ntibus dictum off.m apud te / diligenter assumas, illudque studeas fidel(ite)r exercere. / Concedentes tibi in praemissis et circa praemissa cum de / pendentibus, et emergentibus ab eis, et uno quoque eorum / annexis, et connexis omnem potestatem ad dictum off.m

(f. 19)

exercendum, Iuridictionem ministrandi iustitiam, cognitionem / omnium causarum civilium, easque decidendo, decretando, et sen / tenziando usque ad finalem, et executivam sententiam inclusive / in his t(ame)n quae non excedunt triginta carolenos, in quibus vo / lumus quod ViceComes n(oste)r non se intromictat etiam quod sit ad instantiam / partis requisitus. Concedimus et poenas obligationum et / Mandati in quibus damus authoritatem, et Iurisdictionem / componendi, condennandi, cassandi, liberandi, carcerandi, et / exequendi iux.a formam iuris, stilus, et consuetudinis curiae / ordinariae terrae .N. parte t(ame)n satisfacta, et concordata, et / iux.a iux.a formam capitolorum dictae Baiuliae tam novae, quam / veteris capitulationis apud nos existentium. Volentes / propterea ne provisiones aut aliae causarum expeditiones / te inconsulto fiant easque factas, aut faciendas cassamus / irritamus, et annullamus tamquam nullius roboris / valoris et efficaciae. Mandantes in super Cap.o, Cam.rio / Sin.co, electis, Uni.ti, et ho(min)ibus t(er)rae p.tae quocumque inspecto tenore p(raese)ntium / te in dictum off.m recipiant pariter et admictant, ac prestent / auxilium, et favorem pro ut à te requisiti fuerint, et / contrarium non fiat pro quanto gra(ti)am n(ost)ram charam habent / In quorum fidem, et testimonium has p(raese)ntes fieri fecimus / et mandavimus n(ost)rae manus subscriptione, et maioris n(ost)ri / sigilli impressione munitas Datum.

melissa chiesa dell'udienza940

Melissa (KR), chiesa dell’Udienza.

(f. 19v)

Copia delli Capitoli della Baglia fatti per il quo.m Gio Batt(ist)a

Campitello Barone di Melissa p.o di q.esto nome extratta

per mano di Not.o Gioanni Vento da Catanzaro dall’

originale ch’era in potere di Don Cesare d’Ayerbe d’

Aragona nell’anno 1549

Imp.s l’excellente s.r Barone concede à Marino de consulo, e / compagni tutta la ragione della Doana, da exigersi dalli fuorastieri di / tutto quello si vende à ragione di grana 18 per onza.

(a margine: Doana / e se quello stà comprato / à tempo d’uno Baglio s’ / avesse ad extrarre / à tempo d’un altro / baglio allora oltre la rag.e / della doana la si pagherà / l’exitura al novo ba / glio)

2. Item le concede la ragione, e pena del Prato del taglio / cio è uno carlino per bestia somerina.

3. Item tutte Bestie che si piglieranno in detti Prati siano tenuti, e / debbiano pagare tarì uno per Patrone reservato Pecore Capre / e porci li quali siano tenuti pagare due grana per bestia.

4. Item la ragione delle fide tanto delli cursi come delli comuni / delle Montagne, cioè quando è Glianda detto compratore / non ci possa fidare, ma quando non è ghianda ci possa fidare.

5. Item la ragione delli cursi di detta Terra, che s’habbia de pagare / grana cinque per bestia, reservato pecore, capre, e porci, li q.ali / habbiano de pagare grana due per bestia, e che detto com / peratore possa fidare in detti cursi, Vacche, Bovi et giomente / et entrato che sarà il mese di Marzo bestie d’ogni pelo.

6. Item tutte le difese se faranno, e sono fatte per la corte / et per la terra si paghi tarì uno per patrone cioè per / pigliata (reservate pecore, capre e porci, li q.ali habbino da / pagare grana due per testa, e delle bestie grosse il Citta / dino un’tarì, et il fuorastiero carlini quindeci, ò la

(f. 20)

ragione della disfida ad elettione del Comperatore.

7. Item la ragione del Campo, ciascuna Bestia si ce piglierà ha / bbia da pagare tarì uno per pigliata, e li fuorastieri carlini quindici per patrone reservato capre, pecore / e porci siano tenuti à pagare grana due per Bestia.

8. Item li concede tutte la ragioni delle finaite di tetta terra.

9. Item tutti li censuali siano, et habbino d’essere del detto Com / peratore.

10. Item la ragione delli Palagii cioè Bagliationi habbino da / pagare grana cinque per Bestia reservato capre, pecore, e / porci, le quali habbino da pagare grana due per bestia / imperò dopo saranno bagliate habbino tempo vinti / quatt.hore di pentirle.

XI Item che detto Compratore sia tenuto guardare tutte le difese, e / Prati diligentem.te e quello bestiame si ce piglierà, la pena / sia di detto comperatore durante lo mese d’Aprile, quale pe / na s’haverà d’intendere tarì uno per patrone, reserva / to capre, pecore, e porci, li quali siano tenuti pagare gra / na due per testa.

XII Item tutte quelle persone che faranno Massaria dentro lo terr.o di Me / lissa debbiano, e siano tenuti di far l’Aire dentro lo detto terr.o / e chi farà lo contrario perderà la Massaria, e quelli che faranno / Massaria dentro detto tenimento per quante para di Bovi / faranno, habbino da pagare cinque carlini per paricchio / per l’Aratro.

(f. 20v)

13. Item che li Baglii siano tenuti di venire ogni Domenica / à scrivere tutte le pigliate havranno fatto tutta la semana / e chi farà lo contrario accascherà alla pena di carlini quin / deci per ciascheduno che mancherà.

14. Item che tutti li Baglii siano tenuti, e debbiano andare ogni / sera alla casa dello comperatore, e chi farà lo contrario sia tenuto alla pena d’un’tarì per ciascheduno.

15. Item che ex.te s.or Barone possa vendere qualsivoglia sorte / di bestiame, e quelli che comprano non siano tenuti / ne debbiano pagar Doana.

16. Item tutte le pigliate si faranno à persone fuorastiere nelle / Difese siano tenuti pagare quindeci carlini per Patrone / ò la ragione della disfida ad elettione di detto Comperatore.

17. Item che quando li Baglii faranno reprisaglia alli cittadini / che l’habbino da fare in presenza di testimonii à qual / sivoglia Difesa, e Prato, e quando non ci saranno testimonii / trovandosi lo Patrone dello Bestiame l’habbia de dare / lo pegno, e quando facesse resistenza, ne possa menare / lo Bestiame, e ch’il Baglio che piglierà detto Bestiame / avanti che lo scriva sia tenuto rivelarlo al Patrone di detto / Bestiame, e che lo Baglio habbia credito che l’have reve / lato, e che il Patrone di questo se ne pocza agiutare / fra termine di quindeci giorni dopo detta revelatione.

(f. 21)

18. Item quando lo sig.or Barone farà mettere lo bestiame alle Difese sue / ò vero Prati è preservato se c’è altro Bestiame habbia d’essere / franco, e non ci possa essere pigliata per li Baglii.

19. Item vuole il p.tto Ex.te s.or Barone che tutti forastieri habiteranno / alla terra di Melissa siano tenuti pagare la fida a detto compra / tore, e non accordandosi siano tenuti alla pena di quindeci carlini.

20. Item vuole detto ex.te s.or Barone che nessuno della p.tta terra di Me / lissa pocza vendere nessuna sorte di robbe cioè intendendosi dove / entra Doana à forastieri, et alcuno fando lo contrario sia tenuto / pagare la pena di carlini quindeci sentendosi che quelli vendono / habbino di cercare licenza al detto Compratore. (a margine: doana)

21. Item tutti quelli che faranno carne habbino tempo 24 hore di / pagare, ò revelare al Compratore lo scannaggio, e fando lo / contrario sia tenuto pagare la pena de quindeci carlini / al detto Comperatore, e del detto scannaggio se paghi un / carlino per bestia grossa, e quattro tornisi per Porco, et altre bestie minute salvo quelle che non sono dell’anno ò / della metà. (a margine: scannaggio)

22. Item che nessuno sia che venessi à vendere bestie piccole cioè come / sono capre, Pecore, Porci, et altri simili a q.este sop.tte bestie / e che vendendole a quarto l’habbia, e sia tenuto vendere / a grana cinque lo quarto, e fando lo contrario siano tenu / ti, e debbiano pagare la pena de quindici carlini al / detto Comperatore. (a margine: vender carne a quarto)

23. Item che ciascuno che vende carne a pezzi vuole l’exc.te

(f. 21v)

Sig.or Barone sia tenuto cercar licenza al detto Comperatore e / che l’habbia da vendere ad un tornese lo pezzo, e fando / lo contrario sia tenuto, et incorre alla pena di carlini quindeci. (a margine: carne a pezzo)

24. Item vuole l’exc.te sig.or Barone che ciascheduno fuorastiero venisse / à vendere robbe a detta terra che non sia tenuto pagare nessuna / cosa intendendosi la Domenica siano franchi, ma l’altri / giorni vuole (benche feste siano) habbiano da pagare, e / non pagando incurrino alla pena di perder la robba ò quin / deci carlini sono tenuti pagare intendendosi poi poi quelli por / tano la robba à vendere, ma quelli tali che caccieranno / robba da detta terra siano tenuti pagare tanto le Domeniche / come ogn’altro giorno della semana, e non pagando, o / non ne dando notitia al Comperatore siano tenuti pagare / la pena di quindeci carlini.

Io Gio Battista Campitello aff.o li re(troscri)tti capitoli

a p.o di sett.e 1549.

25. Si vende la baglia con tutti li re(troscri)tti capitoli e de più se concede / ch’à fuorastieri t(antu)m li Baglii habbino di havere fede / senza che ce siano testimonii.

26. Il Baglio sia tenuto guardare e far guardare tutte Difese / Cursi e Prati dell’ecc.te Sig.r Barone sotto pena d’onze / XXV nemmeno possa fidare alle sop.tte Difese.

Io Gio: Batt.a Campitelli

(f. 22)

27. Item vuole l’exc.te S.or Barone che tutte le pigliate farà lo Comperatore / della Baglia, ò Baglii suoi trovando che tagliano cerza / siano tenuti pagare quindeci carlini à detto Compratore, e / che lo Cap.o della terra non c’habbia nessuna cosa. E tro / vando tanto detto compratore come li Baglii huo(min)i che / tagliano dal piede dette quercie siano tenuti venire e / darne querela al detto Cap.o affinchè lo Cap.o proceda secon / do l’ordine delle Prag.ce e che il detto Comperatore pure / c’habbia li quindeci carlini e pigliando detto Cap.o / l’huomini che tagliano le quercie proceda secondo / l’ordine della Prag.ca senza darne al Comperatore niente.

Gio Batt.a Campitello

P(raese)ns copia extracta fuit à suo proprio originali (ut appa / rebat) existente in posse Ill.mi D. Don Cesaris d’Ayer / be de Aragona licet manu aliena t(ame)n collationata / per me Not.m Ioannem Ventum Civ.tis Catanzarii / concordat salva meliori collatione ideo me sub / scripsi solitoque signo signavi. Locus signi

melissa933

Melissa (KR).

 

(f. 22v)

Capitoli aggionti alla giuridition della Baglia

1. Item concede l’Ill.re sig.or Gio: Maria Campitello Barone di / Melissa oltre la Capitulatione vecchia allo Baglio seu / comperatore la cognitione di tutte cause civili limitata / t(ame)n da trenta carlini à bascio inclusive, nelle quali vuo / le che lo Cap.o della terra non si debbia intromettere etiam / richiesto con instanza di parte, ma che di quella cono / sca il detto Baglio ò compratore ut supra dandole in / praemissis la giuriditione d’amministrar giustitia / alle parti che la domanderanno condennando, ò / absolvendo come sarà di giustitia.

2. Item detto Ill.re S.or Barone concede pure al detto Compratore / seu Baglio nella cause p.tte civili t(ame)n da trenta carlini / in bascio tutte le pene d’obligationi, pene di mandato / e quelli che ci accaderanno accusati, ò che s’accu / seranno dal di innanzi di loro amministratione / nelle q.ali li concede autorità, e giuriditione di com / ponere condennare, cassare, liberare, carcerare, et / exequire iuxta la forma della ragione, stilo, et uso / della corte ordinaria della terra di Melissa (parte / t(ame)n satisfacta et concordata). Declarando che la pena del mandato è d’un tarì.

(f. 23)

3. Item Concede detto s.or Barone allo detto Baglio seu compratore / ut supra tutte le pene di danni dati, nelle quali non vuole / che civilm.te si vada per giustitia dalle parti alla corte / del Cap.o ma di detto Baglio, et andando alcuno al Cap.o / per tal effetto vuole che non si proceda ma si rimetta / al Baglio, il quale habbia da fare giustitia a quel ch’ha / patito il danno, e si exiga la pena iux.a lo solito della / corte, e terra di Melissa, salvo quando de danno dato / si facesse querela di violentia criminal(ite)r ch’in tal / caso proceda il cap.o.

4. Item vuole detto Ill.e S.or Barone che la corte di detto Baglio nelle / cause p.tte s’habbia da bannire, e reggere la mattina à / buon hora per non impedire la corte ordinaria, e non ad / altro tempo, e che lo M.o d’atti ordinario della corte serva / medesimam.te al detto Baglio seu Compratore nel fare dell’ / atti exigendosi sue ragioni, et emolumenti iux.a lo solito. / E similmente il Serviente ordinario serva al detto Baglio / nella sua corte, E quando lo Baglio seu compratore se vo / lesse servire per serviente d’alcuno de’ suoi Baglii per / bannire la corte, commandare, ò per altra executione / e servitio di sua giuriditione lo possa fare à suo arbitrio.

(f. 23v)

5. Item vuole detto Ill.re s.or Barone che lo Cap.o della terra in nessu / no modo nelle cause p.tte s’intrometta, ma lassi administrare / liberamente giustitia al detto Baglio, ò Comperatore, salvo / quando le parti se sentessero aggravate per alcun modo dal / detto Baglio ricorressero al Cap.o e questo via gravami / nis vel nullitatis ch’in tal caso vuole che la causa del / gravato conosciuto l’aggravio, ò nullità per lo cap.o s’avoca / e resti alla corte di detto cap.o una cum li soliti emolumenti / e pene ch’in q.esto caso ne privamo al detto Baglio, e le / reintegramo alla giuriditione di detto Cap.o et non al(te)r, nec / alio modo.

6. Item vuole detto S.or Barone che quando nella corte di detto Baglio / ò Compratore accadesse via notorii annotarsi alcuno per / dommandar giustitia inreverentem.te ò per parlar discor / tese e senza rispetto della Corte in questo caso fatto anno / tatione perche sumus in delicto puniendo arbitrario, et / sic sapit criminalitatem sia il detto Compratore tenuto / remettere l’arrestato ò condennato che sarà al Cap.o / della terra perché in questo caso le concedemo tutta la / giurid.ne et vices sine quibus ad talem condennationem / devenire non potest, e delle pene che s’exigeranno dalli / annotati di q.esto modo non habbia il detto Compratore / cosa alcuna, ma si exigano per detto Cap.o e si scrivano / nel libro delli proventi della Corte.

(f. 24)

7. Item concede detto s.or Barone al detto Baglio ò compratore / la pena d’un carlino iux.a la forma dello rito della Vic.a da / exigersi da tutti quelli che tenendosi corte parleranno non / dommandati nelle cause d’altri ò che toccheranno la Ban / ca mentre da detto Baglio si tenerà corte.

8. Item vuole detto sig.or Barone e concede a detto Baglio seu / Comperatore ch’ad instanza de parti possa far mandato / alli Dannificanti che non vadano à dannificare le posse / ssioni, e seminati de chi lo dommanderà, et in detto man / dato imponer pena de quindeci carlini, ò di quattr’onze / à loro arbitrio, intendendosi che della pena di quattr’ / onze non si possa exigere eccetto la ragione d’un carlino / per d.to e similmente ad instanza de parti fare banni / dello medesmo modo.

Gio Maria Campitello

Item supplica d.a Uni(vers)ità, et huomini di essa, che si degni / d.o sig.r Barone concederli, che non siano tenuti ponere li / sei baglivi ad esercitare la Bagliva di d.a Terra, e che / l’abbia a far bandire, et plus offerenti venderla, e pigliar / si il prezzo, e che d.a Uni(vers)ità, et huomini di essa non siano tenuti à ponere d.i Baglivi, et ancora d.a Università non sia / tenuta ponere con ser.zi. Ni contentamo, che detta Bagliva non / si debba stare ad affitto, come si costumava in tempo della / felice memoria di nostro Padre, ma Annuatim, si debbia vende / re per la Corte plus Offerenti, et danti ad incantuum delli miei

(f. 24v)

Erarii, e cossì ordinamo al d.o nostro Erario, che al tempo con / gruo la debba far bandire, e venderla, e liberarla plus offerenti / debitis subbastationibus praecedentibus: Verum volemo, che per le / servitù di nostra Corte, et Officiali, la d.a Università sia tenuta / donare i soldati necessarii anno quolibet.

Gio: Maria Campitello

melissa937

Melissa (KR).

(f. 25)

Pandette dell’atti della corte di Melissa

Imp.s se paghi al M.o d’atti per qualsivoglia atto d. 0.0.2.

Per ogni citatione e Mandato ad instanza di parte

grana cinque al capitanio, et grana cinque al M.o d’atti d. 0.0.10.

Se paghi all’executorio spedito sopra oblig.ni ò Instr.o

ò sopra mandato un carlino al M.o d’atti, e duoi al Cap.o d. 0.1.10.

Se paghi per ciascheduna presentata di comparsa

due grana quando c’è il commisso che s’intimi

la parte, ò lo coadiutore della corte sette grana

al M.o d’atti, et un carlino al Cap.o d. 0.0.17.

Se paga per Decreto interlocutorio cinque grana al

M.o d’atti, et un carlino al Cap.o d. 0.0.15.

Se paga per Decreto diffinitivo un carlino al M.o

d’atti, e duoi al Cap.o d. 0.1.10.

Se paga per presentata di memoriale spedito dal

Sig.or Conte un carlino al M.o d’atti d.0.0.10.

Se paga un carlino di presentata al M.o d’atti per cia

scheduna prov.e della reg.a Aud.a ò della gran

Corte della Vicaria, ò Instr.o o Capitoli matrimonia

li che si presentano in corte d. 0.0.10.

Si paga quando passano cinque articoli un carlino

per testimonio al M.o d’atti d. 0.0.10

(f. 25v)

Si paga quando sono cinque Articoli in giù due grana per

testimonio al M.o d’atti, et il p.o testimonio un carlino d. 0.0.10.

Si paga de copia de Reperti grana duoi al M.o d’atti

per foglio d. 0.0.2.

Si paga per habilitare il carcerato a pleggeria duoi car

lini con farci tutti l’atti cioè la presentata

della comparsa che sia ad meczo in pleggeria, l’In

timatione del coadiutore della corte, e che sia

intimata la parte, e stendere la pleggeria un

carlino al Cap.o et un’altro al M.o d’atti d. 0.1.0.

Si paga quattro tornesi d’obligatione, e cinque

grana di copia d. 0.0.7.

Si paga al M.o d’atti un carlino de citatura per qual

sivoglia scrittura come passa l’anno d. 0.0.10.

Si paga al M.o d’atti un carlino per pigliar la copia

della presentata scrittura trovata pass.o l’anno d. 0.0.10.

Se paga al M.o d’atti un carlino per d.to quando se

transige l’Inquisito per la corte ultra l’atti fatti d. 0.0.10.

Si paga alla corte un carlino per docato di pena d’

obligatione Instr.o ò Mandato quando è accusa

ta per lo creditore d. 0.0.10.

Item per qualsivoglia atto di Fuorastieri un car

lino per ciascheduno d. 0.0.10.

melissa938

Melissa (KR).

(f. 27)

Forma d’Alberano e Salvaguardia

Noi Don Anibal Campitello Conte di Melissa, Signor della / città di Strongoli, e Cap.n di cavalli leggieri della nuova / militia del Repartimento di Cotrone. Per lo p(rese)nte Albe / rano sotto fede, e parola di cavaliero prometto piena, et / verissima sicurtà al t. dela n(ost)ra t(er)ra di Melissa di / poter venire liberamente in q.esta […] e nel me / desimo luogo commorare, stare, e trattare qualsivoglia / negotio per se, e per altri come meglio le piacerà sen / za darli, ne farli dare impedimento alcuno, e circa / li delitti commessi, e precit.i circa il t. …. / che si pretende ch’in modo alcuno ne sia punito / e così ancora sotto la medesma fede, e parola prometto / che tanto mentre starà e dimmorerà qui in detta t(er)ra / o per suo territorio quanto havendo da ritornare a t. / …. che non sia ne quà ne nel camino / o in nessun delli luoghi che si fermerà pigliato ò / fatto pigliare da soldati, commisionati, ò altri off.li / regii ò di Baroni, ne da nessuna altra persona / carcerato ò di qualunque altro modo sotto nessuno

(f. 27v)

titolo, ò colore retinentia occasione, ò mor[…] / lui, le sue robbe, e di sua moglie, […] E per / maggior efficacia di detto Alberano volemo che / in esso si ce possano includere e continere tutte / e qualsivoglia clausole, le q.ali per piena, efficace / e sufficiente sicurtà in venire, stare, e ritornare / […] oportune che tutte s’hab / biano per incluse. Nella cui fede e testimonio / havemo fatto scrivere la p(rese)nte dal n(ost)ro secretario / firmata de n(ost)re proprie mani e sogellata dal / n(ost)ro sogello. Volendo che sia valitura per giorni / …. Data in Melissa a di

Loco del sogello Il Conte di Melissa

melissa941

Melissa (KR).

(f. 28)

Forma di minuta del maritaggio d’una figliola l’anno

a farsi nel giorno di S. Pietro, et Paulo a 29 di Giugno

conforme il legato del Conte Gio Batt(ist)a.

In n(ost)ri Iudicis notarii et inf(rascripto)rum testium p(raese)ntia personal(ite)r con / stituti t. t. coniuges asserverunt qualiter in matri / monio contracto inter ipsos. Don Anibal Campitellus / ad p(raese)ns Comes huius t(er)rae filius, et heres q(uondam) Io(ann)is Baptistae / Campitelli vigore legati per dictum q(uondam) Io: Baptistam / facti in eius ultimo testamento de maritanda q.oli / bet anno in die s.ti Petri una Puella cum dote d.torum / viginti, ipsi coniuges p.tti receperunt, et manualiter / et de contanti habuerunt de bona, et usuali moneta / huius regni d.tos viginti a p.tto D. Annibale filio / et haerede ut sup.a vigore p.tti legati exceptioni / p(rese)ntial(ite)r non numeratorum cum iuramento renunziantes, et / ideo liberaverunt, quietaverunt, et absolverunt p.tum / d(omi)num Comitem ab obligatione, et nexu solvendi in p(rese)nti / anno legatum p.tum et maritandi pauperem unam / ac fecit eidem Comiti p(raese)nti per Aquilanam stipulationem / pactum de ulterius non petendo, promittentes habere / ratum omni futuro tempore et p.tus t. maritus ut / sup.a promisit bonos facere dictos d.tos viginti, et in casu

(f. 28v)

restitutionis restituere obligando se ad p.ta her.s et / omnia bona sua p(raese)ntia, et futura, mobilia, et stabilia / iura, et actiones cum const.e praecarii, et pacto de / capiendo, et quod in casu p.to p(raese)ns Instr.m pro conse / cutione d.torum ducatorum viginti possit exequi et / accusari pro liquido s(ecundu)m formam laudabilis ritus / mag.r Curiae, et omni alio m.ri modo pro quibus omnibus.

(f. 32v)

Forma di Patente di Cap.n à guerra.

Ph(ilipp)us Dei gr(ati)a Rex

Carlo Spinello

Gio: Batt(ist)a Campitello Conte di Melissa

Per quanto semo conferiti in q.este Prov.e per com.e di S. E. / alla custodia delle marine di esse per l’avisi si sono tenuti / e tengono che l’Inimico comune quando non caccierà arma / ta grossa per lo meno manderà buon num.o di Vascelli con in / tento di giontar con essi non solamente q.elli, li q.ali tengono le / guardie, di suoi confini, e sua costa, ma ancora li Va / scelli che son governatori di Algieri, e Tripoli, et altri presidii / di Barberia, perche q.esti tutti possono far danno alli stati / del Rè N. S., e particolarmente in q.este Prov.e per esser più / a mano dell’altre. Et essendono di necessario nominar / persona di qualità, confidenza, diligenza, et experienza / che s’opponga al nemico comune con tutte le forze pos / sibili affinche si procuri evitar li danni che forse / potessero fare. E sapendono che’n la persona del / T. …. concorreno q.este, et altre buone qua / lità, e parti, e che s’occuperà in q.esto carico con q.el / pensiero, Zelo, e valore che sempre hà mostrato in l’

(f. 33)

l’altre occasioni alli servitii di S. M. C. che darà in q.esto qual / buon conto ch’in lui se confida Non possendomo di persona / noi essere in tutti li luoghi di dette Prov.e et essendono di / necessario lasciar come s’è detto persona di confidenza / nella t(er)ra di Melissa stendendosi da Cotrone a Rossano / terr.i e convicini che tenghi pensiero sbarcandone detti / nemici opponersi affinche non se disturbino i populi. / Pertanto con la p(rese)nte vi eligemo n(ost)ro luog.te con l’istessa au / torità, preminenza, prerogative, e facultà ch’à noi son / state concesse da S. E. ordinando mo à tutti off.li magg.ri / e minori, Baroni di Terre sin.ci, eletti, Uni.tà et ho(min)i delli / lochi p.tti che per tale vi tenghino, e reputino, e ch’ i v(ost)ri / ordini obediscano, et osservino come fossero i n(ost)ri propri / che per test.o di q.esto s’è fatta la p(rese)nte sott(oscritt)a di n(ost)ra ma / no signata dal n(ost)ro sogello, e referendata dal n(ost)ro / sec.o.

Data in …. a di …. 1594.

melissa castello936

Melissa (KR), ruderi del castello.

(f. 33v)

Com.e di Capitan di campagna per lo stato

Don Annibal Campitello

Mag.co Viro …. n(ost)ro fideli car.mo. Dovendo per il buon / serv.o d’Iddio di S. M. e n(ost)ro haver diligentiss.a cura di tener la / campagna del n(ost)ro stato sicura di invasioni d’assassini, latri, banniti / e publici delinquenti, et malfattori acciò ogn’un possa liberamente pratticare / e caminare senza timore alcuno per le n(ost)re città t(er)re e territorii : E conascen / do in Voi ogni fideltà, diligenza, et attitudine che nell’altri ufficii havete / exercitato con buona sodisfatt.e de tutti : Pertanto c’hà parso con la p(rese)nte / crearve, eligerve, e deputarve da quà innanze fin a n(ost)ro beneplacito n(ost)ro / capitan di Campagna, assegnandovi sei soldati in v(ost)ra comitiva, ch’ / assistano apposto di Voi et exeguano, et ubbidiscano li v(ost)ri ordini, come / li n(ost)ri proprii. Dandovi, et concedendovi ogni ampla potestà tanto / in andar armati di tutte sorte d’armi de tutte sorte d’armi, quanto in / andar in persecutione delli detti banniti, e delinquenti, quali pigliando / tenerete in buona custodia, conducendoli cautamente carcerati nelle / n(ost)re carceri della città di Strongoli ò t(er)ra di Melissa secondo a voi parrà / più spediente, e commodo, che con q.esta or.mo a tutti n(ost)ri ufficiali, Guber.ri / Viceconti, Cap.i, sin.ci, eletti, mastrogiurati, Cam.rii ho(min)i et altri del reg.to et / Città e t(er)ra p.tta che per tale vi debbiano tenere, trattare, e reputare / e dare, et far dare ogni ogni aiuto e favore conforme da Voi sarà / ricercato e providerve di stanze, strame, e letti, et ogn’altra cosa / al vitto necessario gratis per una sera t(antu)m. Non fandose da ness.o il / contrario.

Avvertim.to

Nella città di Strongoli stante li privilegii di Bisignano può il Patrone / far ampliss.e com.i a cap.n seu caporal de campagna, et andar armati / di tutte sorte d’arme, e però non si restrinse detta com.e ad’uso non / prohibito dalli regii banni.

(f. 34)

Elucidationi sop.a li capitoli della Baglia per maggior intelli

genza de tutti.

Della raggione della Doana toccata sop.a al cap. p.o.

1. Se concede al Baglio la ragione della Doana da exigersi dalli fuorastieri / di tutto quello che si vende alli detti dentro il Terr.o di Melissa à ragio / ne di grana dieceotto per onza come è il solito.

E si quello s’è comprato à tempo d’un baglio s’havesse da extraere à tempo d’ / un’altro baglio che suole entrare al p.o di Sett.e alhora oltre la ragione della / doana hà di pagare la ragione dell’exitura al nuovo baglio conforme è / solito; però si fosse l’extrattione in tempo del medesmo non si paga, q.esto de / ritto.

2. Contra li fraudanti che saranno li cittadini ch’havendo venduto non son andati / al Baglio à rivelare la vendita ancorche l’havessero detto al Comperatore / ch’andasse a pagare il deritto. E questa pena sarà oltre quella che paghe / ranno similm.te li fuorastieri in carlini quindici, pagheranno ancora / li cittadini per non haverla rivelata.

Della fida toccata al Cap. 4.

3. Se concede al Baglio la raggione delle fide di q.esta maniera seguente videlicet / la fida sarà ad arbitrio del Baglio come si potrà ò vorrà accordare / con le parti che vorranno fidare havendo sempre consideratione al / modo e solito delli convicini. Pero il fidare s’intende nelle finaite / solamente per tutto l’anno, e da Marzo innanzi per tutto il Terr.o / fuor che nelli comuni dove il Baglio non può fidare in nessun / tempo li cui comuni son li seguenti videlicet

(f. 34v)

Comuni di Melissa Quali sono

Dalla Bocca dello Rù lo vallone à pendino, et escie à Cancilo : / da Cancilo al Varco dell’Umbri, e da là escie al Portio de Rayna / per la via delli Murani, e la via via fra la Roccella, e Mor / tari, e cala al Vallone di Passari, e lo vallone ad irto escie / alla bocca di Caliò e lo vallone ad irto escie alli Tre travi / e da là escie alle vigne delli Russi la via publica, la via / di Venderuca, et escie alla cona di Zia Mendonia, et escie / alla Scala delli Monacelli, e cala allo Vallone, e lo Vallo / ne ad irto, et escie allo portio delli Triscioli, e cala allo / Vallone, lo vallone a pendino, et escie alli grotti, e lo vallo / ne a pendino escie alla bocca dello Rù.

Il fidare si debbia intendere in herbaggio solamente cioè per / posser pascolare, ma non per posser seminare, riserbandose / q.esto alla corte comitale quando per exempio l’Erario / affittase Difese a persone forastiere per seminare, alhora / deveno tutti Affittatori fidare col baglio per quel tanto si po / tranno convenire et occorrendo che l’affittatori del Corso, ò / d’altri terreni volessero seminare in terr.o sen’habbia re / latione al s.r Conte e non all’Erario e conforme detto s.re / commanderà così s’exegua.

Si suol fidare l’Accetta dalli fuorastieri per allignar legna morte / nel terr.o per quanto si potrà convenire con le parti.

Si suol fidare l’aratro à q.elli fuorastieri che semineranno nel terr.o del / meglio modo che si potrà convenire.

(f. 35)

Delle Disfide

1. Se li concede la ragion dele disfide di q.esta maniera seg.te / la pena delle disfide alli fuorastieri sarà. Per ogni testa / d’animale giomentino ò somerina il doppio (a margine: che sarà un tarì di fida et un’altro de disfida) del vacchino per patrone / non comprendendosi li polletri ò stacche lattanti, ma q.elli / ch’han lasciato di lattare insino a duoi anni paghino per / ragione di meza testa, e de duoi anni in sop.a la testa in / tiera.

2. Per ogni testa d’animale bovino, ò vacchino un carlino de fida / (a margine: et un’altra de disfida) dal Cirò, Casobono, e santo nicola, di Strongoli cinque grana / di carfizzi otto carlini (perche altro tanto fanno pagar / à noi, e q.esto abuso fù introdutto da D. Mauritio Moles / Barone delli Cotronei nell’anno 1590 giache prima s’osser / vava conforme l’altre t(er)re convicine, e di ragione / non si può exigere perche non c’è impetrato il reg.o assenso) non comprendendosi li vitelli ò vitelle lattanti / quali non pagheranno cosa alcuna, e quelli ch’ han la / sciato di lattare insino alli duoi anni paghino per / ragione di meza testa, e di duoi anni in sopra come / Vacca.

3. Soggiungendo ancora ch’incaso si trovassero uno ò più Tauri / che non si potessero pigliare ò ritenere alhora fatti li debiti / banni per li convicini sapendosi dove è, ò non sapendosi / in tutti li convicini come Strongoli lo Cirò Casobono, e / Carfizzi possano essere da ogn’uno ammazzati con arme

(f. 35v)

e potendosi condurre che paghino la ragione delli bovi.

4. Dichiaramo che li cittadini no habbino de pagare altro che / quelle pene che saranno imposte per la corte della Baglia / ad instanza de parti precedenti però li debiti banni, ò man / dati personali che non habbino di dannificare con bestiame / le chiuse, possesioni, ò seminati de tali.

5. Nelli banni si suole imponere pena d’un’tarì, e così delli / mandati personali, et alle volte di quattr’onze, inten / dendosi un tarì per onza. Quale pena di quattr’onze / non si può fare a Marginate seu Mezate ma solo à seminati / e possessioni ancor che detto abuso fosse introdotto nella / baglia.

6. Si hà d’avvertire ch’oltre q.este pene di banni e mandati / essendosi fatto danno alli Seminati, Horti, Vigne e possessioni / d’altri dalli q.ali saranno stati accusati si debbia / apprezzar, e far pagare, et nelle Vigne à tempo dell’ / Uve mature che comincierà dal primo di settembre fin / che si finirà di vendegnare si ponno ammazzare / non solo li porci camporegii ma mannarini non por / tando il Mangone, il q.ale havrà di essere di nove pal / mi di canna, cioè tre palmi per pezzo, e portar / il quarto al s.or Conte, ò in absenza al s.r ViceConte.

(f. 36)

7. Il Danno apprezzato che sarà s’hà di pagare dal Guardiano degl’ani / mali insieme con la pena che sarà imposta alli seminati, Po / ssessioni, ò Vigne, ò Horti comforme li banni ò mandati, e / gli animali che si condurranno per tal danno carcerati non / s’habbino de liberare se prima il danno non sia satisfatto, o / almeno datosi pleggeria idonea di pagarlo ò come meglio / si potranno accordare col patrone.

8. Nell’oliveti banniti si impone la pena di carlini quindeci all’ / animali che le dannificheranno à tempo dell’entrata seu / carico ma non alle persone che de transito passassero per l’oliveti / salvo se fossero trovati cogliere il frutto d’esse, ch’alhora si può pro / cedere criminalmente de furto havendo però sacchi, Vertole, o Trastine.

9. Pigliandosi nel terr.o fuorastieri ch’allegnano legna morte dis / fidati pagheranno carlini quindeci per accetta, ma alle / gnando nelle quercie, et arbori fruttiferi s’exigerà / la pena ordinaria, e detta pena spetta al s.r Conte / e non al Baglio.

10. Se fossero trovati l’animali della corte che dannificassero nelli / seminati, Vigne, Chiuse, et horti de particolari si debbia ap / prezzare detto danno da Aprezzatori eligendi dalle parti / conforme al quale apprezzo sia tenuto il Guardiano / di detti animali. L’istesso s’habbia d’intendere / per l’animali di persone à noi non soggette come de / preiti, monaci, ò altri simili.

(f. 36v)

11. L’Uni.tà di Melissa hà di dar cinque Baglii al s.r Conte per serv.o / del Compratore di detta Baglia, li quali hanno di servire / una volta nel giorno della semana per uno, et il sabbato / hanno di servir tutti et il detto Compratore hà di dare / à ciaschuno cinque carlini il mese.

12. Li detti Baglii son obligati guardar tutte le Difese Prati / e Corsi tanto del Conte, quanto dell’Uni.tà e degl’animali / de’ cittadini che condurranno carcerati al Palo non se n’ / han di pagare cosa alcuna di menatura. Ma di quelli / de’ fuorastieri che troveranno disfidati loro tocca la car / nata cioè d’animali minuti come sono pecore, capre, / e porci, oltre la pena ordinaria, li quali hanno di pagare / grana due per animale al Compratore.

Della carnata

13. Si dechiara che la carnata nelle difese e Prati, non può farse altro / che del Baglio, e nelli luoghi particolari cioè seminati, Vigne / et Horti dalli Patroni portandosi però da essi il quarto al Sig.r Conte. / Ma di quella del baglio non tocca quarto al Conte, ma tutto / al Baglio pigliando ad elettion sua quel che meglio le parera / de tutto il gregge qual hà di passare il numero de diece.

(f. 37)

Forma di com.e di castellano della torre di Melissa

Don Annibal Campitello

Honorab. Viro N. n(ost)ro fideli. Complendo al n(ost)ro serv.o per guardia / della n(ost)ra torre, e marina di Melissa crear castellano che sia fi / dele, atto e diligente all custodia p.tta e confidati alla v(ost)ra / attitudine e diligenza, della qual più volte havemo fatto / esperienza : Pertanto c’hà parso per tenor di q.esta crearve / eligerve, e deputarve per un’anno cominciando dalla da / ta di q.esta e da là innanzi a n(ost)ro beneplacito nostro / Castellano con quella potestà solita a concedersi asse / gnandove della torre p.tta le chiavi, arteglieria, arme / e monitioni ch’in essa si troveranno, et insieme li / grani, orgi, fave, et ogni sorte di legume, e vini conforme si note / rà per l’inventario, del q.ale tenerete copia per una cau / tela, dandove e concedendove tutte le ragioni di / palagii, et ancoragi e lo ius degli animali che / si condurranno nel fosso di essa torre carcerati intercetti se / condo li capitoli della baglia con l’altri gagii, lucri, et emolumenti e per meliorarve con ma / gior effetto al serv.o p.tto vi stabilimo l’annua prov.e de d.ti / dudici da pagarsi terziatim dal n(ost)ro Erario ordinan / dovi con q.esta che debbiate assistere alla guardia p.tta / tanto di notte, come di giorno, corrispondere alli segni / e fochi dell’altre torre tirar pezzi in caso che nella

(f. 37v)

marina scoprirete Vascelli nemici acciò che li sudidi di / S. M. se possano salvare per li segni p.tti. Et acciò che le cose p.tte / habbino il suo effetto ordinamo, e com.mo a tutti n(ost)ri uff.li / Sin.ci, m(ast)ri giurati, et altri del governo che per citt.ni, habi / tanti, e commoranti che per tale vi trattino, e reputino. Non / si facci il contrario per quanto s.a ha cara la gr(ati)a n(ost)ra e / pena d’onze xxv. La p(rese)nte resti in v(ost)ro potere singulis / vicibus. Data.

melissa castello foto P. Pugliese944

Melissa (KR), ruderi del castello (foto di P. Pugliese).

(f. 38)

Licenza d’armi

Noi Don Annibal Campitello Conte di Melissa e sig.re / della Città di Strongoli per tenor della p(rese)nte facemo piena Fide / à chi questa spettarà Vedere, come mandamo à T. de T. nella T(er)ra, / ò …. con le s(ottoscri)tte genti al num.o …. del n(ost)ro stato per n(ost)ro serv.o armati / non però d’armi prohibite dalli Reggii banni, huomini de bene / non contumaci, ne delinquenti di Regia Corte, ne di Regii Tri / bunali; Per tanto essortamo à tutti e singoli off.li tanto Regii / come de baroni, che circa il portar di dette armi non li debbano / dare, ne far dare, fastidio et impedim.to alcuno, perche vanno per il p(redi)tto n(ost)ro serv.o / offerendoci noi altretanto di farvi casi simili. Nella cui fede / e testim.a havemo fatto fare la p(rese)nte per il n(ost)ro Secret.o firmata / di n(ost)ra prop.a mano, e suggellata del nostro solito / sugello. Data nel n(ost)ro Castello.

(f. 39)

Foma di com.e di Rationale

D. Annibal Campitello Conte di Melissa

Mag.co Viro T. de t. nostro fideli. Perche nel n(ost)ro stato sono alcuni / Erarii, fattori, Magazeneri, e Conservatori del n(ost)ro Patrimonio, et / altri ministri, et fattori delle n(ost)re entrate li quali han di dare / lucido conto del lor ministrato, e non hanno curato, ne curano / exhibir li lor conti in grave n(ost)ro danno e pregiuditio. Pertanto / confidati di Voi .N. che sete fidele diligente, et experto / et ch’altre volte vi havemo esperimentato in simil negotii / c’hà parso con q.esta commettervi ch’al ricever di essa vi de / bbiate personalm.te conferire nella terra .N. et in ogn’altro / luogo del n(ost)ro stato dove farete mandato penale al t. n(ost)ro / Erario seu …. che debbia exhibire, e p(rese)ntare in v(ost)ro potere tu / tte scritture libri d’Introito et exito spettantini, e pertinentino / a detto conto d’Erariato seu …. acciò possiate vedere discutere / declarare liquidare significare exequire, liberare et absol / vere al detto t. Perche in p.tis et circa p.tta ve damo la / vice, et voce n(ost)ra et ogni potestà bastante. Et essendo il detto / .N. renitente a presentarvi tutte le scritture e conti, et ogni altra / cosa concernente al detto Erariato seu …. procederete contro esso / et ad capturam persone, o del meglio modo ch’a Voi parerà

(f. 39v)

Ordinando con questa à tutti, e singoli n(ost)ri off.li, Cap.ni, sind.i reg.ti / et huo(min)i della t(er)ra p.tta che per l’execution delle cose p.tte vi / debbiano dare ogni aiuto et favore, et assistere appresso / la persona v(ost)ra conforme da Voi saran ricercati, e non se / faccia da nessuno il contrario per quanto s’hà cara la / gratia n(ost)ra, e pena d’onze XXV. la p(rese)nte resti in v(ost)ro / potere singulis vicibus. Datum

(f. 40)

Com.e di M.ro di caccia

Don Annibal Campitello Conte

Mag.co seu Nob. Viro n(ost)ro fideli. Havendo Noi di provedere / l’uff.o di Mastro di caccia nel n(ost)ro stato, che sia in persona / prattica, atta, e diligente, et concorrendo in Voi tutte / q.este qualità, e circostanze c’hà parso per tenor / della p(rese)nte crearve eligerve, e deputarve, Nostro M.ro / di caccia in q.esto p(rese)nte anno cominciando dalla data di / q.esta fin all’ult.o del mese …. e da là innanzi à / n(ost)ro beneplacito con potestà di poter cacciare per / tutte le selve, e campagne del n(ost)ro stato teenndo / per noi solamente per caccia riserbata nel terr.o di Melissa …. E nel terr.o di Strongoli …. dove ordinamo che nessuno vi possa andar / a tal effetto senza la n(ost)ra persona, o di ordine nostro / spetiale. Dandovi, e concedendovi circa le cose premesse / la vice, e voce n(ost)ra, e di poter far ordine à tutti, e cia / schun cacciatore ch’appreso voi si troveranno in quel / tempo però che s’attende in detto esercitio come

(f. 40v)

meglio le parerà per l’executione delle cose p.tte, segna / lando le poste, dispensando le mine, allistendo li cani / e far ogn’altra preparatione, et apparecchio spectante / a detto uff.o con tutti li gagii, lucri, et emolumenti ch’ / in esso si ricercano. Ordinamo a tutti e singoli n(ost)ri / uff.li che per tale vi trattino, e reputino, e che non / v’habbino d’impedire ne perturbare nel detto v(ost)ro / exercitio. Non fandose il contrario per quanto s’ / hà cara la gratia n(ost)ra e pena d’onze XXV la / p(rese)nte resti in v(ost)ro potere. Data

Luogo del Sigillo

Il Conte de Melissa

Il T. Secretario

(f. 43v)

Capitoli et or.ni della Catapania li quali s’havranno d’osservare

per li Cittadini habitanti, e comoranti in la T(er)ra di Melissa.

P.o In p.s che quelli che compraranno d.a Catapania siano persone idonie, et / atte ad esercitarla, et l’habbiano d’esercitare personalm.te e non per su / stituti eccetto se ci fusse causa legitima, e che quello l’esercita / non sia mercante ne potigaro, ne habbia parte in le mercan / tie, e poteghe, e fandosi il contrario che il S.re della T(er)ra di / Melissa possa provedere, et fare proibirle, et eligere altro Catapano.

2°. Che ogni persona di qualsivig.a grado, e condit.ne tanto Citadino come fora / stiero lo quale vendesse, o’ comprasse debbia tenere le meze canne / brazzaroli, et tutti pesi, e misure, e mezaroli che siano giusti, e bullati / dalla solita bulla, e le meze canne, e brazzaroli, et tutti pesi, e / misure per ciascuna mercantia siano agiustati dalli d.i Catapani, e / poi bullati, e siano tenuti essi Catapani agiustare alli Cittadini / gratis senza pagam.to alcuno, e delli fuorastieri sene debbia addo / mandare, e pigliare la rag.ne solita, cioè per meza canna uno car.no / di peso, e per lo brazzarolo grana due, e contra venendo incurrino / alla pena di car.ni quindici, e del mezarolo li fuorastieri paghino uno car.no / quando caricheranno, o’ rescotaranno o’ faranno magazeni per la T(er)ra; si / milm.te e fandone il contr.o incorrono alla pena p(rede)tta.

3°. Che nessuna persona Cittadina di qualsivog.a stato, o condit.ne che presuma imprestar / mezaroli per estraer grani per mare o’ per T(er)ra, ne anco per vendere, comprare / o’ vero rescotere, e similm.te tutti altri pesi, e misure senz’espressa licenza / di essi Catapani, e contra venendo accaschino alla pena p(rede)tta.

(f. 44)

4°.  Che tutti li Potegari, et altre persone, quali vendono oglio vino / debbiano tenere cannate, quarte e tornisate, mezanelle e meza mezanelle / che sia giuste, et sigillate del Catapane, e contravenendo caschi / nella pena p(rede)tta, e per la giustatura di ogni misura paghi tanto citta / dino come fuorest.o cioè li Cittadini tornese uno, e li fuorestiero tor / nesi due.

5°. Che nessuna persona ut sup.a presuma, e massime mercanti, e Potegari / comprar qualsivoglia natura e specie, ò generat.ni di Mercantie grossa / o’ altra generat.ni di robbe, e frutti li quali saranno condutti, e portati / à vendere alla T(er)ra di qualsivog.a persona fuorastiera in groste per riven / derli eccetto dopò tre dì saranno condutti, e portati in piazza dentro la / T.ra, e comperando li p.tti siano tenuti dare per lo med.o prezzo à qual / sivog.a Cittadino per suo uso, e non dandoli, e recusando darne incurrano / alla pena di car.ni quindici per ogni volta che ricuserà darne a q.ella / persona che ne vorrà, e la p(rede)tta pena la possa accusare ogni persona / al Catapano la sop(rade)tta pena di car.ni quindici.

6°. Che nessuno Potegaro debbia recepire fogliame in potega per vendere / eccetto tre mazzi a tornise tanto fogliame domite come selvaggie / e similm.te tutte altre persone le quali le portaranno in piazza / non se possano vendere altram.te, e contravenendo alla pena / d’un tarì.

7°. Che li Bucceri non possano fare bucceria più de due in una potega / cioè uno che tagli, e l’altro che pigli li danari, e debbiano vendere / la carne traiente, e levato dalle bestie tutte l’ossa secondo lo solito

(f. 44v)

e massime Le cannelle, e spiche dell’ugne, e li gamboni venderli / sani, e siano tenuti ancora levarne le coniunture, e l’ossa delli nuci / delle spalle, e l’altre ossa che non se deveno levare compartendoli / con la carne che si vende e compera secondo è stato l’antico e solito / consueto à talche nessuno sia agravato, e d.i Bucceri siano tenuti / inanti che cominciano a vendere pigliare l’Assisa delli Catapani, e / dopo pisar integre la carne à talche possano vendere disbrigati / per non farsi folla al vendere, e comperare, e trovandosi al peso / in fraude accaschino alla pena di car.ni quindici, et ultra siano tenuti / emendar li danni, et interessi alli Padroni, e li siccitati di carne / suttili di qualsivog.a natura di carne si debbiano vendere a peso / non torniti manco per r.o atteso non sinci paga datio, et li fichatali / delli bovi, e bacche le potranno vendere ad Assiso talm.te venga / tre tornesi manco per rotulo meno della carne, e contravenendo / ut s.a accaschino alla pena p(rede)tta, e li p(rede)tti Catapani non esigano seu / vorranno esigere d.e pene o censi per le sup(rede)tte cause sia lecito no / le possa esigere l’Ecc.te S.r Barone di d.a T(er)ra de Melissa da quelli / contraveneranno, la quale pena sarà esatta per d.o S.re quella lo Catapano / no domandi in scompoto seu in conto di d.a Catapania.

8°. Che nesciuna persona Buccere ò altri possa scannare ne fare scannare / per macellare, et rivendere bestia alcuna che sia suspetta di morbo al / cuno se p.a non la farà vedere a detti catapani per intendere, et in / quidere per sanità, e conservat.ne della T(er)ra et che d.i Bucceri non hab / bino di comettere fraude alcuna al macellare di d.e carni, e contra / venendo caschino alla pena di car.ni quindici.

(f. 45)

9°. Che nessuno Cittadino habitante, e comorante ut s.a possa com / perare bestia alcuna di qualsivog.a natura de carne poi / q.lle vendere, e macellare à suo arbitrio ma comperandola / e volendola vendere non la possa vendere in grosso, ò à / minuto senza licenza delli Catapani, e le sia lecito di uno quarto / farne à suo arbitrio, e li restanti tre quarti siano / tenuti venderli, e farli vendere alla bucceria pu.ca acciò / tutte le genti ne vengano à percipere, et havere / la parte sua per quanto correrà e contravenendo caschino / alla pena di car.ni quindici senza remissione alcuna.

10°. Che ogni persona fuorastiera che conducerà castagne, nuci, mandole, / nucelle, et altre robbe che se venderanno à misura, innanti che / si vendano debbiano pigliare la mesura, e licentia delli Cata / pani, e debbiano pagare la ragione di d.a Catapania per ogni / carrico un mondello, et ogni carro un quarto, e per ogni navilio / e fragata, ò barca una mezarola, e chi conducera pipe zafa / rana, et altre spetie zuccari, e cogliandri et altri confett.ni / habbino da pigliar p.a lo peso, e bilancia, et agiustarsi / per lo Catapano vendendo à minuto ad unza, e meza / habbia di pagare per agiustatura grana due, e vendendo / in rotulo con bilancia grossa sia tenuto uno carlino, e chi / conducerà mele sia tenuto pagare per agiustatura un r.o di mele, e chi conducerà cera sia tenuto per agiustatura / di peso grana due, e chi contravenerà caschi alla pena / di car.ni cinque.

(f. 45v)

11. Che tutte persone che venderanno pesci quomodocumque fussero / stati pigliati con sciabuca o rete overo con cio venden / do di r.a cinque in suso non debbiano quelli vendere, ne / alienare se prima non lo vedrà lo Catapane, e q.elli tutti / venderli à peso e pigliar l’Assisa à come l’havranno di / vendere, et havuta d.a Assisa, et licentia li possano ven / dere à peso secondo meritano, e che li padroni di d.i pesci / essendo de una med.a barca, e passando lo peso più di / cinque r.a non se li possano partere fra essi compagni / ma venderli e comperarli giontam.te al peso secondo / che per li Catapani sarà ord.to, e contravenendo per ogni / volta caschino alla pena di tari due non essendo / da cinq. r.a in suso volendoli vendere à minuto siano / tenuti, et li debbiano vendere che vengano à ragione / di grana quattro il r.o et altram.te che per li d.i Ca / tapani loro sarà data l’Assisa, et ord.to alias / caschino alla pena ut s.a, et lo forastero sia tenuto / pagare la ragione della Catapania secondo il solito.

Per ogni carico r.o uno qual r.o sarà libre quattro dello q.ale / r.o di pesci sarà mezo dello Sin.co, e mezo del Catapano / che li pesci lutrini, et altri pesci pigliati con bogne / ò altri ingegni li quali si soleno vendere à resta di / giorni quatragesimali il venditore di d.i li debbiano ven / dere che venga a ragione di grana cinq. il r.o, e di giorno / di carne a quattro che non possano venderli ingrosso

(f. 46)

eccetto à resta ad uno grano à due à resta, et à r.o / secondo le sarà cercato per li comperatori di d.i pesci / acciò che ciascheduno habbia la parte sua et al(ia)s / secondo l’Assisa le sarà data per li Catapani, et con / travenendo caschino alla pena di car.ni cinque.

12. Che nessuno Cittadino habbitante, e fuorastiero che con / ducerà, e farà qualsivog.a natura di frutti di tenim.to / di essa T(er)ra o vero a bestia, ò altre cose spettanti à / pigliar metà seu Assisa, ò vero peso che ad essi / Catapani Sind.ci spettasse ragione alcuna li p(rede)tti / non presumino quelli vendere senza licenza, et Assisa / dove conveneno darli essi Catapani à pagare la rag.ne / che spetta, et appartiene alla d.a Catapania, e Sind.co / escludendo li Cittadini che non siano tenuti pagar / ragione di Catapania, ma solo siano tenuti non posser / vendere senza licenza, et Assisa delli Catapani, et con / travenendo caschino alla pena di tari due.

13. Che tutti Mercanti o altre persone tanto Cittadini come / fuorastieri non possano vendere altram.te li suoi panni / ne quelli mesurare, et come le site eccetto stesi imbanca, e / tabula s(imi)l(ite)r l’Arbasci com’è solito per lo passato è stato / usato alla pena di car.ni quindici declarando che

(f. 46v)

quando li fuorastieri portaranno le robbe sup(rade)tte / à vendere li Catapani siano tenuti ordinare, e dechiarare / lo p(rese)nte capitulo altram.te non siano incorsi in pena, non / esequendo ut s.a eccetto dopo le sarà stato ord.to per il Cata / pano.

14. Che quelle persone che faranno pane à vendere lo debbiano / fare à peso secondo per lo Catapano loro sarà ord.to / havendo considerat.ne il Catapano che darà il peso secondo / valeranno li grani, e che guadagnino agiustam.te à talche / il comperatore non sia gravato, e contravenendo accaschino / alla pena di car.ni cinque per ogni volta che contraveneranno.

15. Che nessuno potegaro ne altra persona che presuma ne debbia ven / dere qualsivog.a natura de salumi de mala odorata, ò putri / da overo guasta, o grancido, o imbiscato con li boni alla / pena di car.ni quindici declarando che lo fuorastiero / sia tenuto pagare à d.i Catapani per ogni bar / rili di sarda se vendarà à menuto grana uno per barr.; di tonnina / o di tarantello grana due, e contravenendo caschino alla pena / di sopra, s(imi)l(ite)r di pesci salati puzunaglie pagar grana / uno per barr. ut supra li fuorastieri.

16. Che tutti generat.ni d’orgagna di creta se conduceranno per mare / o per t.ra li d.i Catapani se possano esigere per ragione di essa / pigliar d’ogni sorte un pezzo d’orgagna uno de quali / sia di valuta di due grana.

(f. 47)

17. Che quelle persone fuorastiere, e Cittadini che conduceranno Anguille, / curate, cefali, et altri generationi di pesci salati non hab / bino di vendere se p.a non li faranno vedere alli Catapani / e di q.elli pigliar nuta, ò peso secondo la qualità delli / pesci alla pena di tarì uno, e di q.elli pagar la ragione / solita.

18. Che tutti quelli Pastori, ò qualsivoglia altra persona che / conduceranno ricotte à vendere in d.ta T(er)ra innansi che si comin / ciano a vendere debbiano dare notitia alli Catapani / et da essi pigliare l’ord.ni in che modo haveranno de fare / detti frutti, havendo d.i ord.ni ciascuno di essi che contravenerà / à quello che per d.o Catapano le sarà ord.to ne possano tagliare / se non da dece abbascio il resto retornarlo adietro, overo accon / ciarli, e venderli secondo l’ord.ni e contravenendo d.i patroni / à quello le sarà ord.to accaschino alla pena di car.ni quindici / massime dopò che incominciaranno à far frutti generalm.

19. Che ogni carico che viene per t(er)ra d’oglio habbia di pagare / allo Catapano una cannata per la giustatura di misure / le bisognaranno, e q.ell’ogli veneranno per mare habbino / da pagare per ogni vascello tanto grande quanto piccolo / una cannata eccetto si fussero più patroni di d.i / ogli, e q.esti debbiano pagare una cannata per patrone, e così / ancora li vini si conduceranno per T(er)ra uno grano per barr. / e li vini si conduceranno per mare una mezanella, et l’Aceti

(f. 47v)

uno grano per carico, e quelli vini si conduceranno con Carratelli / sopra le carra siano tenuti pagare una mezanella per Carro / innanti che incomincino à vendere, e piglino licenza, e misu / ra delli Catapani, e contravenendo accaschino alla pena / di car.ni quindici.

20. Che atteso li Bucceri in danno grand.mo delli Padroni fanno / macellare bovi, et altre bestie s’hanno usurpato li frun / tali di d.e bestie, ogni volta che macelleranno qualsivog.a / delle d.e bestie per lo p(rese)nte Capitulo si fà ord.ne che d.i bucceri / da mo’ innanti non habbino à levare li fruntali à qualsi / vog.a persona ma quelli lassare alli patroni macellaran / no seu faranno macellare, e contravenendo incorrano alla / pena d’un tarì per ogni volta, e si debbiano pagare d.i / bucceri per la loro ragione per ciascuna bestia grossa che / macelleranno ò taglieranno tari uno, e di meno importanza / grana dece seu pro rata.

21. Che tutti carni venendo morte de fora di qualsivog.a natura / d’Animali non si possa vendere per qualsivog.a modo, e / q.esto per evitare l’incovenienti ne potriano succedere, e / parendo alli Catapani esser sicura non pericolosa la pos / sano donare licentia di vendere à pezzi un tornese per / r.o et essendo suspetta la debbiano far gettare à qualche / timpa, e contravenendo incorrano alla pena di car.ni q.ndici / e s’habbia di pigliare ancora per carne selvaggie di qualsivog.a / natura uno r.o per bestia.

(f. 48)

22. Che per ogni carico di deda si vendarà per fuorastieri habbia / di pagare à d.i Catapani grana uno, e per carrata grana due / ò vero un’Asca di deda 2.o lo solito.

23. Che li Catapani possano donare l’Assisa ut sup.a senza la p(rese)ntia delli / mag.ci Sind.ci ma agravandosi li patroni della bestiame che / se macellaranno ò d’altre cose che se vendaranno possano ha / vere recurso all’Ecc.ti S.i Baroni de d.a T(er)ra pro viam gravaminis / e così ancora quando persona Cittadina se agravassi dell’ / Assisa tenendola grande, et eccessiva possano havere recurso / allo sud.o Sig.re Barone, il quale all’indennità di querelanti tunc / et sine scriptis possa provedere alli decreti delli quali siano tenuti / essi Catapani starne, e non ne possano appellare, et altram.te d.o S.r / Barone non si possa intromettere a d.a Assisa nisi ut s.a pro viam gravam.nis.

24. Che da parte d.o S.r Barone, et Un.tà di d.a T(er)ra di Melissa che lemitare / haveranno da dare li Catapani delli grani, e vettovagli siano alla / napolitana, e cosi dell’oglio, e pesi secondo l’ord.ni di S.E. de / vendere ò fare vendere à libre secondo loro arbitrio purche / li rotuli e pesi tanto dello lino quanto della bambace s’inten / dano secondo li novi ord.ni dati da S.E. à ragione di trenta / tre onze per rot.o, e la pisa della lino à rag.ne di quattro rot.a / e della Bambace à unze trenta tre lo rot.o secondo l’ord.ne / novam.te dato, e fando lo contrario li Cittadini, e fuorastieri / di vendere ad altro peso incorrano alla pena di car.ni / quindici per ogni volta.

(f. 48v)

25. Che detti comperatori per qualsivog.a caso fortuito sive celeste / come terrestre come è de seccarizzi, guerra, et altro qualsivog.a / caso fortuito non possano domandare scompoto, e concessione / di prezzo di d.a Catapania ne in tutto ne in parte ma siano / tenuti in ogni evento dare la mercede, e prezzo di d.a Catapania / integram.te secondo sarà venduta per lo venditore.

26. Che d.i Catapani habbino di pagare lo prezzo di d.a Catapania in tre / terzi cioè Natale Pasca, et Agusto, et altram.te come si converanno / con lo venditore di d.a Catapania.

27. Che li Potegari ò qualsivoglia altra persona che venderà / formaggio fresco, ò tosto che l’habbino di vendere à piso, e pi / gliar lo piso, et Assisa dallo Catapano alli quali s’habbia / di limitare per loro guadagno per ciascuna pezza un grano / più o meno sarà limitato per esso Catapano, e chi contra / venerà incorra à pena di car.ni quindici.

28. Che qualsivoglia cosa ch’entrarà peso, e misura che tanto Cittadino / come fuorast.o, o qualsivoglia persona, non venda nessuna sorte / di robbe se p.a non haverà ricevuto lo peso di vendere con la mesu / ra del Catapane, e chi contravenerà incorra alla pena ut supra.

29. Che qualsivog.a persona anderà a domandare Assisa per far vendere / carne domita l’assisa tanto della carne, come dell’altre cose / e frutti, e data d.a Assisa non volessero vendere dopò, lo Catapane / le possa costringere, à vendere vogliano, ò nò, e finalm.te fogliame

(f. 49)

vi possa imponer pena di car.ni cinque per volta, la quale / possa esigere esso Catapano q.ando vendono.

Che qualsivoglia persona cittadina, o fuorastiera quali portaranno / à vendere robbe in la d.a T(er)ra di Melissa di qualsivog.a / sorte, tanto frutti come qualsivog.a sorte di robbe, quelle / non possano vendere se p.a non andano à farl’intendere in Ca / stello, e dare notitia delle robbe, che vendono oltre che siano / tenuti domandar licenza al Catapano, e non si facci il contr.o / sotto la pena di carlini quindici per ogni volta che si contra / venera.

Die13 Septembris 1559 Io(ann)es Accetta serviens Curiae T(er)rae Melissae / retulit cum Iuram.to mihi Ortentio Politi Actuario d.ae T(er)rae in / Platea pu.ca dictae T(er)rae bannisse, ut promulgasse o(mn)ia re(troscri)tta / capitula modo ut iacent p(raese)ntibus pro testibus Petro di Melfi / e Io(ann)e Bapt(ist)a d’Aversa, et aliis in n.o opportuno, et ad fidem / manu propria ego qui sup.a manu propria me subscripsi.


Creato il 15 Dicembre 2015. Ultima modifica: 3 Giugno 2023.

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